Cassazione Civile, Sentenza n. 27417/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le lavoratrici chiedevano il riconoscimento, a seguito del cambio d'appalto, delle condizioni economiche e normative già percepite presso la precedente impresa appaltatrice (in particolare la quota derivante dall'Accordo integrativo provinciale di Milano del 1989, consolidata dal 1.3.1992) e il ricalcolo di ratei aggiuntivi (13a/14a, ferie, ROL) per i periodi di sospensione per chiusura scuole. La società resistente contestava l'obbligo di erogare l'integrazione provinciale, deducendo l'assenza di efficacia dell'accordo scaduto e invocando l'assorbimento delle somme nel superminimo già corrisposto; impugnava inoltre deduzioni processuali sulla ammissibilità di domande e sull'efficacia dell'eccezione di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi del ricorso della società (confermando la valutazione che l'integrazione provinciale, consolidata e regolarmente corrisposta, rientrava nelle "condizioni retributive" da mantenere ex art. 339 CCNL e nell'accordo di cambio appalto) ma ha accolto i motivi quarto e quinto, ritenendo erronea la decisione di appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di assorbimento del superminimo e che non aveva valutato l'eccezione di pagamento riferita a una specifica lavoratrice. Per tali profili la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame limitato alle questioni annullate.
Norme richiamate
CCNL Turismo Pubblici Esercizi
art. 10; art. 339 (commi 1 e 2); artt. 332 e ss.
Art. 339 garantisce al subentrante il "trattamento di miglior favore" pari alle condizioni retributive già percepite, ivi compresi trattamenti integrativi salariali erogati secondo il CCNL almeno 3 mesi prima del cambio; art. 10 rende salve le disposizioni dei contratti integrativi territoriali e detta il livello provinciale per la contrattazione integrativa nel settore della ristorazione collettiva.
Accordo integrativo salariale Provincia di Milano
Accordo 16.5.1989 con consolidamento quota variabile al 1.3.1992
La quota variabile prevista dall'accordo 1989 è stata trasformata in quota fissa mensile dal 1.3.1992 e, essendo stata regolarmente corrisposta dal datore precedente, è stata considerata elemento stabile della retribuzione da mantenere dal subentrante quale trattamento di miglior favore.
Verbale di accordo cambio appalto (26.6.2012)
Riproduce e valorizza il contenuto dell'art. 339 CCNL, impegnando il subentrante a riconoscere condizioni retributive pari a quelle percepite, comprese integrazioni salariali conformi al CCNL.
Capitolato d'appalto
Prevede che la ditta aggiudicataria applichi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti e dalle loro successive integrazioni nella località.
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 112; art. 132 n.4
Disciplina i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi) e i limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha ritenuto che alcune censure processuali della società (omessa valutazione di eccezione di pagamento, inammissibilità di domanda già proposta) dovevano essere accolte.
Codice civile
artt. 1362 ss.; artt. 1363, 1366, 1369
Richiama i canoni di interpretazione dei negozi (lett. e contesto, ricerca della comune intenzione, criteri soggettivi) che regolano anche l'ermeneutica dei contratti collettivi; la Cassazione ricorda i limiti del sindacato sul giudizio ermeneutico del merito.
Massime di principio
- In caso di cambio d'appalto nel settore della ristorazione collettiva il subentrante è tenuto a garantire ai lavoratori il "trattamento di miglior favore" consistente nelle condizioni retributive effettivamente percepite presso il precedente appaltatore, comprese le integrazioni salariali territoriali se erogate in conformità al CCNL e consolidate nella pratica.
- Un accordo integrativo territoriale formalmente scaduto può comunque avere rilievo se una sua componente variabile è stata trasformata in quota fissa e regolarmente corrisposta, diventando così elemento stabile della retribuzione da recepire al cambio di gestione.
- La deduzione dell'assorbimento delle somme nel superminimo deve essere esaminata dal giudice se la questione è stata già sollevata nel primo grado; non può essere dichiarata inammissibile come 'nuova' se i fatti costitutivi restano gli stessi e si tratta di diversa quantificazione (emendatio libelli).
- L'eccezione di pagamento (prova dell'effettivo pagamento di quanto chiesto dal lavoratore) ha efficacia estintiva e può essere valutata anche d'ufficio dal giudice ove emergano elementi probatori validi.
- In sede di cassazione l'impugnazione dell'interpretazione di contratti collettivi decentrati è limitata: la Corte può censurare vizi di motivazione o violazioni dei canoni legali di ermeneutica, ma non sostituirsi al giudice di merito proponendo una semplice interpretazione alternativa non manifestamente implausibile.
- Quando si impugnano pronunce di merito è essenziale indicare con precisione i canoni ermeneutici ritenuti violati e dimostrare come la motivazione si sia discostata da essi; altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità.
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