Sentenza n. 529/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Formatosi sulla sentenza n.35/2025 resa dal Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, pubblicata il 23 gennaio 2025, notificata il 18 marzo 2025 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 35/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio di € 500 annui, per gli anni scolastici indicati, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza e una misura pecuniaria per ogni eventuale giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è opposto. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso in relazione al decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza da eseguire.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dopo la rituale notificazione della sentenza. Nel merito lo ha accolto parzialmente: il Ministero aveva pagato le spese legali liquidate nel giudizio presupposto, ma non aveva attribuito il beneficio principale della Carta elettronica, pari a € 500 annui per gli anni scolastici riconosciuti. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza ad istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale ministeriale indicato in motivazione, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non è previsto un compenso per l’incarico. Non ha disposto la richiesta misura pecuniaria giornaliera. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato nella misura versata; spese e rimborso sono stati distratti al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe
La disposizione è la base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza, prima della proposizione dell’azione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Il Ministero non ha compiutamente ottemperato alle statuizioni di cui al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
In relazione al giudicato da eseguire, l’obbligo ministeriale comprendeva l’attribuzione del beneficio economico annuale di € 500 tramite la Carta elettronica del docente, oltre al pagamento delle spese legali.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
La parte soccombente è tenuta a rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura versata, con il rimborso dovuto al passaggio in giudicato della sentenza.
art. 93 c.p.c.
Spese di lite e rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La dichiarazione di antistatarietà del difensore consente la distrazione in suo favore delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato.
art. 39 c.p.a.
Spese di lite e rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
Nel giudizio amministrativo la disciplina richiamata consente la distrazione delle spese e del contributo unificato al difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che riconosce un beneficio economico, il pagamento delle sole spese di lite non integra esecuzione del giudicato se resta inadempiuta l’obbligazione principale riconosciuta dalla pronuncia.
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile, secondo l’art. 14 d.l. 669/1996, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza da eseguire e prima della proposizione del ricorso.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, precisando modalità e tempi dell’intervento sostitutivo.
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