Ordinanza n. 107/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0058569.20-10-2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, e conclusione del procedimento, in seguito all'istanza di riconoscimento n. 37302 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 20326 del 21/05/2024 presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione l'internazionalizzazione del sistema nazionale; - per quanto di ragione del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso ADSS, sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, con conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo all'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE, nonché il preavviso di rigetto, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli ulteriori atti connessi, lamentando anche la mancata ricezione della richiesta di integrazione documentale. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Ha inoltre considerato che le eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. È stato infine dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il diniego può determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro relativo all'insegnamento di sostegno in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6296/2025. Ha sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto, anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale della ricorrente, nonché nella possibilità di superare le differenze formative tramite misure compensative. Il periculum in mora è stato riconosciuto in relazione al rischio di risoluzione del contratto di insegnamento in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale base per la richiesta di una misura cautelare monocratica, già concessa con decreto cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria del fumus e del periculum il TAR ha sospeso gli effetti del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riguardo al preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non definisce autonomamente la legittimità di tale atto.
Direttiva 2013/55/CE
Costituisce la base normativa europea dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento; il giudice ha considerato possibile il superamento delle differenze formative mediante misure compensative.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il diniego di riconoscimento di una qualificazione professionale può presentare fumus boni iuris quando l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra l'ordinamento di origine e quello dello Stato ospitante non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento dell'abilitazione professionale sia idoneo a determinare la risoluzione di un contratto di lavoro già in essere.
- La sospensione cautelare del diniego può essere disposta anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →