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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-520/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 giugno 2023. — Arkadiusz Szcześniak contro Bank M. SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Credito ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausole di conversione – Determinazione dei tassi di cambio tra tale valuta estera e la valuta nazionale – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Effetti dell’annullamento del contratto nella sua interezza – Facoltà di reclamare diritti ulteriori rispetto al rimborso degli importi convenuti nel contratto e al pagamento di interessi di mora – Danno subito dal consumatore – Indisponibilità dell’importo delle mensilità versate alla banca – Danno subito dalla banca – Indisponibilità dell’importo del capitale versato al consumatore – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Tutela effettiva del consumatore – Interpretazione giurisdizionale di una normativa nazionale. — Causa C-520/21

Giurisprudenza europea62021CJ0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta gli effetti restitutori conseguenti alla nullità integrale di un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera a causa di clausole abusive. Ribadisce che la tutela del consumatore impone di ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente in assenza della clausola abusiva e di preservare l’effetto dissuasivo della direttiva 93/13. Ne deriva che la banca non può ottenere compensi ulteriori per l’uso del capitale, mentre per il consumatore una pretesa ulteriore non è in linea di principio esclusa, se compatibile con gli obiettivi della direttiva e con la proporzionalità.

Clausole abusive in un mutuo ipotecario in valuta estera: effetti dell’annullamento del contratto e ammissibilità di ulteriori compensazioni tra banca e consumatore

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di effettività, certezza del diritto e proporzionalità, ostino a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, dichiarato nullo ex tunc un mutuo ipotecario per clausole abusive, sia il consumatore sia la banca possano pretendere, oltre alla reciproca restituzione delle somme versate e agli interessi moratori legali, ulteriori corrispettivi o compensazioni per l’uso temporaneo del denaro, il mancato guadagno, l’indicizzazione, le spese o la remunerazione del servizio di messa a disposizione del capitale.

Principio di diritto

Nel caso in cui un contratto di mutuo ipotecario sia dichiarato nullo nella sua interezza perché non può sopravvivere alla soppressione delle clausole abusive, la direttiva 93/13 non osta a che il consumatore chieda, oltre alla restituzione delle rate e delle spese pagate, ulteriori compensazioni, purché ciò non comprometta gli obiettivi della direttiva e rispetti il principio di proporzionalità; al contrario, la direttiva osta a che la banca pretenda dal consumatore una compensazione ulteriore rispetto alla mera restituzione del capitale erogato e agli eventuali interessi moratori legali, poiché una tale pretesa attenuerebbe l’effetto dissuasivo della disciplina sulle clausole abusive e potrebbe rendere meno conveniente per il consumatore far valere i propri diritti.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

Clausole abusive in un mutuo ipotecario e pretese restitutorie dopo la nullità del contratto

La sentenza C-520/21 riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie in una controversia tra un consumatore e la banca mutuante. Il tema è il regime delle conseguenze economiche dell’annullamento integrale di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri, reso nullo dalla presenza di clausole di conversione abusive.

Fatti e procedimento principale

Nel 2008 il consumatore e la moglie avevano concluso con la Bank M. SA un contratto di mutuo ipotecario in zloty polacchi, indicizzato in CHF, con rate da pagare in PLN previa conversione al tasso di vendita del franco svizzero determinato unilateralmente dalla banca. Successivamente era stato concluso un addendum che consentiva il pagamento diretto in CHF.

Il consumatore ha agito in giudizio chiedendo la restituzione di una parte delle somme versate, sostenendo che il contratto contenesse clausole abusive tali da renderlo nullo e da far sì che la banca avesse percepito pagamenti senza base giuridica. La banca ha contestato sia la presenza di clausole abusive sia, in subordine, la possibilità che il consumatore e la banca potessero reclamare ulteriori importi per l’uso del capitale o per l’uso del denaro altrui.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante solo se può sussistere senza di esse;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • il decimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva, relativi alla protezione effettiva del consumatore e all’effetto dissuasivo;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se, quando un mutuo è dichiarato nullo fin dall’origine perché non può sopravvivere all’eliminazione delle clausole abusive, il diritto dell’Unione osti a un’interpretazione del diritto nazionale che consenta:

  • al consumatore di domandare compensazioni ulteriori rispetto alla restituzione delle rate, delle spese, delle commissioni e degli interessi moratori;
  • alla banca di chiedere compensazioni ulteriori rispetto alla restituzione del capitale, comprese remunerazioni per l’uso del capitale o altri corrispettivi analoghi.

