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Sentenza

Sentenza n. 2662/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento n. 1449/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, in nome e per conto della società titolare del credito e quale titolare di mandato irrevocabile all’incasso, ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento n. 1449/2025, ritualmente notificato al Comune e passato in giudicato. Il decreto ha condannato il Comune al pagamento di euro 4.058,75, oltre agli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, nonché di euro 313,00 per spese del procedimento, oltre spese generali, CPA, IVA se dovuta e successive occorrende, incluse le spese di registrazione. Dedotta la persistente inottemperanza, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute e che, in caso di ulteriore inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta, con condanna alle spese. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato e che era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Comune avesse provveduto; l’Amministrazione non ha contestato l’inadempimento. Ha quindi ordinato al Comune di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa richiesta della ricorrente. Il compenso commissariale è a carico del Comune e va richiesto, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento dell’incarico; il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata. Il Comune è stato inoltre condannato a euro 600,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto nei limiti di seguito specificati, per l’effetto

    Le disposizioni sull’ottemperanza consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    risulta dalla documentazione in atti che il provvedimento per la cui esecuzione è causa, è stato ritualmente notificato al Comune, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere (v. art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997);

    L’azione esecutiva relativa al giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto per l’adempimento.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    con compenso a carico della p.a. debitrice, da richiedersi, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento dell’incarico (v. art. 71 d.p.r. n. 115/2002);

    Il compenso del commissario ad acta è a carico dell’amministrazione debitrice e deve essere richiesto entro il termine di 100 giorni dal compimento dell’incarico, a pena di decadenza.

  • d.m. 55/2014

    le spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi in dispositivo, avuto riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 s.m.i., per le “procedure esecutive mobiliari”, tenuto conto della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del Comune.

    La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza è determinata, in via analogica, applicando i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari e considerando la complessità della controversia; le spese seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, quando il titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione è stato ritualmente notificato, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto per adempiere, il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, stabilendo il termine per gli adempimenti sostitutivi e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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