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Sentenza

Sentenza n. 1264/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire richiesto ai sensi dell'art. 33 quater della L.R. Campania n. 16/2004 per un ampliamento volumetrico del 20%, comprendente una nuova camera da letto e la chiusura di una loggia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un'istanza di permesso di costruire presentata, anche con l'assenso del proprietario dell'unità immobiliare contigua, per realizzare un ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 33 quater della L.R. Campania n. 16/2004. Il progetto prevedeva una nuova camera da letto al piano terra, la chiusura mediante vetrata di una loggia e interventi di coordinamento edilizio, isolamento, adeguamento impiantistico e opere strutturali. La ricorrente ha contestato, anzitutto, l'assunto comunale secondo cui l'intervento avrebbe costituito un mero ampliamento volumetrico incompatibile con la disciplina regionale, sostenendo che l'ampliamento fosse strumentale a un complesso intervento di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e adeguamento sismico. Ha dedotto che la precedente ristrutturazione eseguita sull'immobile non avrebbe escluso l'applicazione dell'art. 33 quater, il quale impedirebbe soltanto di beneficiare nuovamente degli incentivi previsti dalla medesima disposizione. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria, poiché il Comune non avrebbe verificato in concreto gli ulteriori benefici energetici e strutturali del nuovo progetto. La ricorrente ha contestato anche il rilievo relativo alla mancata prova della destinazione residenziale del piano terra, richiamando le SCIA presentate nel 2017 e successivamente, non inibite dal Comune, nonché l'efficacia della SCIA e l'asserita necessità di un eventuale annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Infine, ha sostenuto che la chiusura della loggia non comportasse nuovo volume, trattandosi di riuso di volume già esistente, e che tale intervento fosse comunque riconducibile alla ristrutturazione edilizia ai sensi del vigente R.U.E.C. Il Comune ha difeso il diniego sostenendo che l'art. 33 quater riguarda interventi di ristrutturazione dell'intero edificio, funzionali al rinnovo e alla riqualificazione del patrimonio edilizio, mentre il progetto riguardava soltanto alcune porzioni del piano terra e non assicurava un complessivo efficientamento energetico o adeguamento sismico. Ha inoltre contestato la legittimità della destinazione residenziale del piano terra, risultante da una planimetria catastale originaria come deposito, e ha rilevato che la chiusura della loggia era già stata realizzata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il diniego comunale corretto e pienamente legittimo. Il giudice ha interpretato l'art. 33 quater, comma 1, lett. a), della L.R. Campania n. 16/2004 come una disciplina speciale, ma non straordinaria, diretta a promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente e la riqualificazione di ambiti urbani degradati. Gli incrementi volumetrici previsti dal comma 6, fino al 20% per gli interventi senza demolizione e ricostruzione, hanno natura accessoria e premiale rispetto all'intervento principale di ristrutturazione edilizia. Non possono quindi costituire l'oggetto sostanziale dell'intervento, se non sono funzionali al perseguimento dei principi di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni. Nel caso concreto, dalla relazione tecnica risultava che il progetto mirava essenzialmente ad ampliare le porzioni del piano terra, mediante una nuova camera e la chiusura della loggia. Le soluzioni tecniche e i materiali indicati non sono stati ritenuti funzionali a un adeguamento energetico o strutturale nel senso richiesto dalla norma e, comunque, riguardavano soltanto due porzioni dell'edificio, non l'intero organismo edilizio. Poiché l'intervento non risultava riconducibile alla fattispecie agevolata dell'art. 33 quater, il permesso di costruire richiesto sulla base di tale disposizione non poteva essere rilasciato. Il TAR ha quindi ritenuto assorbite o comunque infondate le ulteriori censure relative alla precedente ristrutturazione, alla destinazione residenziale del piano terra, alle SCIA e alla qualificazione della loggia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.

  • art. 33 quater, comma 1, lett. a), L.R. Campania n. 16/2004

    Sono consentiti [...] interventi di: a) ristrutturazione edilizia di singoli edifici [...] nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni.

    La disposizione abilita interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al rinnovo e alla riqualificazione del patrimonio edilizio, non meri ampliamenti volumetrici privi di una concreta funzione di efficientamento energetico e adeguamento alla sicurezza.

  • art. 33 quater, comma 6, L.R. Campania n. 16/2004

    Per gli interventi edilizi [...] nel caso di edilizia residenziale, sono consentiti incrementi volumetrici fino a un massimo del venti per cento rispetto alla volumetria esistente, per interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione.

    L'incremento volumetrico ha carattere accessorio e premiale rispetto all'intervento principale di ristrutturazione edilizia e non può trasformarsi nell'oggetto sostanziale dell'intervento.

  • art. 5, comma 9, D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011

    Richiamato dall'art. 33 quater della L.R. Campania n. 16/2004.

    Costituisce la base statale della disciplina regionale diretta a promuovere il rinnovo del tessuto edilizio e la riqualificazione urbana.

  • art. 21-nonies L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che eventuali contestazioni sulla destinazione d'uso derivanti dalle SCIA avrebbero richiesto un annullamento d'ufficio; il giudice non fonda su tale questione la decisione di rigetto.

Massime di principio

  • La disciplina regionale che consente incrementi volumetrici nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana attribuisce all'incremento una funzione accessoria e premiale: esso non può essere utilizzato per realizzare un mero ampliamento edilizio privo di un effettivo intervento di ristrutturazione finalizzato al rinnovo del fabbricato.
  • Per ottenere il titolo edilizio previsto dalla disciplina sulla rigenerazione urbana, il progetto deve dimostrare concretamente il perseguimento degli obiettivi normativi di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni; non è sufficiente il semplice richiamo a interventi di isolamento, impiantistici o strutturali se essi non risultano funzionali a tali obiettivi.
  • Quando la disciplina speciale riguarda la riqualificazione dell'organismo edilizio, interventi circoscritti a singole porzioni dell'edificio e consistenti essenzialmente nella creazione di nuovo volume non soddisfano il requisito funzionale della ristrutturazione agevolata.
  • In assenza dei presupposti sostanziali di applicazione della disciplina regionale sull'ampliamento premiale, il permesso di costruire richiesto sulla base di tale disciplina non può essere rilasciato, anche se l'incremento volumetrico rispetta il limite percentuale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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