Ordinanza n. 300/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale atto n. -OMISSIS- del 04/12/2025 con la quale il Comune di Milano, nella persona del Direttore dell’Area Strategie Innovative per i Trasporti, preso atto della segnalazione in data 01/08/2025 prot. -OMISSIS-, preso atto dell’avvio del procedimento disciplinare comunicato al Signor -OMISSIS- con nota del 12/09/2025 prot. -OMISSIS-, nonché degli accertamenti svolti, dopo supplemento di istruttoria dalla Commissione Tecnica Disciplinare, ha adottato nei confronti del ricorrente la seguente sanzione disciplinare: 33 giorni di sospensione dall’esercizio del servizio taxi e restituzione di € 26,00 da rendere a favore dell’utente quale importo pagato in eccedenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale con sanzione disciplinare di 33 giorni di sospensione dall'esercizio del servizio taxi e obbligo di restituzione all'utente di 26 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Milano adottata all'esito di una segnalazione, dell'avvio del procedimento disciplinare e degli accertamenti, integrati da un supplemento di istruttoria della Commissione Tecnica Disciplinare. Ha chiesto l'annullamento dell'atto previa sospensione cautelare della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la domanda cautelare è stata esaminata esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché non ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. In particolare, ha attribuito rilievo alla dichiarazione del Comune secondo cui, avendo l'interessato proposto ricorso entro i termini, l'Amministrazione considera autonomamente sospesa l'applicazione della sanzione fino all'esito del giudizio. È quindi venuto meno il requisito del periculum in mora, senza necessità di una valutazione cautelare degli ulteriori presupposti. Il TAR ha precisato che la domanda cautelare può essere riproposta se la situazione di fatto muta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, la sospensione dell'atto è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, per difetto del periculum in mora.
- Ai fini della valutazione del periculum in mora può assumere rilievo la dichiarazione dell'amministrazione di sospendere autonomamente l'applicazione dell'atto impugnato fino alla definizione del giudizio, poiché tale condotta esclude, allo stato, l'attualità del pregiudizio cautelare.
- La domanda cautelare respinta per difetto del periculum in mora può essere riproposta qualora sopravvenga un mutamento della situazione di fatto.
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