Cassazione Civile, Sentenza n. 27468/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inefficace il licenziamento e condannato la datrice al risarcimento/riassunzione. La ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 43, terzo comma legge fallimentare e degli artt. 301 e 304 c.p.c., sostenendo che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento della sua dante causa nel corso del giudizio, il processo sarebbe dovuto risultare interrotto ope legis e che ogni attività successiva sarebbe nulla se non preceduta dalla notifica della dichiarazione di interruzione e dalla riassunzione nei termini di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente, pur legittimata come successore a titolo particolare ad impugnare la sentenza, non poteva far valere la nullità relativa derivante dalla mancata interruzione del processo a tutela della società fallita (la parte effettivamente colpita dall'evento interruttivo), non essendo tale nullità rilevabile d'ufficio né eccepibile da parte diversa dalla parte interessata. Pertanto il motivo è inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore del controricorrente (importi liquidati: € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre oneri).
Norme richiamate
art. 43, terzo comma legge fallimentare
stabilisce l'interruzione automatica del processo con l'apertura del fallimento; la Cassazione interpreta che l'interruzione opera di per sé ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione è portata a conoscenza delle parti; la nullità degli atti compiuti dopo l'interruzione può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento.
art. 301 c.p.c.
norma processuale richiamata in relazione alle conseguenze dell'interruzione; la Corte la considera nel quadro generale delle regole sull'interruzione e sulla successiva riassunzione del giudizio.
art. 304 c.p.c.
disciplina le comunicazioni e le notificazioni processuali; richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti compiuti senza la prescritta comunicazione dell'interruzione, ma la Corte osserva che la tutela spetta alla parte interessata.
art. 305 c.p.c.
prevede l'estinzione del processo ove non avvenga la riassunzione nei termini; la Corte ricorda che il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione di interruzione.
artt. 52 e 93 legge fallimentare
richiamati come ipotesi di improcedibilità per le domande di credito; la sentenza li menziona per distinguere i casi in cui non opera la riassunzione ordinaria.
art. 176, secondo comma c.p.c.
prevede che la dichiarazione di apertura del fallimento pronunciata in udienza sia già conosciuta dalle parti; la Corte ne evidenzia la rilevanza ai fini del decorso del termine di riassunzione.
art. 111, quarto comma c.p.c.
consente al successore a titolo particolare nel diritto controverso di impugnare la sentenza del proprio dante causa; la Corte riconosce la legittimazione della ricorrente sulla base della cessione documentata.
art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 conv. l. 176/20
richiamato in relazione alle conclusioni scritte rese dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento.
art. 378 c.p.c.
norma sulla comunicazione di memorie; richiamata in fatto perché le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale norma.
art. 13, comma 1quater d.p.r. n. 115/2002
richiamato in relazione all'indicazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo a norma dell'art. 43 l. fall., ma il termine per la riassunzione decorre solo dal momento in cui la dichiarazione di fallimento è portata a conoscenza di ciascuna parte (pronuncia in udienza o notifica/comunicazione).
- La nullità degli atti compiuti dopo l'evento interruttivo (e della sentenza eventualmente pronunciata) è una nullità relativa che può essere fatta valere soltanto dalla parte effettivamente colpita dall'interruzione (in genere il debitore fallito o il curatore), non da terzi o da successori che subentrino nel diritto controverso.
- Il giudice non può rilevare d'ufficio la mancata interruzione quale motivo di nullità; neppure un'altra parte processuale può eccepirla per conto del debitore fallito.
- Il successore a titolo particolare (cessionario dell'azienda) è legittimato ad impugnare le sentenze che riguardano il diritto controverso del proprio dante causa, ma non può usare la rilevazione della mancata interruzione del processo come mezzo per ottenere l'annullamento se tale nullità tutela esclusivamente la parte fallita.
- In situazioni analoghe, prima di sollevare questioni di nullità per mancate comunicazioni di apertura del fallimento, verificare chi è la parte legittimata a proporre l'eccezione (il fallimento/curatore) e se la dichiarazione di fallimento è stata resa nota in udienza o notificata; agire tempestivamente con la riassunzione del giudizio nei termini ove richiesto.
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