Corte di giustizia, Sentenza C-721/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 giugno 2023. — Eco Advocacy CLG contro An Bord Pleanála. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una valutazione opportuna dell’incidenza di tale piano o di tale progetto su una zona speciale di conservazione – Motivazione – Misure che possono essere prese in considerazione – Progetto di costruzione di un’abitazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Norme procedurali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato mediante i motivi sollevati al momento della presentazione del ricorso. — Causa C-721/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un ricorso contro un permesso di costruire vicino a siti protetti, concentrandosi sia sulle regole processuali nazionali irlandesi sia sulla corretta applicazione della direttiva habitat e della direttiva VIA. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE la regola che impone di formulare in modo preciso i motivi del ricorso sin dall’atto introduttivo, se applicata in modo neutro. Sul merito ambientale, ha chiarito l’obbligo di motivazione della decisione di non procedere a valutazione appropriata e ha precisato che, nello screening, possono essere considerate caratteristiche ordinarie del progetto che attenuano gli impatti, purché non siano vere misure di mitigazione.
Rinvio pregiudiziale su direttiva VIA e direttiva habitat: limiti delle norme processuali nazionali sui motivi di ricorso, obbligo di motivazione del "screening" e possibilità di considerare caratteristiche ordinarie del progetto nella fase di preesame ambientale
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione osti a una norma processuale nazionale che impone che i motivi del ricorso siano formulati con precisione sin dalla proposizione del ricorso e impedisce di introdurre nuovi motivi in udienza; se, ai sensi della direttiva 2011/92/UE, l’autorità debba indicare in modo espresso e specifico i documenti e tutti i punti dell’allegato III posti a base della decisione di non assoggettare il progetto a VIA; se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, l’autorità debba motivare in modo particolarmente dettagliato la decisione di non richiedere una valutazione appropriata; e se, nello screening habitat, possano essere considerate caratteristiche intrinseche e ordinarie del progetto che riducono gli impatti, pur non essendo misure di mitigazione.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione non osta a una norma processuale nazionale che impone al ricorrente di indicare con precisione, al momento della proposizione del ricorso, i motivi e i fatti posti a fondamento della domanda, vietando di introdurre motivi nuovi in udienza, purché la regola si applichi in modo equivalente ai motivi fondati sul diritto nazionale e su quello UE. In materia di habitat, l’autorità che decide di non richiedere una valutazione appropriata deve comunque esporre adeguatamente le ragioni che le hanno consentito di escludere ogni ragionevole dubbio scientifico sull’incidenza significativa del progetto sul sito; tuttavia, nella fase di preesame possono essere considerate le caratteristiche intrinseche e ordinarie del progetto che riducono gli impatti, se non si tratta di misure di mitigazione. Non è invece necessario rispondere uno per uno a tutti gli argomenti sollevati nel procedimento amministrativo, né esaminare in modo espresso ogni sotto-punto dell’allegato III o indicare separatamente tutti i documenti richiamati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
- Articolo 4, paragrafi 2-5, direttiva 2011/92/UE
- Allegato III della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 11 della direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
- Direttiva 2009/147/CE
- Direttiva 2001/42/CE
- Decisione 2005/370/CE
Rinvio pregiudiziale su screening ambientale, motivazione amministrativa e regole processuali nazionali
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court irlandese in un contenzioso sul rilascio di un permesso di costruire per 320 abitazioni in prossimità di siti Natura 2000. La Corte si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2011/92/UE sulla VIA e dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE sugli habitat.
Fatti e procedimento principale
Il progetto edilizio riguardava un’area vicina a una zona speciale di conservazione e a una zona speciale di protezione del fiume Boyne e del fiume Blackwater. L’autorità irlandese competente aveva rilasciato il permesso ritenendo non necessarie né una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92, né una valutazione appropriata ai sensi della direttiva 92/43.
