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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-132/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2023. — BM e NP contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato. — Causa C-132/22

Giurisprudenza europea62022CJ0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori una disciplina italiana che, per l’accesso a graduatorie finalizzate all’assunzione nelle istituzioni AFAM, considera solo l’esperienza professionale maturata presso istituzioni italiane e non quella equivalente svolta in altri Stati membri. Pur ammettendo che il contrasto al precariato possa costituire un obiettivo legittimo, la Corte ha escluso che la misura fosse idonea e proporzionata. Ne consegue che la normativa nazionale integra una restrizione vietata dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 3 del regolamento n. 492/2011.

Libera circolazione dei lavoratori: è incompatibile con l’articolo 45 TFUE una norma che, per l’accesso a graduatorie di assunzione nelle istituzioni AFAM italiane, valorizza solo l’esperienza maturata in Italia ed esclude quella acquisita in altri Stati membri.

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 492/2011 ostino a una disciplina nazionale che ammette a una procedura di iscrizione in graduatorie per assunzioni nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica solo i candidati con esperienza professionale maturata in tali istituti italiani, escludendo l’esperienza equivalente acquisita in altri Stati membri, anche in relazione alla giustificazione addotta del contrasto al precariato e alla proporzionalità della misura.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE, letto in combinato con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 492/2011, osta a una normativa nazionale che subordina l’ammissione a una procedura di inserimento in graduatorie per l’assunzione nelle istituzioni pubbliche AFAM alla sola esperienza professionale maturata in tali istituti nazionali, senza prendere in considerazione l’esperienza equivalente acquisita in altri Stati membri. Una misura del genere costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla nazionalità, non giustificata dall’obiettivo di contrasto al precariato, poiché non risulta né necessaria né proporzionata a tale fine.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011, articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 653 e 655
  • Decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 597

Libera circolazione dei lavoratori e graduatorie AFAM

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in materia di libera circolazione dei lavoratori e accesso a procedure di reclutamento nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). La Corte è chiamata a valutare se una disciplina italiana, che valorizza solo l’esperienza professionale maturata in istituzioni statali italiane e non quella acquisita in altri Stati membri, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Due ricorrenti, BM e NP, cittadini italiani che avevano maturato esperienza professionale in altri Stati membri, hanno impugnato il decreto ministeriale n. 597/2018. Essi sostenevano che il decreto, attuativo della legge n. 205/2017, violasse l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3 del regolamento n. 492/2011, poiché consentiva l’accesso alla procedura di iscrizione in graduatorie utili all’assunzione di personale AFAM soltanto a chi avesse maturato almeno tre anni di insegnamento presso istituzioni italiane del settore.

Il Ministero ha difeso la normativa sostenendo che essa era finalizzata a superare il precariato storico del comparto AFAM e che non vi fosse alcuna discriminazione, poiché la procedura era aperta sia a italiani sia a stranieri. Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, la regola sembrava ostacolare la libera circolazione dei lavoratori, escludendo la considerazione di esperienze equivalenti maturate in altri Stati membri.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 45 TFUE, che garantisce la libera circolazione dei lavoratori e vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza per quanto riguarda l’impiego e le condizioni di lavoro. Viene inoltre richiamato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 492/2011, che esclude le disposizioni nazionali che, pur formalmente neutrali, hanno per scopo o effetto quello di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.

Sul piano interno, vengono menzionati l’articolo 1, commi 653 e 655, della legge n. 205/2017 e l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 597/2018, che limitano la partecipazione alla procedura ai candidati con specifica esperienza presso le istituzioni AFAM italiane. È anche richiamata la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, quale riferimento al contrasto degli abusi e del precariato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 45 TFUE mira a rendere effettiva la mobilità dei lavoratori e vieta misure che possano dissuadere un cittadino dell’Unione dal lasciare il proprio Stato membro per lavorare in un altro Stato. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche le condizioni di assunzione nel pubblico impiego, salvo le eccezioni dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.

Secondo la Corte, la normativa italiana contestata è idonea a dissuadere un lavoratore dall’esercitare la libertà di circolazione, perché l’esperienza acquisita in un altro Stato membro non viene presa in considerazione ai fini dell’accesso alle graduatorie. Ciò produce anche una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla nazionalità, poiché i lavoratori migranti sono più spesso quelli che hanno maturato esperienza all’estero e risultano quindi sfavoriti rispetto ai lavoratori rimasti nel solo ordinamento italiano.

Quanto alla giustificazione, la Corte ammette che il contrasto al precariato possa, in astratto, costituire un obiettivo di interesse generale. Tuttavia, la misura non è ritenuta idonea né necessaria: escludere i candidati con esperienza maturata in altri Stati membri non è indispensabile per aumentare il numero di posti stabili nel settore AFAM, e l’obiettivo perseguito potrebbe essere raggiunto in modo altrettanto efficace includendo tali esperienze. Inoltre, la Repubblica italiana dispone di altri strumenti per porre rimedio al precariato storico, in particolare quelli previsti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o mediante immissione in ruolo dei lavoratori interessati.

Infine, la Corte osserva che l’articolo 3 del regolamento n. 492/2011 si interpreta nello stesso modo dell’articolo 45 TFUE, poiché ne specifica i diritti in materia di accesso al lavoro.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa nazionale che limita la partecipazione a una procedura di iscrizione in graduatorie per l’assunzione nelle istituzioni statali AFAM ai soli candidati con esperienza professionale maturata in tali istituti italiani, senza considerare l’esperienza equivalente acquisita in altri Stati membri.

Il principio affermato è che una regola nazionale del genere costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e una discriminazione indiretta non giustificata, anche se è formalmente aperta a cittadini italiani e stranieri, quando in concreto penalizza chi ha esercitato la mobilità intra-UE e non supera il test di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoripubblico impiegodiscriminazione indirettagraduatorie e reclutamento del personale docenteprecariato

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