Cassazione Civile, Ordinanza n. 08671/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto, quale componente effettivo del collegio sindacale di un istituto bancario, aveva proposto opposizione contro una delibera della Banca d'Italia che gli aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.000. La Corte d'appello di Roma aveva respinto l'opposizione e condannato l'opponente alle spese. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte privata e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in applicazione del principio di causalità, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
La norma ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato, ma in termini eccezionali e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Le spese del giudizio di cassazione seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico della parte che ha introdotto il ricorso e vi ha poi rinunciato.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso, poiché la disciplina ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Le misure sanzionatorie o para-sanzionatorie di natura processuale devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo nei casi espressamente previsti.
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