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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31225/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di esercizio abusivo della professione, con un ulteriore addebito non specificato nel testo. I ricorrenti hanno proposto impugnazione contro la decisione della Corte d'appello di Torino. Nel ricorso di uno degli imputati erano articolati quattro motivi; negli altri due motivi del coimputato si censurava la ricostruzione della responsabilità penale. Le doglianze, per come riportate, miravano sostanzialmente a contestare la valutazione del compendio probatorio e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Per uno dei ricorrenti era inoltre dedotto un motivo specifico sulla mancata disapplicazione della recidiva, che si assumeva non correttamente valorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e di diversa ricostruzione della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità quando la sentenza di merito presenti una motivazione diffusa, analitica e логica. Quanto al motivo sulla recidiva, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, anche per reati analoghi, e la sottoposizione a sorveglianza speciale, desumendone una crescente pericolosità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    Norma posta a base della condanna impugnata; il testo la indica come reato principale contestato, ma non ne sviluppa il contenuto normativo.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente tramite il riferimento alla recidiva; la Corte ritiene legittimo il mancato escluderla in presenza di plurimi precedenti e di indice di maggiore pericolosità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una rilettura alternativa delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione completa, coerente e logica.
  • La censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda probatoria non integra un vizio di legittimità se non si confronta in modo effettivo con gli argomenti della decisione impugnata.
  • La recidiva può essere legittimamente mantenuta quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali numerosi e significativi, specie se riferiti a reati della stessa o analoga indole e se il complessivo quadro personale esprima maggiore pericolosità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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