Sentenza n. 61/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 340 del 27/09/2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 340 del 27 settembre 2024, relativa al pagamento della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale di Perugia, che lo aveva condannato a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto la condanna del Ministero alle spese, con liquidazione rispettosa dei minimi tariffari. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno dichiarato che il beneficio era stato pagato.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell’avvenuto pagamento del beneficio economico e, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta né all’assegnazione del termine richiesto. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione è stata motivata considerando la semplicità e la serialità della controversia, nonché il rispetto dei minimi tariffari indicati dalla giurisprudenza per procedure esecutive mobiliari analoghe.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuto pagamento del beneficio durante il giudizio.
art. 1, comma 121, legge 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente per l’aggiornamento e la formazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997
Termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni, il cui decorso è stato dedotto dalla ricorrente prima della proposizione dell’ottemperanza.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di giudizio, con riferimento ai minimi tariffari per controversie esecutive analoghe.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese del giudizio, che possono essere poste a carico dell’amministrazione in considerazione della condotta che ha reso necessario il ricorso per ottemperanza.
- Nei giudizi di ottemperanza seriali e di semplice trattazione, la liquidazione delle spese deve comunque rispettare i minimi tariffari applicabili, secondo i parametri forensi richiamati dal giudice.
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