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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 516/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo al contributo di finanziamento dell'Autorità per l'anno 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado l'impresa aveva impugnato il provvedimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo alla contribuzione dovuta per l'anno 2023. L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto tale ricorso. Nel corso del giudizio di appello l'appellante ha dichiarato di avere avviato un'interlocuzione con l'Autorità per individuare la base imponibile del contributo, tenendo conto anche della contribuzione dovuta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in qualità di operatore postale, e ha quindi rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la definizione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione dell'appellante circa il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione dell'interlocuzione avviata con l'Autorità sulla base imponibile del contributo. La sentenza di primo grado non è stata riformata nel merito, poiché il giudizio di appello è stato definito per ragioni sopravvenute di ordine processuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse, desunta dalla dichiarazione della parte appellante circa il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d'appello, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte e desumibile dalle circostanze rappresentate in giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esame del merito delle censure e senza riforma della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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