Cassazione Penale, Sentenza n. 10869/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per tentato furto aggravato (con reato di danneggiamento assorbito) deducendo un'erronea valutazione della prova da parte dei giudici di merito. Sostiene che la sentenza avrebbe fondato la responsabilità su mere congetture, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., senza confrontarsi con specifiche incongruenze o lacune probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure (assenza di critiche specifiche alla motivazione) e perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (identità e continuità motivazionale tra primo e secondo grado) e ha ritenuto che i giudici di merito abbiano offerto una ricostruzione logica e proporzionata fondandosi su elementi persuasi: appartenenza dell'autovettura all'imputato, fotografia acquisita dalla persona offesa e dichiarazioni della stessa ritenute attendibili; inoltre l'imputato non ha fornito spiegazioni alternative. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità dovuta a profili di colpa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma che vieta il fondamento della sentenza su mere congetture; la Corte non ha ritenuto sussistere tale vizio, ritenendo la motivazione dei giudici di merito sufficientemente concreta e razionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per legge alla declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, il pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale che giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per profili di colpa.
Cassazione, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 (Valerio)
Citata per il principio della "doppia conforme": quando le motivazioni di primo e secondo grado si saldano e formano un unico complesso argomentativo, esse possono essere esaminate congiuntamente dalla Corte suprema.
Cassazione, Sez. 4, sent. n. 22105 del 02/05/2023
Richiamata per il principio che il comportamento e il silenzio dell'imputato possono essere valutati dal giudice come argomento rilevante ai fini della formazione del libero convincimento, purché non si sovverta l'onere della prova.
Massime di principio
- Le censure generiche e astratte in cassazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione le specifiche doglianze sulla motivazione impugnata.
- Il meccanismo della "doppia conforme" rende più difficile il sindacato della Cassazione quando appello e primo grado formano una motivazione omogenea e concatenata.
- Elementi probatori materiali (es. foto) e la testimonianza della persona offesa, se ritenute credibili e coerenti, possono sostenere la condanna anche se contestate genericamente in cassazione.
- L'assenza di una spiegazione alternativa da parte dell'imputato può essere valutata negativamente dal giudice e rafforzare il convincimento probatorio, senza violare la regola dell'onere della prova.
- Ricorsi che dimostrino colpevole superficialità o temerarietà nelle doglianze possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per impugnare utilmente una decisione penale in Cassazione è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione di merito, evidenziandone lacune logiche, contraddizioni o violazioni di legge.
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