Eco Advocacy CLG ha impugnato la decisione. Dinanzi al giudice nazionale erano rimaste controverse, tra le altre, la sufficienza della motivazione del provvedimento, la considerazione dei criteri dell’allegato III della direttiva VIA e il trattamento, nello screening habitat, di alcune caratteristiche progettuali relative al drenaggio e alla rimozione dei contaminanti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il diritto dell’Unione osti a una norma processuale che impone di specificare con precisione tutti i motivi del ricorso sin dalla sua proposizione, impedendo di introdurre nuovi motivi in udienza;
- se, quando si decide di non assoggettare il progetto a VIA, occorra indicare espressamente i documenti e tutti i criteri dell’allegato III rilevanti;
- se, nel quadro dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, sia richiesta una motivazione particolarmente dettagliata della decisione di non effettuare una valutazione appropriata;
- se, nella fase di preesame, possano essere considerate caratteristiche del progetto che riducono gli impatti pur non essendo misure di attenuazione.
Normativa richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 4, paragrafi 2-5, e l’allegato III della direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE;
- l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Prima questione: compatibilità delle norme processuali nazionali
La Corte ricorda che, in assenza di una disciplina UE specifica sulle modalità di proposizione dei motivi di ricorso, spetta agli ordinamenti nazionali stabilire le regole processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Le norme irlandesi che impongono una presentazione precisa dei motivi e vietano motivi nuovi in udienza non rendono, secondo la Corte, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dalle direttive ambientali.
La Corte sottolinea inoltre che tali regole si applicano indifferentemente ai motivi fondati sul diritto nazionale e su quello dell’Unione, sicché non violano neppure il principio di equivalenza. Ne consegue che il diritto dell’Unione non osta a una simile disciplina processuale.
Quinta questione: motivazione della decisione di non richiedere la valutazione appropriata
Quanto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, la Corte precisa che la disposizione non contiene requisiti formali specifici sulla motivazione della decisione. Tuttavia, il principio di buona amministrazione esige che la motivazione consenta al destinatario di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
Per questo, l’autorità che autorizza un progetto senza richiedere una valutazione appropriata deve indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito di escludere ogni ragionevole dubbio scientifico sull’incidenza significativa del progetto sul sito protetto. Non è invece necessario rispondere uno per uno a tutti i punti di fatto e di diritto sollevati nel procedimento amministrativo.
Quarta questione: considerazione delle caratteristiche ordinarie del progetto nello screening habitat
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza People Over Wind e Sweetman, secondo cui nella fase di preesame non possono essere considerate le vere misure di mitigazione, cioè quelle destinate a evitare o ridurre gli effetti negativi del progetto sul sito, perché ciò svuoterebbe di contenuto la successiva valutazione appropriata.
Tuttavia, la Corte distingue le misure di mitigazione dalle caratteristiche intrinseche del progetto che, pur avendo l’effetto di ridurre l’impatto, sono imposte come elementi ordinari e generali per quel tipo di intervento. Tali elementi possono essere presi in considerazione nello screening, poiché non sono concepiti come misure di attenuazione del singolo progetto ma come caratteristiche ordinarie del progetto stesso. La Corte conclude quindi che, nel caso di specie, caratteristiche come quelle relative al sistema di drenaggio e alla rimozione dei contaminanti possono essere considerate, fermo restando l’apprezzamento del giudice nazionale sui fatti.
Esito sulle restanti questioni
Poiché la prima questione è stata risolta in senso favorevole alla validità della norma processuale nazionale, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda, alla terza e alla sesta questione.
Dispositivo e principio affermato
La Corte dichiara che:
- il diritto dell’Unione non osta alla norma processuale nazionale irlandese che richiede la formulazione precisa dei motivi di ricorso sin dall’atto introduttivo;
- l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 impone una motivazione adeguata della decisione di non richiedere la valutazione appropriata, senza obbligo di replica analitica a tutti gli argomenti delle parti;
- la stessa disposizione consente, nella fase di preesame, di tener conto di caratteristiche ordinarie e intrinseche del progetto che riducono gli impatti, purché non si tratti di misure di mitigazione in senso proprio.
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