Sentenza del 11/05/2022 n. 2131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancato versamento dell'iva - Crisi di liquidità - Insolvenza dei maggiori clienti - Non costituisce "forza maggiore" - Mancata prova dell'impossibilità di reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie - Responsabilità del contribuente - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento per omesso versamento IVA per il II trimestre 2017 (importo complessivo indicato), deducendo come causa di forza maggiore l'improvvisa crisi di liquidità determinata dall'insolvenza dei suoi principali clienti (tra cui YYYYYY S.p.A. e ZZZZZ S.p.A./ATAC SpA e Alitalia SpA nel quadro fattuale). L'appellante sosteneva che tale situazione l'avesse resa oggettivamente ed inevitabilmente impossibilitata a versare l'IVA, chiedendo l'esonero da sanzioni e interessi; ha altresì contestato vizi formali della cartella (mancata sottoscrizione, notifica via PEC priva di attestazione di conformità, carenza di motivazione). L'Ufficio ha resistito, sostenendo la legittimità della pretesa.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la crisi di liquidità non costituisca automaticamente forza maggiore esimente: il contribuente deve provare che, nonostante aver adottato tutte le misure idonee (anche con sacrifici personali e patrimoniali), non fosse possibile reperire le risorse necessarie per adempiere all'obbligazione IVA. Le deduzioni della società sono state considerate generiche e insufficienti a dimostrare l'impossibilità materiale di pagamento. Sono state inoltre rigettate le censure formali sulla cartella: l'assenza di firma non invalida l'atto se è riconducibile all'organo competente; la notifica via PEC senza attestazione di conformità non comporta nullità e può essere sanata per raggiungimento dello scopo; la cartella può non indicare tutti i riferimenti dell'atto precedente purché individui univocamente l'accertamento. Conseguentemente sono dovuti sanzioni e interessi; la società è condannata al pagamento delle spese di giudizio per euro 10.000,00 a favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato per i criteri di responsabilità penale con riferimento all'organizzazione dell'attività del contribuente; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che l'obbligo di accantonamento e organizzazione dei versamenti IVA si estende su base annuale e che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza se dipendente da scelta gestionale.
art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"
Prevede l'esimente per forza maggiore; la pronuncia la interpreta restrittivamente: serve un elemento oggettivo (evento anormale ed estraneo) e un elemento soggettivo (l'obbligo di adottare misure preventive e di fronteggiare l'evento senza sacrifici eccessivi). La mera crisi di liquidità non è automaticamente esimente.
art. 20 del D.P.R. n. 633/1972
Norma che disciplina gli interessi per ritardato pagamento dell'IVA; la sentenza ribadisce che gli interessi sono dovuti in caso di ritardo nel versamento.
art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Regola la forma della cartella di pagamento; la Corte osserva che l'assenza di una sottoscrizione non rende l'atto invalido se risulta riferibile all'organo competente e se il modello ministeriale è rispettato.
art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602/1973 e art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Richiami normativi utilizzati per giustificare l'applicabilità degli istituti processuali (es. sanatoria per raggiungimento dello scopo) anche alla cartella di pagamento in caso di notifiche irrituali.
art. 156 c.p.c.
Citato nella giurisprudenza richiamata per l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo quando la notificazione abbia comunque raggiunto il destinatario.
Massime di principio
- La crisi di liquidità aziendale, anche se causata dall'insolvenza di clienti, non costituisce automaticamente causa di forza maggiore esimente dall'obbligo di versare l'IVA.
- Per invocare la forza maggiore il contribuente deve provare sia l'evento anormale ed estraneo, sia di aver adottato tutte le misure idonee e proporzionate (anche con sacrifici personali o patrimoniali) per reperire le risorse necessarie senza risultato.
- In materia di IVA il contribuente è tenuto a organizzare l'attività economica e le risorse in modo da accantonare l'imposta percepita e assolvere i versamenti: l'assenza di liquidità al momento della scadenza richiede prova che non sia frutto di gestioni o scelte migliorabili.
- Le viziature formali della cartella (mancata sottoscrizione del funzionario, notifiche via PEC con formato non perfetto, carenza di riferimenti nell'atto) non determinano automaticamente l'invalidità dell'atto se l'atto è comunque riconducibile all'ente e ha raggiunto lo scopo; la sanatoria per raggiungimento dello scopo può operare.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è necessario documentare specificamente le azioni compiute per reperire risorse (es. linee di credito richieste, proposte di dilazione, alienazioni o garanzie offerte, prove di tentativi di recupero crediti), dimostrando che tali azioni non hanno consentito il pagamento per cause indipendenti dalla volontà del contribuente.
- Se non vi è prova di errore di calcolo da parte dell'Ufficio, sanzioni e interessi sono dovuti secondo le disposizioni di legge.
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