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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-501/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2023. — Harry Shindler e a. contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Ricorso di annullamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Decisione (UE) 2020/135 – Cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Conseguenze di tale accordo sullo status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti connessi a questo status per detti cittadini – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Presupposti – Interesse ad agire. — Causa C-501/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di alcuni cittadini britannici contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso di annullamento relativo all’Accordo sul recesso e alla decisione del Consiglio che lo approva. La Corte chiarisce che, per la ricevibilità, occorre anche un interesse ad agire distinto dalla legittimazione, e tale interesse mancava perché la perdita della cittadinanza dell’Unione discendeva dal recesso del Regno Unito, non dagli atti impugnati. Ne segue la conferma dell’irricevibilità del ricorso e la condanna alle spese dei ricorrenti.

Impugnazione respinta: i cittadini britannici residenti in Stati membri non hanno interesse ad agire contro la decisione del Consiglio che approva l’Accordo di recesso, poiché la perdita dello status di cittadino dell’Unione deriva direttamente dalla scelta sovrana del Regno Unito di recedere ex articolo 50 TUE.

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse correttamente dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto da cittadini del Regno Unito contro la decisione del Consiglio che approva l’Accordo sul recesso, in particolare: 1) se la decisione potesse essere qualificata come atto regolamentare ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; 2) se i ricorrenti fossero individualmente riguardati; 3) e, in ogni caso, se essi avessero un interesse ad agire, considerato che la perdita dello status di cittadino dell’Unione deriverebbe dal recesso del Regno Unito e non dagli atti impugnati.

Principio di diritto

In un ricorso di annullamento proposto da persone fisiche non destinatarie dell’atto, la ricevibilità presuppone cumulativamente la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire; nel caso di specie, anche a prescindere dalla qualificazione dell’atto impugnato ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, i ricorrenti non avevano interesse ad agire perché la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti connessi non derivava dalla decisione del Consiglio che approva l’Accordo sul recesso, ma unicamente dalla decisione sovrana del Regno Unito di recedere ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, TUE. Di conseguenza, l’annullamento della decisione impugnata non avrebbe procurato alcun beneficio ai ricorrenti, e il ricorso era irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 9 TUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 54 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 69 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio

Impugnazione contro l’irricevibilità del ricorso sull’Accordo di recesso

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, ha esaminato un’impugnazione proposta da cittadini del Regno Unito residenti in diversi Stati membri contro l’ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2021 nella causa T‑198/20. Il ricorso originario mirava all’annullamento, totale o parziale, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio che ne approva la conclusione.

Fatti e procedimento

I ricorrenti, tutti cittadini britannici residenti in Italia, Irlanda, Francia e Spagna, contestavano gli effetti del recesso del Regno Unito sulla loro cittadinanza dell’Unione e sui diritti connessi. Il Tribunale aveva riqualificato il ricorso come diretto solo contro la decisione del Consiglio e lo aveva poi respinto come irricevibile, ritenendo insussistenti le condizioni di legittimazione previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Motivi di impugnazione

In appello i ricorrenti deducevano, da un lato, irregolarità procedurali dinanzi al Tribunale: mancata comunicazione del controricorso del Consiglio, mancata apertura di una fase orale, mancata audizione sulla domanda di sospensione e omissione di un rinvio pregiudiziale. Dall’altro lato, censuravano la valutazione della ricevibilità, sostenendo che la decisione impugnata fosse un atto regolamentare e che essi fossero individualmente riguardati.

Valutazione della Corte sul primo motivo

La Corte respinge le doglianze procedurali. Osserva che il regolamento di procedura del Tribunale consente di respingere con ordinanza motivata un ricorso irricevibile anche se l’eccezione di irricevibilità era stata inizialmente riunita al merito. Rileva inoltre che i ricorrenti avevano presentato osservazioni sull’eccezione del Consiglio, sicché il contraddittorio era stato rispettato. Quanto alla domanda di sospensione, il fascicolo mostrava che il Consiglio aveva presentato osservazioni e che la richiesta era stata respinta dal presidente di sezione. La censura relativa al preteso mancato rinvio pregiudiziale è stata respinta perché non risultava alcuna domanda del Consiglio in tal senso.

Legittimazione ad agire e interesse ad agire

Sul secondo motivo, la Corte ricorda la propria giurisprudenza: una persona fisica o giuridica non destinataria dell’atto può proporre ricorso solo se l’atto la riguarda direttamente e individualmente oppure, nel caso di un atto regolamentare privo di misure di esecuzione, se la riguarda direttamente. Tuttavia, tale legittimazione va distinta dall’interesse ad agire, che costituisce una condizione autonoma e imprescindibile della ricevibilità: l’annullamento deve poter procurare un beneficio concreto al ricorrente.

Ragione decisiva: assenza di interesse ad agire

La Corte afferma d’ufficio che, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano interesse ad agire. Richiama l’articolo 50, paragrafo 1, TUE, secondo cui il recesso di uno Stato membro dipende da una scelta sovrana di quello Stato, e ricorda che la cittadinanza dell’Unione presuppone il possesso della cittadinanza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 9 TUE e 20, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue che la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti connessi deriva automaticamente dalla decisione del Regno Unito di recedere, non dall’Accordo sul recesso o dalla decisione del Consiglio che lo approva.

Conseguenze sul dispositivo

Poiché l’annullamento della decisione del Consiglio non avrebbe potuto evitare la perdita dello status di cittadino dell’Unione, il ricorso non era idoneo a procurare alcun vantaggio ai ricorrenti. Per tale ragione, la Corte conferma la declaratoria di irricevibilità, senza dover esaminare nel merito le ulteriori censure sulla legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE. L’impugnazione è quindi respinta e i ricorrenti sono condannati alle spese.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che, nei ricorsi di annullamento proposti da soggetti non destinatari dell’atto, l’interesse ad agire deve essere accertato autonomamente e in via preliminare: se l’eventuale annullamento dell’atto non può modificare la situazione giuridica lamentata, il ricorso è irricevibile, anche quando il pregiudizio denunciato sia collegato al recesso di uno Stato membro dall’Unione.

Come è indicizzato

Materierecesso dall’unione europealegittimazione ad agireinteresse ad agirecittadinanza dell’unionericorso di annullamento

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