Sentenza n. 1674/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di irricevibilità della CILAS rubricata SUED_CILA 63/2022 del 09.09.2022, notificata a mezzo pec in data 30.09.2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di irricevibilità, qualificato come dichiarazione di inefficacia, della CILA-S e contestuale sospensione immediata dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato irricevibile la CILA-S relativa a lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, disponendo la sospensione dei lavori. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e violazione dell'art. 6-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che per la CILA-S, diversamente dalla SCIA, non sarebbe previsto un potere amministrativo di controllo successivo con effetti inibitori. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria e illogicità manifesta, contestando nel merito le difformità rilevate dal Comune tra lo stato dei luoghi, la documentazione catastale e gli elaborati allegati alla CILA-S.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l'atto comunale di rigetto, archiviazione o dichiarazione di nullità, improcedibilità o irricevibilità della CILA non abbia natura provvedimentale in senso proprio, ma costituisca un avviso circa l'inefficacia della comunicazione e la non regolarità delle opere; pertanto, non è configurabile un annullamento o un'inibizione della CILA secondo il modello della SCIA. Tuttavia, il Comune conserva i generali poteri di vigilanza e accertamento edilizio previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001 e può dichiarare l'inefficacia della CILA, sospendere i lavori e adottare i conseguenti provvedimenti repressivi quando l'intervento richieda un diverso titolo, sia urbanisticamente non consentito o risulti fondato su rappresentazioni documentali non veritiere. Nel caso concreto il Comune ha rilevato, mediante consultazione di Google Earth, sopralluogo dell'ufficio tecnico e confronto tra la planimetria allegata alla CILA-S e quella estratta dal sistema Sister, numerose difformità tra lo stato dei luoghi preesistente e quello rappresentato negli elaborati. La documentazione prodotta dalla ricorrente non ha superato tali rilievi, anche perché la relazione asseverata depositata in giudizio conteneva una planimetria diversa da quella allegata alla CILA-S, impedendo una verifica attendibile. Il provvedimento è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e istruito. È stata esclusa la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, poiché non ricorre una carenza assoluta di potere in astratto: la nullità è eccezionale e tassativa, mentre il Comune dispone dei poteri di vigilanza edilizia esercitati nel caso concreto. Spese compensate per la natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La disciplina della CILA non procedimentalizza uno specifico potere comunale di controllo inibitorio o di autotutela analogo a quello previsto per la SCIA; ciò non esclude i generali poteri di vigilanza edilizia.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Attribuisce al Comune i poteri generali di vigilanza e accertamento in materia edilizia, funzionali anche alla sospensione dei lavori e all'adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi quando l'intervento risulti non conforme o fondato su documentazione irregolare.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per difetto assoluto di attribuzione ricorre soltanto in caso di carenza di potere in astratto; non sussiste quando l'amministrazione dispone, nel settore, di poteri di vigilanza esercitati in modo eventualmente contestabile.
art. 19 l. 241/1990
Il regime dei poteri inibitori e di secondo grado previsto per la SCIA non è automaticamente applicabile alla CILA, la cui disciplina non contiene un analogo richiamo espresso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La CILA non è un provvedimento amministrativo costitutivo e la dichiarazione comunale di irricevibilità, improcedibilità, nullità o inefficacia non costituisce un diniego provvedimentale autonomamente annullabile, ma una comunicazione dell'inefficacia della segnalazione e della non regolarità delle opere.
- La disciplina della CILA non prevede un procedimento di controllo inibitorio e di autotutela modellato su quello della SCIA; tuttavia, il Comune conserva i generali poteri di vigilanza e accertamento edilizio e può dichiarare l'inefficacia della CILA, sospendere i lavori e adottare le misure repressive previste dall'ordinamento quando l'intervento sia privo del corretto titolo, non consentito urbanisticamente o fondato su rappresentazioni non veritiere.
- La nullità per difetto assoluto di attribuzione è configurabile soltanto quando l'amministrazione eserciti un potere che nessuna norma le attribuisce in astratto; non ricorre quando l'ente disponga di poteri generali di vigilanza nel settore, anche se il loro concreto esercizio sia contestato sotto il profilo della legittimità.
- La sospensione dei lavori collegata alla verifica dell'inefficacia della CILA è legittima quando l'istruttoria comunale accerti, con elementi verificabili quali sopralluoghi, documentazione catastale e rilievi dello stato dei luoghi, una significativa difformità tra la situazione reale e quella rappresentata negli elaborati allegati alla comunicazione.
- La produzione in giudizio di elaborati diversi da quelli allegati alla CILA non consente di superare le contestazioni sulla non veridicità o incompletezza della documentazione originaria e può impedire la verifica dell'entità del manufatto preesistente e dell'incidenza dei lavori dichiarati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →