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Ordinanza

Ordinanza n. 1622/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_ SABAP-NA-MET|13/04/2026|0009288-P, avente a oggetto “SOMMA VESUVIANA (NA) - CUPA DI NOLA N.C.T.: Fg 11, p.lle 1575-1576-1577 RICHIEDENTE: IMMOBILIARE FORTUNIO S.R.L. LAVORI: "Realizzazione di due edifici ad uso commerciale su suolo alla via Cupa di Nola" ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ ART.146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" - PARERE NEGATIVO”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti: - della nota del Comune di Somma Vesuviana prot. c_i820 - 0014053 - Uscita - 30/04/2026, avente a oggetto: “Istanza di autorizzazione paesaggistica prot. 68407-SUE del 31.03.2025 per il progetto di "Realizzazione di due edifici ad uso commerciale su suolo alla via Cupa di Nola" NCT Fg 11, p.lle 1575-1576-1577 - Richiedente: Fortunio Carmine, amministratore della IMMOBILIARE FORTUNIO s.r.l. - Procedura ordinaria art. 146 del decreto lgs 42/2004 COMUNICAZIONE”; - della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_ SABAP-NA-MET|05/05/2026|0011394-P, avente a oggetto “SOMMA VESUVIANA (NA) - CUPA DI NOLA N.C.T.: Fg 11, p.lle 1575-1576-1577 RICHIEDENTE: IMMOBILIARE FORTUNIO S.R.L. LAVORI: "Realizzazione di due edifici ad uso commerciale su suolo alla via Cupa di Nola" ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ ART.146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" - PARERE NEGATIVO in sostituzione del Parere negativo di cui al prot. n. 9288-P del 13/04/2026”; - dell’“Avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241”, prot. MIC|MIC_ SABAP-NA-MET|06/03/2026|0005963-P;

Giustizia amministrativa202602542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che le questioni prospettate necessitassero di un adeguato approfondimento nella più congrua sede di merito e, trattandosi della tutela di un interesse pretensivo della società ricorrente, non ha ravvisato esigenze cautelari meritevoli di accoglimento. Non è stata quindi sospesa l’efficacia degli atti impugnati. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di autorizzazione paesaggistica, nonché gli atti connessi, inclusi la comunicazione comunale e l’avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il parere negativo della Soprintendenza relativo al progetto di realizzazione di due edifici a uso commerciale nel Comune di Somma Vesuviana. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione del Comune, il nuovo parere negativo della Soprintendenza adottato in sostituzione del precedente e l’avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che le questioni sollevate riguardano la tutela dell’interesse pretensivo della società all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

    La disposizione costituisce il riferimento procedimentale per l’istanza di autorizzazione paesaggistica oggetto del parere negativo della Soprintendenza; l’ordinanza non ne precisa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    "Avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241"

    La disposizione è richiamata quale base dell’avviso di procedimento negativo impugnato con motivi aggiunti; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la domanda cautelare; il TAR, applicandola, ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari prospettate e ha respinto l’istanza di sospensione.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla sede di merito e respingere la domanda cautelare.
  • La tutela cautelare di un interesse pretensivo richiede la verifica concreta di esigenze cautelari meritevoli di apprezzamento; la mera natura pretensiva della posizione dedotta non impone la sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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