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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27384/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Lucca che aveva ammesso il ricorrente al passivo solo per euro 974,00 a titolo di FIRR e aveva rigettato le domande relative all'indennità suppletiva di clientela (art.1751 c.c.), all'indennità per patto di non concorrenza (art.1751-bis c.c.) e all'indennità per mancato preavviso (art.1750 e art.2119 c.c.), ritenendo il rapporto di agenzia cessato in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della società. Il ricorrente contestava la qualificazione della cessazione come effetto immediato della procedura, rilevando l'esercizio provvisorio e il successivo affitto d'azienda (senza trasferimento del rapporto di agenzia) come elementi che avrebbero dovuto preservare il diritto alle indennità; inoltre deduceva l'erronea liquidazione delle spese di lite poiché era risultato vittorioso quanto meno per il FIRR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando il decreto del Tribunale e rinviando la causa al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto errato il principio applicato dal primo giudice secondo cui la messa in liquidazione coatta amministrativa comporta lo scioglimento ipso iure del rapporto di agenzia. Richiamando il principio espresso da Cass. n.10046/2023, la Corte ha affermato che in caso di fallimento/liquidazione del preponente si applica la regola generale di sospensione (art.72 l. fall.), non lo scioglimento automatico (art.78 l. fall., che riguarda il mandatario), e che occorre valutare anche la fase di esercizio provvisorio e gli atti successivi (affitto d'azienda) prima di decidere sulla sussistenza dei diritti dell'agente (indennità di clientela, patto di non concorrenza, indennità di preavviso). Ha inoltre censurato la decisione sulle spese del Tribunale, richiamando il principio secondo cui, nel regime post riforma art.91 c.p.c., in caso di accoglimento parziale il giudice può compensare le spese ma non può condannare il parzialmente vittorioso a rifondere le spese salvo l'ipotesi eccezionale relativa alla proposta conciliativa. La decisione dispone che il Tribunale proceda al nuovo esame e determini anche le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c. (indennità suppletiva di clientela)

    Il Tribunale aveva escluso l'indennità per la presunta cessazione dell'impresa; la Corte ha invece indicato che va valutata la situazione concreta (esercizio provvisorio, affitto d'azienda) e la sussistenza dei "vantaggi" che giustificherebbero l'indennità

  • art. 1751-bis c.c. (patto di non concorrenza)

    Il Tribunale aveva negato l'indennità ritenendo il patto privo di ragion d'essere dopo la cessazione; la Corte richiama la necessità di valutare se l'azienda sia effettivamente cessata o se, per effetto di esercizio provvisorio/affitto, permangano interessi economici tali da rendere l'indennità dovuta

  • art. 1750 c.c. e art. 2119 c.c. (preavviso e indennità)

    La Corte rileva che l'indennità per mancato preavviso non può essere esclusa automaticamente con l'ammissione alla procedura di liquidazione: va considerata la sospensione del rapporto e gli atti successivi che hanno determinato la cessazione

  • art. 201 legge fallimentare

    Dalla data della liquidazione coatta si applicano disposizioni del titolo fallimentare, richiamando la disciplina della sospensione/cessazione dei rapporti

  • art. 72 legge fallimentare (sospensione dei contratti)

    La Corte interpreta che, in mancanza di disciplina specifica, al contratto di agenzia si applica la regola generale di sospensione prevista dall'art.72 e non lo scioglimento automatico

  • art. 78 legge fallimentare

    L'art.78 prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario; la Corte sottolinea che tale norma non è assimilabile alla situazione del fallimento/liquidazione del mandante (preponente) e quindi non può essere automaticamente richiamata per estinguere i rapporti di agenzia

  • art. 2741-bis n.3 c.p.c. (privilegio)

    Il Tribunale aveva ammesso al passivo il FIRR riconoscendone la prelazione prevista da questa norma per l'importo riconosciuto

  • art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c. (spese processuali)

    La Corte rileva che, dopo la riforma dell'art.91 c.p.c., in caso di accoglimento parziale il giudice può compensare le spese; non è ammissibile condannare il parzialmente vittorioso a rifondere le spese salvo l'eccezione della proposta conciliativa; pertanto la decisione del Tribunale sulle spese va riesaminata

  • art. 360 co.1 n.3 c.p.c. (motivo di cassazione)

    Fondamento formale del ricorso per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondate le censure di violazione e falsa applicazione di legge

  • Cass. n.10046/2023

    “nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente "ratione temporis", l. fall. -il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante - , non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente”

    Principio di diritto richiamato e applicato: al contratto di agenzia del preponente in procedura concorsuale si applica la sospensione ex art.72 e non lo scioglimento automatico ex art.78

  • Cass. n.1572/2018 e Cass. n.26918

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di spese: confermano il principio secondo cui il giudice deve valutare la compensazione delle spese in caso di vittoria parziale e che la condanna ai costi del parzialmente vittorioso è possibile solo nell'ipotesi della proposta conciliativa

Massime di principio

  • La messa in liquidazione coatta amministrativa del preponente sospende il contratto di agenzia (art.72 l.f.) e non lo estingue automaticamente: i diritti dell'agente (indennità di clientela, patto di non concorrenza, indennità di preavviso) devono essere valutati alla luce della concreta evoluzione della procedura (esercizio provvisorio, atti successivi come affitto d'azienda).
  • Se l'impresa continua a produrre "vantaggi" economici o se atti successivi attribuiscono valore all'attività dell'agente (es. affitto d'azienda che genera corrispettivi), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità per patto di non concorrenza possono essere dovute anche dopo l'apertura della procedura concorsuale.
  • L'indennità per mancato preavviso non può essere esclusa d'ufficio in ragione della sola ammissione alla procedura; occorre verificare se la cessazione del rapporto sia effettivamente riconducibile a un atto successivo e non alla mera applicazione automatica della procedura.
  • Il FIRR non versato e non contestato costituisce credito ammissibile al passivo e può godere di privilegio (art.2741-bis n.3 c.p.c.).
  • Sulle spese processuali, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve valutare la compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c.; il parzialmente vittorioso non può essere condannato alle spese della controparte salvo le eccezioni previste (es. proposta conciliativa).
  • Nelle controversie in materia di rapporti d'agenzia nei procedimenti concorsuali è fondamentale distinguere il profilo soggettivo (sussistenza/trasferibilità del rapporto) da quello oggettivo (cessazione dell'attività) e verificare specificamente se gli atti di gestione della procedura prevedano il trasferimento del rapporto di agenzia.

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