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Ordinanza

Ordinanza n. 3226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti comunali relativi all'ordine di demolizione di un manufatto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario del manufatto)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha proposto appello contro la sentenza semplificata con cui il TAR aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata e dei provvedimenti impugnati. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'esecuzione di un ordine di demolizione relativo a un manufatto, la cui abusività è contestata. I motivi d'appello non sono esaminati nel dettaglio, ma il Consiglio di Stato li ha ritenuti non manifestamente infondati e meritevoli di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché i motivi d'appello non apparivano manifestamente infondati, rinviandone l'approfondimento alla sede di merito. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel grave e irreversibile pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto, la cui abusività è controversa. Per preservare la res adhuc integra, ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata e, secondo la motivazione, anche l'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado. La discussione del merito è stata rinviata a un'udienza pubblica nel primo trimestre del 2027, da fissarsi con separato decreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello.

Massime di principio

  • In appello cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza e degli atti amministrativi controversi può essere concessa quando i motivi d'appello non risultino manifestamente infondati e richiedano un approfondimento nella fase di merito.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione di un ordine di demolizione relativo a un manufatto di abusività controversa può determinare un pregiudizio grave e irreversibile per l'appellante.
  • La tutela cautelare può essere accordata per mantenere la res adhuc integra, sospendendo l'esecuzione della sentenza appellata e degli atti impugnati quando la loro esecuzione rischi di pregiudicare irreparabilmente l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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