Sentenza del 19/12/2016 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'appello inammissibile, senza esaminare le questioni di merito prospettate dall'appellante, poiché l'onere di provare la regolare notificazione dell'appello incombeva su quest'ultimo. L'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio. Non sono state liquidate spese processuali, in ragione della mancata costituzione della controparte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato la sentenza della CTP di [luogo non disponibile], che aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'IRPEF dovuta per l'anno 2005. Tuttavia, non ha allegato al fascicolo la documentazione comprovante la regolare e positiva notificazione dell'atto di appello alla controparte. L'assenza della prova della notifica, confermata anche dalla mancata indicazione della relativa documentazione nel foliario, impediva di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Orientamento della Corte di Cassazione sulla notificazione dell'appello
L'appello è inammissibile quando non risulta supportato dalla prova che il procedimento notificatorio abbia avuto esito positivo con la consegna del plico al destinatario o al consegnatario.
La parte appellante deve dimostrare documentalmente la regolarità e il perfezionamento della notificazione dell'appello alla controparte. In mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile anche d'ufficio, senza esaminare il merito.
Massime di principio
- Chi propone un appello deve conservare e depositare la prova completa della notificazione alla controparte, inclusa la documentazione attestante il perfezionamento della consegna.
- La mancata prova della notifica dell'impugnazione può comportare l'inammissibilità dell'appello, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito.
- L'onere di dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio grava sull'appellante e non può essere trasferito al giudice o alla controparte.
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità derivante dalla mancata prova della notifica.
- Prima del deposito dell'appello è opportuno verificare che il fascicolo contenga tutte le ricevute, gli avvisi di ricevimento, le relate o gli altri documenti idonei a dimostrare la notificazione e il suo esito positivo.
- Se la controparte non si costituisce, ciò non esonera l'appellante dal provare che l'atto sia stato validamente notificato.
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