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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-499/21

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 15 June 2023. — Joshua David Silver and Others v Council of the European Union. — Appeal – Action for annulment – Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community – Decision (EU) 2020/135 – Nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Consequences of that agreement on the status of citizen of the European Union and the rights attaching to that status for those nationals – Fourth paragraph of Article 263 TFEU – Locus standi – Conditions – Interest in bringing proceedings. — Case C-499/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’appello di alcuni cittadini britannici contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso diretto contro la decisione del Consiglio relativa all’accordo di recesso. Il punto decisivo è che la perdita della cittadinanza dell’Unione non dipende dalla decisione del Consiglio, ma dalla scelta sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione ex articolo 50 TUE. Mancando un interesse concreto all’annullamento dell’atto, il ricorso resta inammissibile.

Impugnazione respinta per difetto di interesse ad agire: il ricorso diretto contro la decisione del Consiglio che approva l’accordo di recesso del Regno Unito è inammissibile perché la perdita dello status di cittadino dell’Unione deriva automaticamente dalla decisione sovrana di recesso ex articolo 50 TUE, non dall’atto impugnato.

La questione giuridica

Se i cittadini del Regno Unito potessero impugnare, ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE, la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio che approva l’accordo di recesso, deducendo la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti connessi; in particolare, se sussistessero l’interesse ad agire e la legittimazione ad agire per essere direttamente e individualmente interessati o per trattarsi di atto regolamentare privo di misure di esecuzione.

Principio di diritto

Un ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio che approva l’accordo di recesso del Regno Unito è inammissibile se è fondato sull’assunto che tale atto abbia fatto perdere ai ricorrenti lo status di cittadino dell’Unione e i diritti connessi, poiché tale perdita deriva automaticamente ed esclusivamente dalla decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, TUE. Di conseguenza, l’eventuale annullamento della decisione impugnata non potrebbe procurare alcun vantaggio ai ricorrenti, con difetto di interesse ad agire; la Corte non ha quindi neppure esaminato nel merito le censure sulla legittimazione individuale o sulla natura regolamentare dell’atto.

Norme richiamate

  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 9 TUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 54 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 61 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Decisione (UE) 2020/135
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Decisione (UE) 2020/135 e perdita dello status di cittadino dell’Unione

Si tratta di un ricorso in impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto da alcuni cittadini del Regno Unito contro la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, con cui è stato approvato l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. I ricorrenti sostenevano che tale decisione li privasse dello status di cittadini dell’Unione e dei diritti connessi.

Fatti e procedimento

I ricorrenti, cittadini britannici residenti tra Francia e Regno Unito, avevano introdotto davanti al Tribunale un’azione di annullamento parziale della decisione del Consiglio. Il Tribunale aveva respinto il ricorso come inammissibile, ritenendo insussistente la legittimazione ad agire ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE. In appello, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza e la declaratoria di ammissibilità del ricorso originario.

Questioni giuridiche esaminate

In appello venivano prospettati due motivi principali:

  • errore di diritto nell’apprezzamento della condizione dell’essere individualmente interessati;
  • errore di diritto nell’escludere che la decisione impugnata fosse un atto regolamentare.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto di dover esaminare d’ufficio una questione preliminare di ordine pubblico: l’esistenza di un interesse ad agire.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 50, paragrafo 1, TUE, che riconosce a ogni Stato membro la facoltà di decidere il recesso dall’Unione secondo le proprie norme costituzionali;
  • l’articolo 9 TUE e l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, dai quali discende che la cittadinanza dell’Unione presuppone il possesso della cittadinanza di uno Stato membro;
  • il quarto comma dell’articolo 263 TFUE, che disciplina la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti non a loro indirizzati.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la decisione di recedere dall’Unione spetta esclusivamente allo Stato membro interessato, in virtù della sua sovranità. Poiché la cittadinanza dell’Unione dipende dalla cittadinanza di uno Stato membro, la perdita della cittadinanza europea e dei diritti ad essa collegati è una conseguenza automatica della decisione di recesso del Regno Unito, non della successiva approvazione dell’accordo di recesso da parte del Consiglio.

Da ciò discende che l’eventuale annullamento della decisione (UE) 2020/135 non avrebbe potuto rimuovere la perdita di status lamentata dai ricorrenti né procurare loro un vantaggio concreto. Per questo manca l’interesse ad agire, requisito essenziale e autonomo rispetto alla legittimazione attiva.

Effetti sulla legittimazione e sugli altri motivi

Poiché difettava l’interesse ad agire, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori argomenti relativi:

  • alla diretta e individuale incidenza della decisione;
  • alla nozione di atto regolamentare ai sensi del terzo comma del quarto comma dell’articolo 263 TFUE.

L’eventuale errore del Tribunale su tali profili non avrebbe comunque inciso sul dispositivo, essendo il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Dispositivo

La Corte ha quindi:

  • respinto l’appello;
  • condannato i ricorrenti alle spese.

Principio affermato

L’annullamento della decisione del Consiglio che approva l’accordo di recesso del Regno Unito non può essere chiesto dai cittadini britannici per il solo fatto che tale atto sarebbe causa della perdita della cittadinanza dell’Unione, poiché tale perdita deriva direttamente dalla scelta sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE. Mancando un interesse ad agire, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

Materiebrexitstatus di cittadino dell’unionelegittimazione ad agireinteresse ad agirericorsi di annullamento

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