Cassazione Penale, Sentenza n. 17874/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Eboli impugnava la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale impropria (occultamento delle scritture contabili) relativa alla Club Moda s.r.l., sostenendo in primo luogo l'erronea valutazione della prova circa il "dolo specifico" richiesto dalla fattispecie (mancata dimostrazione che l'imputato abbia agito con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori) e, in secondo luogo, l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione alla data della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per la ragione che il reato era estinto per prescrizione. Dopo aver verificato le date (fatto commesso il 7/6/2006; sentenza di rinvio 26/10/2021) e il computo dei termini (termine prescrizionale comprensivo dell'aumento per atto interruttivo pari a 12 anni e 6 mesi; sospensione di 8 mesi e 23 giorni), la Corte ha accertato che la prescrizione si è consumata alla fine di agosto 2019, prima della pronuncia in sede di rinvio. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto.
Norme richiamate
art. 216 L. F.
le pene accessorie ex art. 216 L. F. pari a dieci anni
articolo richiamato per qualificare le pene accessorie applicate alla condanna; qui usato per descrivere le conseguenze accessorie imposte in sentenza
Sentenza Corte di cassazione, sez. V, n. 6017/19 del 13 dicembre 2018
il delitto oggetto di imputazione richiede il dolo specifico ... occorre dimostrare che l'agente ha agito allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori
la Corte di cassazione ha interpretato la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale come reato che richiede dolo specifico; pertanto la responsabilità penale esige la prova dell'intento volto a un ingiusto profitto o al danno dei creditori
Regole sul termine di prescrizione (computo e effetti dell'interruzione/sospensione)
termine prescrizionale, comprensivo dell'aumento per atto interruttivo, di anni dodici e mesi sei
la Corte ha applicato il computo della prescrizione considerando gli aumenti dovuti ad atti interruttivi e i periodi di sospensione; verificato il decorso integrale del termine, ha riconosciuto l'estinzione del reato
Massime di principio
- Quando la norma incriminatrice richiede dolo specifico, la responsabilità penale richiede prova chiara e motivata dell'intento concreto di procurare un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori; valutazioni generiche o presunzioni non sono sufficienti.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi di sospensione e degli eventuali aumenti per atti interruttivi; un errore nel computo può far dichiarare estinto il reato anche dopo una condanna in sede di merito.
- Se, in sede di rinvio o in una successiva pronuncia, emerge che il termine di prescrizione si è già consumato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza senza rinvio.
- Un motivo di impugnazione basato sulla prescrizione può assorbire e rendere irrilevanti altri profili di doglianza relativi alla valutazione della prova sostanziale: se il reato è estinto, non ha più effetto la discussione sulla sussistenza del dolo.
- In casi di partecipazione a operazioni societarie sospette (cessioni, affitti d'azienda, occultamento di documenti), per sostenere il dolo specifico è necessario provare il collegamento tra l'operato dell'imputato e l'intento di ottenere un profitto ingiusto o di pregiudicare i creditori, non solo la mera esecuzione di atti gestionali.
- La difesa deve sollevare tempestivamente questioni di prescrizione e indicare il corretto calcolo dei termini; il Pubblico Ministero e il giudice devono verificare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato quando emerga dal fascicolo
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