Sentenza del 19/12/2016 n. 1554 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella di pagamento notificata per mezzo del servizio postale -Validità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata esibizione anche di uno solo tra la ricevuta di ritorno e la copia della cartella comporta la nullità della notificazione. Pertanto, in assenza della documentazione completa, la contestazione del contribuente è accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva di non aver ricevuto la cartella di pagamento notificata tramite il servizio postale. In caso di contestazione, il Concessionario deve dimostrare la regolarità della notifica esibendo sia la ricevuta di ritorno della raccomandata sia la copia della cartella. La conservazione di entrambi i documenti costituisce un onere del Concessionario per cinque anni.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione a mezzo del servizio postale
Se il destinatario del provvedimento sostiene che il medesimo non è stato notificato, è fatto obbligo al Concessionario della Riscossione di esibire, su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione, la ricevuta di ritorno della raccomandata e la copia della cartella.
La contestazione della ricezione impone al Concessionario di provare documentalmente sia l'invio e l'esito della raccomandata sia il contenuto dell'atto notificato.
Obbligo di conservazione della documentazione notificatoria
In questo contesto è onere del Concessionario conservare entrambi gli atti per cinque anni.
Il Concessionario deve conservare per cinque anni la ricevuta di ritorno e la copia della cartella, così da poter dimostrare la regolarità della notifica in caso di contestazione.
Massime di principio
- Quando il destinatario nega di aver ricevuto una cartella notificata per posta, non è sufficiente dimostrare il solo invio della raccomandata: occorre provare anche il contenuto dell'atto spedito.
- La ricevuta di ritorno e la copia della cartella sono documenti entrambi necessari; l'assenza di uno dei due può determinare la nullità della notificazione.
- L'onere della prova della regolarità della notifica grava sul Concessionario della riscossione, che deve conservare la documentazione per il periodo previsto.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente la notifica e chiedere l'esibizione della ricevuta di ritorno e della copia integrale della cartella.
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