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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-287/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 giugno 2023. — YQ e RJ contro Getin Noble Bank S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Domanda di concessione di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione del contratto di mutuo – Garanzia della piena efficacia dell’effetto restitutorio. — Causa C-287/22

Giurisprudenza europea62022CJ0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori include, quando necessario, la possibilità di ottenere un provvedimento provvisorio che sospenda il pagamento delle rate di un mutuo ipotecario fondato su clausole abusive. Un orientamento giurisprudenziale nazionale che neghi tale misura, pur quando essa sia indispensabile per rendere effettiva la futura decisione di nullità e restituzione, è incompatibile con il principio di effettività. La Corte ha quindi dato rilievo al rischio di tutela solo parziale del consumatore e alla possibile necessità di evitare un secondo giudizio per recuperare le somme versate nel corso del processo.

Tutela del consumatore nei mutui ipotecari con clausole abusive: compatibilità con la direttiva 93/13 del diniego di provvedimenti provvisori che sospendano il pagamento delle rate

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dei principi di effettività e proporzionalità, ostino a una disciplina o giurisprudenza nazionale che consenta di respingere la domanda del consumatore volta a ottenere un provvedimento provvisorio consistente nella sospensione, per la durata del processo, del pagamento delle rate di un mutuo ipotecario presumibilmente nullo per clausole abusive, quando tale misura sia necessaria per garantire la piena efficacia della futura decisione di nullità e restituzione.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una giurisprudenza nazionale che consenta di respingere la domanda di un consumatore volta a ottenere la sospensione provvisoria del pagamento delle rate di un mutuo contenente clausole abusive, quando tale sospensione sia necessaria per assicurare la piena efficacia della futura decisione sulla nullità del contratto e sul ripristino della situazione del consumatore. In presenza di indizi sufficienti del carattere abusivo delle clausole e della necessità della misura per evitare che la tutela finale sia solo parziale o ineffettiva, il giudice nazionale deve poter concedere il provvedimento provvisorio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Codice civile polacco, articoli 3851, 405, 410
  • Codice di procedura civile polacco, articoli 189, 7301, 731, 755

Tutela cautelare del consumatore nei mutui ipotecari con clausole abusive

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny in una controversia tra due mutuatari e la banca finanziatrice. Il tema centrale è se il diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di poter sospendere provvisoriamente il pagamento delle rate di un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera, quando il contratto sia verosimilmente nullo per la presenza di clausole abusive.

Fatti e procedimento principale

Nel 2008 YQ e RJ hanno concluso con Getin Noble Bank S.A. un contratto di mutuo ipotecario in zloty, indicizzato in franchi svizzeri, con tassi di conversione determinati unilateralmente dalla banca. I mutuatari hanno poi adito il giudice polacco chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione delle somme già versate, sostenendo che le clausole di indicizzazione costituissero clausole abusive ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Parallelamente hanno chiesto provvedimenti provvisori per la durata del giudizio, in particolare:

  • la sospensione del pagamento delle rate mensili;
  • il divieto per la banca di inviare preavvisi di risoluzione;
  • il divieto di segnalazioni negative presso un ufficio informazioni economiche.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda cautelare per difetto di interesse giuridico. In appello, il giudice del rinvio ha osservato che in Polonia una parte della giurisprudenza tende a negare simili misure cautelari nei giudizi sui mutui con clausole abusive, sostenendo che esse sarebbero superflue o comunque subordinate a condizioni troppo restrittive.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 93/13, in particolare:

  • articolo 6, paragrafo 1, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
  • articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.

Sul piano nazionale vengono citati, tra gli altri:

  • l’articolo 3851 del codice civile polacco, sulla non vincolatività delle clausole abusive;
  • gli articoli 405 e 410 del codice civile, sulla ripetizione dell’indebito;
  • gli articoli 189, 7301, 731 e 755 del codice di procedura civile, relativi all’interesse ad agire e ai provvedimenti conservativi.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede se la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, osti a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui il giudice può respingere la domanda di misura cautelare del consumatore per la sola ragione che, in base alla giurisprudenza interna o alla situazione economica del professionista, non sarebbe dimostrato un interesse ad agire, anche quando la sospensione del pagamento sia necessaria per garantire la piena efficacia della futura decisione di nullità.

Ricevibilità

La Corte respinge le obiezioni della banca convenuta. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di presunzione di rilevanza e che l’eventuale inapplicabilità della direttiva alla fattispecie attiene al merito, non alla ricevibilità. Inoltre, accetta la qualificazione dei ricorrenti come consumatori effettuata dal giudice nazionale, senza sostituirsi a quest’ultimo nell’accertamento dei fatti.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che la direttiva 93/13 mira a garantire un elevato livello di protezione del consumatore e che la non vincolatività delle clausole abusive deve produrre effetti concreti. Gli Stati membri conservano l’autonomia procedurale, ma le modalità processuali nazionali non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

In questa prospettiva, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui possono essere necessari provvedimenti provvisori per assicurare l’efficacia della futura decisione di merito, specie quando il consumatore rischi di pagare rate superiori a quelle effettivamente dovute o di subire un pregiudizio irreversibile durante un processo lungo.

Nel caso polacco, la Corte osserva che:

  • il giudice del merito, per effetto delle regole processuali nazionali, decide di regola solo sulle somme già versate fino alla data della domanda;
  • senza sospensione cautelare, la futura decisione di nullità potrebbe ripristinare solo parzialmente la situazione del consumatore;
  • il consumatore sarebbe altrimenti costretto a promuovere un secondo giudizio per ottenere la restituzione delle rate pagate nel frattempo, con ulteriori costi e ritardi.

Tali effetti comprometterebbero la piena efficacia della tutela prevista dalla direttiva 93/13 e il ripristino della situazione di fatto e di diritto che sarebbe esistita in assenza delle clausole abusive. La Corte afferma inoltre che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme, modificando se necessario una giurisprudenza consolidata incompatibile con il diritto dell’Unione.

Condizioni per la concessione della misura

La Corte precisa che il giudice nazionale deve verificare due profili:

  • la presenza di indizi sufficienti del carattere abusivo di una o più clausole, tali da rendere probabile la nullità del contratto o il diritto al rimborso;
  • la necessità concreta della sospensione per garantire la piena efficacia della decisione finale, tenendo conto di tutte le circostanze, compresa la situazione finanziaria del consumatore e il rischio che egli debba rimborsare importi superiori al capitale ricevuto.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il giudice deve poter accordare la sospensione del pagamento delle rate.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una giurisprudenza nazionale che consenta di respingere la domanda di provvedimenti provvisori del consumatore diretta alla sospensione del pagamento delle rate di un mutuo fondato su clausole abusive, quando tale misura sia necessaria per garantire la piena efficacia della futura decisione di nullità.

Principio affermato

La tutela contro le clausole abusive non si esaurisce nella decisione finale sul merito: quando la sospensione cautelare del pagamento è indispensabile per evitare che la futura pronuncia di nullità abbia un effetto solo parziale, il giudice nazionale deve poter concedere il provvedimento provvisorio. Un orientamento giurisprudenziale che impedisca tale risultato viola il principio di effettività della direttiva 93/13.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutui ipotecariprovvedimenti provvisoridiritto processuale civile

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