Ricevibilità e competenza

La Corte respinge le obiezioni sulla ricevibilità e sulla competenza. Precisa che la questione è rilevante perché il giudice nazionale potrebbe dover esaminare anche eventuali eccezioni o pretese della banca nel medesimo contesto di nullità del contratto. Ribadisce inoltre che, pur non potendo interpretare il diritto nazionale, è competente a verificare la compatibilità dell’interpretazione giurisprudenziale nazionale con la direttiva 93/13 e con i principi invocati.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la struttura della tutela prevista dalla direttiva 93/13:

  • il consumatore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista;
  • la clausola abusiva deve essere considerata come se non fosse mai esistita;
  • la disapplicazione della clausola deve, in linea di principio, ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato senza di essa;
  • l’assenza di un effetto restitutorio comprometterebbe l’effetto dissuasivo della direttiva.

La direttiva non disciplina espressamente le conseguenze dell’invalidità del contratto dopo la soppressione delle clausole abusive: tali conseguenze sono rimesse al diritto nazionale, ma devono restare compatibili con gli obiettivi del diritto dell’Unione. In tale quadro, le norme nazionali non possono né svuotare la tutela del consumatore né ridurre l’effetto deterrente nei confronti dei professionisti.

Pretese del consumatore

Per quanto riguarda le pretese del consumatore, la Corte afferma che la direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a un’interpretazione del diritto nazionale che gli consenta di domandare un compenso ulteriore rispetto alla mera restituzione delle rate e delle spese, purché siano rispettati gli obiettivi della direttiva e il principio di proporzionalità. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze, se tali pretese consentano davvero il ripristino della situazione anteriore al contratto nullo e siano proporzionate.

Pretese della banca

Diversamente, la Corte ritiene che la direttiva 93/13 osti a una regola nazionale che consenta alla banca di ottenere dal consumatore una compensazione ulteriore rispetto alla restituzione del capitale erogato e agli interessi moratori legali. Una simile soluzione ridurrebbe l’effetto dissuasivo della direttiva, esporrebbe il consumatore al rischio di dover pagare un corrispettivo per aver fatto valere i propri diritti e potrebbe indurlo a non contestare clausole abusive pur di evitare conseguenze economiche peggiori.

La Corte respinge l’argomento secondo cui, senza tale compensazione, il consumatore otterrebbe un prestito gratuito o si minaccerebbe la stabilità dei mercati finanziari: il professionista non può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito e gli istituti bancari devono organizzare la propria attività nel rispetto della direttiva.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che, nel contesto dell’annullamento integrale di un mutuo ipotecario per clausole abusive:

  • la direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a che il consumatore chieda una compensazione ulteriore rispetto alla restituzione delle somme versate, purché siano rispettati gli obiettivi della direttiva e il principio di proporzionalità;
  • la direttiva 93/13 osta a che la banca chieda al consumatore una compensazione ulteriore rispetto al rimborso del capitale erogato e agli interessi di mora legali.

Principi affermati

La pronuncia conferma che il sistema della direttiva 93/13 mira non solo a neutralizzare gli effetti delle clausole abusive, ma anche a scoraggiarne l’inserimento nei contratti con i consumatori. Le conseguenze economiche della nullità del contratto possono essere disciplinate dal diritto nazionale, ma non possono trasformarsi in un fattore che disincentiva il consumatore dall’esercitare la tutela garantita dal diritto dell’Unione o che attenua la responsabilità del professionista autore della clausola abusiva.

Come è indicizzato

Materieclausole abusivecredito ipotecarioconsumodiritto bancariorimedi restitutori

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