Cassazione Civile, Sentenza n. 27322/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori, impiegati alla biglietteria della Caremar presso il molo Beverello di Napoli e licenziati in data 4.2.2016 a seguito di procedura collettiva (L. 223/91), avevano chiesto il riconoscimento del trasferimento d'azienda verificatosi il 30.12.2015 dalla Travel and Holidays s.r.l. alla Caremar s.p.a., con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c., la nullità/inefficacia dei licenziamenti e la riammissione al lavoro con pagamento delle retribuzioni. Il Tribunale di Napoli aveva respinto le domande; la Corte d'appello di Napoli, riformando, ha accertato il trasferimento d'azienda e ordinato la riammissione dei lavoratori presso Caremar con condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento stabilito in dispositivo. Caremar ha impugnato in Cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. perché, secondo la società, al momento del trasferimento i rapporti di lavoro non erano più vigenti in virtù del giudicato sulla legittimità dei licenziamenti di primo grado; 2) erronea valutazione circa l'autonomia funzionale della biglietteria e la trascurabile entità dei beni ceduti, tali da escludere un trasferimento d'azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Caremar. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'assunto di Caremar: al 30.12.2015, data del subentro operativo di Caremar dopo l'acquisto di arredi e attrezzature, i lavoratori risultavano ancora in forza alla cedente (pur collocati in ferie/permessi antecedenti alla conclusione della procedura di licenziamento), per cui l'art. 2112 c.c. operava e la cessione dei rapporti di lavoro avviene ope legis; i licenziamenti intimati dalla cedente connessi al trasferimento sono privi di effetti rispetto alla posizione dei lavoratori. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura, rilevando che la valutazione sulla rilevanza/adeguatezza dei beni trasferiti e sull'autonomia funzionale dell'entità economica è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per i profili tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è rigettato e Caremar e Travel and Holidays, in solido, sono condannate al pagamento delle spese processuali a favore dei lavoratori come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Disciplina il trasferimento d'azienda; la Corte ha ritenuto applicabile la norma perché i rapporti di lavoro erano ancora vigenti al momento del subentro e la cessione dei rapporti avviene ope legis; i licenziamenti intimati dalla cedente connessi al trasferimento sono privi di effetti.
art. 2560 c.c.
Richiamato come normativa rilevante nell'ambito della trasmissibilità dei rapporti di lavoro in casi particolari (menzionato come salva in ogni caso l'applicabilità).
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Limiti del sindacato di legittimità: le valutazioni di fatto (es. sull'autonomia funzionale e idoneità dei beni trasferiti) sono riservate al giudice di merito e possono essere censurate in Cassazione solo nei casi tassativi indicati dall'art. 360.
art. 113 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura sull'applicazione dell'art. 2112 c.c. (profili di violazione e falsa applicazione normativa).
art. 97 c.p.c.
Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico delle parti soccombenti, applicata per la condanna in solido di Caremar e Travel and Holidays alle spese.
DPR n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater
Disposizione richiamata per gli adempimenti relativi al contributo unificato e per l'eventuale versamento di somme a carico della ricorrente, ove ricorrano i presupposti.
Legge n. 223/1991 (art. 4, 8, 24) - procedura licenziamento collettivo
Richiamata come contesto della procedura di licenziamento collettivo che aveva portato ai recessi impugnati; la Corte ha osservato che i licenziamenti connessi al trasferimento sono privi di effetti in presenza del trasferimento d'azienda.
Giurisprudenza citata (Cass. n. 9750/2019, Cass. n. 8621/2001, Cass. n. 11410/2018, Cass. n. 24972/2016, Corte di Giustizia UE, causa Joao Filipe Ferreira da Silva e Brito 9.9.2015)
La giurisprudenza è utilizzata per affermare che la cessione dei contratti avviene ope legis, che i recessi intimati da soggetto non datore di lavoro in caso di trasferimento sono privi di effetti, e che anche in ipotesi di appalto/subentro la fattispecie può rientrare nell'art. 2112 c.c. se sussistono i requisiti.
Massime di principio
- Perché operi l'art. 2112 c.c. è necessario che i rapporti di lavoro siano ancora vigenti al momento del trasferimento: anche lo stato di ferie o permessi del lavoratore non implica la perdita del rapporto, che resta acquisito alla cedente fino all'effettivo recesso.
- La cessione dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda avviene automaticamente (ope legis); pertanto i licenziamenti connessi al trasferimento, intimati dalla cedente, risultano privi di efficacia rispetto alla posizione dei lavoratori quando il trasferimento sussista.
- La rilevanza economica dei beni trasferiti non si misura solo dal loro valore di mercato ma dalla loro idoneità a garantire la continuità dell'attività (idoneità funzionale); la valutazione di tali profili è essenzialmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In ipotesi di subentro nell'esecuzione di un servizio (anche proveniente da un appalto) l'analisi deve concentrarsi sull'entità economica organizzata stabile e sulla continuità dell'attività: se sussistono tali elementi, l'operazione può integrare il trasferimento d'azienda disciplinato dall'art. 2112 c.c.
- Un giudicato di primo grado che abbia riconosciuto la legittimità dei licenziamenti può essere irrilevante se quei licenziamenti sono connessi al trasferimento d'azienda; in tali casi la tutela dei lavoratori può essere riaperta sulla base della normativa traslativa (salvo casi particolari riconducibili a diversa disciplina).
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure dirette a contestare valutazioni probatorie o di fatto (autonomia funzionale, entità dei beni) sono, di regola, inammissibili se non ricadono nei limiti specifici di sindacato previsti dall'art. 360 c.p.c.
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