Sentenza del 15/09/2016 n. 7966 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse per l'attività svolta in Italia tramite un Centro Trasmissione Dati (CTD), sostenendo: il difetto di soggettività passiva propria e del CTD; l'assenza del presupposto territoriale, poiché il bookmaker aveva sede a Malta; l'assenza del presupposto oggettivo; l'applicazione dell'aliquota massima del 5% senza adeguata prova; l'illegittimità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza; nonché il contrasto della disciplina con il diritto dell'Unione Europea, con gli artt. 3 e 117 Cost. e con il principio del legittimo affidamento. In subordine chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE o la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta unica sia al CTD sia, in via solidale, al bookmaker estero, poiché il CTD svolge un'attività di gestione delle scommesse per conto terzi, comprendente raccolta della giocata, trasmissione dei dati, emissione della ricevuta, raccolta delle poste e pagamento delle vincite. Il contratto di scommessa è stato considerato concluso in Italia, nel luogo in cui lo scommettitore riceve la ricevuta di accettazione, e non a Malta. È stata ritenuta corretta l'aliquota del 5%, non essendo stata fornita prova che le scommesse riguardassero non più di sette eventi. Sono state confermate anche le sanzioni, applicabili secondo la disciplina vigente in relazione alla data delle violazioni. Le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia UE e alla Corte Costituzionale sono state respinte. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4
La disciplina dell'imposta unica è stata interpretata nel senso di ricomprendere anche chi gestisce concorsi o scommesse per conto di terzi, inclusi operatori esteri, quando l'attività è svolta tramite un centro operante in Italia.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 5
Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta.
La sanzione si applica alla sottrazione di base imponibile; per le violazioni anteriori al 1° gennaio 2011 resta applicabile la disciplina previgente, con sanzione pari al 30% dell'imposta non versata.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono le violazioni.
L'esimente sanzionatoria è stata esclusa, poiché il giudice non ha ravvisato condizioni sufficienti per escludere la responsabilità del contribuente.
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 65 e 66
La norma ha ampliato e chiarito i soggetti passivi dell'imposta unica, includendo chi gestisce scommesse con qualsiasi mezzo, per conto proprio o di terzi, anche se il beneficiario dell'attività è stabilito all'estero, prevedendo la responsabilità solidale del bookmaker e dell'intermediario.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 643
La disposizione è stata richiamata quale conferma dell'obbligo per gli operatori del settore di regolarizzare la propria posizione fiscale e di operare alle medesime condizioni degli altri soggetti presenti sul mercato italiano.
Art. 56 TFUE
La Commissione ha ritenuto che la disciplina italiana non violi la libera prestazione dei servizi, poiché le restrizioni al settore dei giochi possono essere giustificate da esigenze imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi e della criminalità.
Art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stato negato, essendo già disponibili principi europei sufficienti a valutare la compatibilità della disciplina italiana.
Articoli 3 e 117 della Costituzione
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la normativa è stata considerata un sistema organico, costituzionalmente orientato e compatibile con il diritto dell'Unione Europea.
Corte di Giustizia UE, sentenza 22 gennaio 2015, causa C-463/13
È stata richiamata per sostenere che gli operatori del settore devono operare sul mercato italiano alle medesime condizioni fiscali.
Corte di Giustizia UE, sentenza Biasci, cause riunite C-660/11 e C-8/12
La lotta alla criminalità e alla raccolta illegale di scommesse è stata riconosciuta come motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali.
Massime di principio
- Un bookmaker estero può essere assoggettato all'imposta italiana quando opera in Italia tramite un CTD o altro intermediario che raccoglie e trasmette le scommesse, anche se il contratto commerciale o la sede societaria si trovano all'estero.
- Il CTD può essere considerato soggetto passivo dell'imposta se svolge attività sostanziali di gestione della scommessa, come acquisizione della giocata, trasmissione, emissione della ricevuta, raccolta delle somme o pagamento delle vincite; non è necessario che determini le condizioni della scommessa o assuma integralmente il rischio economico.
- Ai fini territoriali, la scommessa può considerarsi conclusa in Italia quando lo scommettitore riceve presso il punto di raccolta italiano la ricevuta che attesta l'accettazione della giocata.
- Chi contesta l'aliquota applicata deve fornire una prova documentale concreta degli elementi che giustificano un'aliquota inferiore; in mancanza, l'amministrazione può applicare l'aliquota prevista per la fattispecie più gravosa.
- Le obiettive condizioni di incertezza non sono automaticamente riconosciute: occorre dimostrare che l'incertezza fosse effettiva, qualificata e tale da rendere non colpevole la violazione.
- Nel settore dei giochi e delle scommesse, le restrizioni e gli obblighi fiscali nazionali possono essere compatibili con il diritto UE se perseguono finalità di controllo, prevenzione delle frodi, tutela dei consumatori e contrasto alla criminalità, purché applicati in modo non discriminatorio.
- La presenza di una sede o di un operatore estero non esclude, di per sé, l'imposizione italiana quando l'attività economica e la raccolta delle giocate si svolgono materialmente nel territorio italiano.
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