Corte di giustizia, Sentenza C-183/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2023. — Saint-Louis Sucre contro Premier ministre e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Statuto delle organizzazioni di produttori – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b) – Regola dell’appartenenza degli aderenti a una sola organizzazione di produttori – Portata – Articolo 153, paragrafo 2, lettera c) – Controllo democratico dell’organizzazione di produttori e delle decisioni prese in seno ad essa da parte degli aderenti produttori – Controllo esercitato da un soggetto su taluni aderenti dell’organizzazione di produttori. — Causa C-183/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il divieto di doppia appartenenza a organizzazioni di produttori colpisce soltanto gli aderenti che siano produttori, non i non produttori. Conferma inoltre che il controllo democratico richiesto dallo statuto dell’OP deve essere verificato in concreto dall’autorità nazionale, considerando sia i legami di controllo indiretti sia il rischio che aderenti non produttori possano incidere in modo determinante sulle decisioni. La pronuncia è rilevante per il riconoscimento delle OP nel settore agricolo, in particolare quando la compagine associativa presenti strutture partecipative complesse.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013: appartenenza a una sola organizzazione di produttori e controllo democratico quando tra gli aderenti figurano anche non produttori o soggetti controllati da terzi.
La questione giuridica
Se l’obbligo di aderire a una sola organizzazione di produttori, previsto dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, si applichi solo agli aderenti che sono produttori; e, in relazione all’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), quali criteri debbano essere utilizzati dall’autorità nazionale per verificare che i produttori aderenti esercitino un controllo democratico effettivo sull’OP, specie quando alcuni aderenti siano controllati da un medesimo soggetto o vi siano legami associativi/sindacali o di direzione.
Principio di diritto
L’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 va interpretato nel senso che il divieto di appartenere, per la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, a più organizzazioni di produttori riguarda solo gli aderenti che hanno la qualità di produttori. L’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), va interpretato nel senso che l’autorità nazionale deve verificare, in modo sostanziale, qualsiasi rapporto idoneo a far sì che un soggetto controlli taluni aderenti dell’OP, non limitandosi alla partecipazione nel capitale, e deve accertare non solo che i produttori dispongano della maggioranza dei voti, ma anche che gli aderenti non produttori non possano, in ragione della distribuzione dei voti e della loro influenza determinante, controllare le decisioni dell’OP.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 42 TFUE
- Articoli 101-106 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 206 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Regolamento (UE) n. 2017/2393
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo L. 551-1 del code rural et de la pêche maritime
Appartenenza a una sola organizzazione di produttori e controllo democratico nell’OP
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di organizzazioni di produttori nel settore dello zucchero, con riferimento al riconoscimento della SICA des betteraviers d’Étrépagny come organizzazione di produttori per la barbabietola da zucchero.
Fatti e procedimento principale
Saint-Louis Sucre, produttrice di zucchero da barbabietole, ha impugnato il decreto ministeriale francese del 20 dicembre 2019 che riconosceva la SICA come OP. La società ha sostenuto, da un lato, la violazione dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, perché alcuni aderenti non produttori sarebbero stati contemporaneamente membri di più OP; dall’altro, la violazione dell’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), perché i produttori aderenti non sarebbero stati in grado di esercitare un controllo democratico effettivo sull’organizzazione.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:
- articolo 152, paragrafi 1 e 1 bis, sulle condizioni di riconoscimento delle OP e sulle attività che esse possono svolgere;
- articolo 153, paragrafo 1, lettera b), sull’obbligo di aderire a una sola OP;
- articolo 153, paragrafo 2, lettera c), sul controllo democratico da parte dei produttori aderenti;
- articoli 206 e 209, relativi all’applicazione delle norme sulla concorrenza in agricoltura e alle deroghe. È stato richiamato anche il regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4, per le definizioni di "azienda" e "attività agricola", nonché il regolamento (UE) 2017/2393, considerando 52.
Prima questione: ambito della regola della singola appartenenza
La Corte ha osservato che l’articolo 152, paragrafo 1, lettera a), non impedisce agli Stati membri di riconoscere OP che includano anche non produttori tra gli aderenti, purché il controllo resti in capo ai produttori aderenti. Interpretando l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), alla luce del contesto normativo e della finalità della disciplina, la Corte ha rilevato che il riferimento alla produzione di un determinato prodotto di una data azienda riguarda la produzione agricola e dunque i soli aderenti produttori.
La finalità della disposizione è evitare la frammentazione dell’azione comune e preservare l’efficacia degli obiettivi dell’OP, in particolare concentrazione dell’offerta, pianificazione della produzione e rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera. La partecipazione di non produttori a più OP non compromette, secondo la Corte, tali obiettivi nello stesso modo in cui lo farebbe la partecipazione multipla dei produttori. Restano comunque applicabili le regole antitrust dell’articolo 101 TFUE, nei limiti dell’articolo 209 del regolamento n. 1308/2013.
Seconda questione: controllo democratico dell’OP
Quanto all’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), la Corte ha affermato che lo statuto dell’OP deve contenere regole idonee ad assicurare il controllo democratico da parte dei produttori aderenti e quindi a escludere che il controllo sia esercitato, in sostanza, da aderenti non produttori.
L’autorità nazionale competente deve valutare non solo la partecipazione nel capitale sociale, ma anche altri rapporti che possano tradursi in un controllo effettivo, come l’appartenenza alla medesima confederazione sindacale o l’esercizio di responsabilità direttive al suo interno. Non basta verificare astrattamente che i produttori detengano la maggioranza dei voti: occorre esaminare anche se, in concreto, la distribuzione dei voti tra aderenti non controllati da altri soggetti consenta a uno o più non produttori di esercitare un’influenza determinante e di controllare le decisioni dell’OP.
Decisione
La Corte ha risposto che:
- l’obbligo di appartenere a una sola OP riguarda solo gli aderenti produttori;
- per il controllo democratico, l’autorità nazionale deve effettuare una verifica sostanziale e concreta dei rapporti di controllo e della reale distribuzione del potere decisionale all’interno dell’OP.
Principio di rilievo pratico
La pronuncia è significativa per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori in agricoltura, perché distingue nettamente tra aderenti produttori e non produttori ai fini del divieto di doppia appartenenza, e impone alle autorità nazionali un controllo sostanziale sulle strutture di governance per evitare che soggetti esterni ai produttori orientino le decisioni dell’OP.
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