Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27466/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione contro il decreto del Tribunale di Catania che aveva ammesso Chiara Rapisarda allo stato passivo con riconoscimento privilegiato e prededuzione di parte del credito per superminimo congelato e successivamente revocato dalla società. La società ricorrente ha censurato la legittimità dei riconoscimenti dei superminimi e delle progressioni verticali (sostenendo la nullità per violazione di norme che impongono trasparenza, pubblicità e contenimento dei costi nelle partecipate pubbliche e il rispetto delle procedure di reclutamento), la presunta violazione della disciplina dei contratti pubblici e degli obblighi di contenimento delle spese del personale imposti dall'ente socio, nonché carenze probatorie circa l'effettiva prestazione lavorativa che giustificasse i superminimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della società: (i) molte delle censure introducevano questioni di fatto non dedotte specificamente in grado di legittimità; (ii) le direttive del socio pubblico relative al contenimento dei costi impongono obblighi di comportamento e possono generare responsabilità dell'organo amministrativo, ma non producono in sé la nullità degli atti e dei singoli patti retributivi della società partecipata; (iii) le norme che prescrivono trasparenza e procedure di reclutamento possono determinare la nullità dei contratti di lavoro stipulati in assenza delle procedure prescritte solo nei casi espressamente previsti, non in via generale; (iv) le questioni attinenti alla disciplina dei contratti pubblici sono irrilevanti quanto alla controversia che riguarda un rapporto di lavoro; (v) il Tribunale aveva verificato l'esistenza dei provvedimenti di attribuzione del superminimo e l'espletamento dell'attività lavorativa nei periodi dedotti, circostanze non confutate dalla ricorrente. Condanna della società al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (e liquidazione delle stesse).

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 2751-bis n.1

    Richiamata in relazione alla natura privilegiata del credito ammesso nello stato passivo (privilegio sui crediti di lavoro).

  • Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.P.), art. 19, comma 1 e comma 5

    “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.”

    La Corte interpreta l'art. 19 come norma che impone obblighi di indirizzo al socio pubblico e regole di comportamento per gli amministratori delle partecipate (possibili responsabilità), ma non come causa automatica di nullità degli atti o dei patti individuali di lavoro in contrasto con tali direttive.

  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 / d.l. 118/2012 (richiamato), art. 18, comma 2-bis

    “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale ... L'ente controllante ... definisce ... specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi ...”

    Stabilisce obblighi di indirizzo dell'ente controllante sul contenimento dei costi del personale; la Corte conferma che tale obbligo non determina di per sé la nullità degli atti aziendali contrari alle direttive.

  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 4 e 5

    La ricorrente invocava principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità propri dei contratti pubblici; la Corte ritiene queste norme irrilevanti nella controversia che attiene al rapporto di lavoro e non all'affidamento di contratti.

  • Codice Civile, art. 1418 (nullità del contratto)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti attribuiti in violazione di principi pubblicistici; la Corte esamina e ne esclude l'applicabilità diretta per i motivi sopra esposti.

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2 e 45

    Norme relative al pubblico impiego e ai criteri di reclutamento; la Corte ricorda che alcune disposizioni possono trovare applicazione ma non automatica nullità degli atti delle partecipate.

  • Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L./T.U. Enti Locali), art. 19

    Richiamato nella disputa sulle competenze e indirizzi dell'ente socio; la Corte conferma che gli atti di indirizzo rientrano nella sfera politico-amministrativa e non producono automaticamente invalidità dei patti individuali.

  • Norme processuali e di prova: Codice Civile art. 2697; Codice di Procedura Civile artt. 115, 116

    Riferite al tema dell'onere della prova; la Corte rileva che la ricorrente non ha contestato efficacemente in primo grado alcuni elementi (esistenza dei provvedimenti di riconoscimento e la prestazione lavorativa) e quindi il motivo è inammissibile.

  • Costituzione, art. 97

    Riferimento ai principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'amministrazione che sono invocati dalla ricorrente, ma la loro violazione non determina automaticamente la nullità dei patti retributivi delle partecipate.

  • Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, comma 612 (Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipate)

    Atto di indirizzo richiamato nel caso concreto; la Corte considera tali documenti come atti di indirizzo politico-amministrativo la cui violazione non comporta subito la nullità dei patti individuali.

Massime di principio

  • Le direttive e gli atti di indirizzo del socio pubblico volti al contenimento dei costi del personale impongono obblighi agli amministratori della partecipata e possono dare origine a responsabilità, ma non costituiscono di per sé causa di nullità automatica dei patti individuali di lavoro.
  • La nullità dei contratti di lavoro nelle società a controllo pubblico per mancata osservanza delle procedure di reclutamento è circoscritta ai casi espressamente previsti dalla norma (es. assenza delle procedure previste) e non può essere estesa in via generale a tutte le violazioni di atti di indirizzo.
  • Il superminimo individuale, se riconosciuto in modo da avere natura di compenso speciale collegato a meriti o qualità delle mansioni (o derivante da transazione/accordo), può costituire un diritto acquisito non riducibile unicamente dal datore di lavoro, salvo diversa previsione collettiva.
  • In Cassazione non possono essere introdotte nuove questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito: il ricorso deve rispettare gli obblighi di specificità e di allegazione degli atti del giudizio di merito.
  • Le questioni attinenti alla disciplina dei contratti pubblici sono irrilevanti (in termini di decisione) se la controversia verte esclusivamente su un rapporto di lavoro e sui diritti retributivi collegati.
  • L'onere della prova circa la natura speciale o l'autonomia del superminimo grava sul lavoratore che lo invoca come diritto acquisito; la società deve invece contestare efficacemente l'esistenza o la spettanza del credito già in primo grado per poter far valere la sua posizione in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.