Sentenza del 19/12/2016 n. 291 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Ires - Estinzione associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale soci o gestori di fatto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di responsabilità solidale nei confronti dei soci o dei gestori di fatto o di diritto non è stata ritenuta sussistente dopo l'estinzione dell'associazione non riconosciuta. I debiti eventualmente esistenti possono trasferirsi direttamente ai soggetti interessati secondo le regole applicabili, ma non possono essere loro imputati tramite l'art. 38 c.c. come responsabilità solidale di un'associazione ancora esistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare ai soci o agli amministratori, anche di fatto, la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per i debiti di un'associazione non riconosciuta dopo l'estinzione dell'associazione. Secondo il principio riportato, l'associazione non riconosciuta si estingue immediatamente con il verificarsi della causa estintiva e, una volta cessata la sua esistenza, non può più essere utilizzato nei confronti dei soci o dei gestori il meccanismo di responsabilità solidale previsto dalla norma.
Norme richiamate
Articolo 38 del codice civile
La responsabilità solidale prevista per le obbligazioni delle associazioni non riconosciute presuppone l'esistenza dell'associazione. Dopo la sua estinzione, la norma non può essere utilizzata per imputare automaticamente i debiti ai soci o ai gestori di fatto o di diritto.
Massime di principio
- Per accertare la responsabilità personale di soci o amministratori occorre verificare preliminarmente se l'associazione non riconosciuta fosse ancora esistente al momento dell'obbligazione o dell'azione giudiziaria.
- L'estinzione dell'associazione non riconosciuta produce effetti immediati e non equivale semplicemente alla cessazione dell'attività: occorre individuare il diverso fondamento giuridico di eventuali pretese verso soci o gestori.
- L'art. 38 c.c. non determina automaticamente una responsabilità solidale perpetua dei soci o dei gestori dopo l'estinzione dell'ente.
- L'eventuale trasferimento dei debiti ai soggetti coinvolti deve essere dimostrato e fondato su specifiche regole di successione, gestione, rappresentanza o responsabilità personale, non sulla sola qualità di socio o gestore.
- Nei contenziosi fiscali è essenziale distinguere tra il debito dell'associazione e la responsabilità personale del soggetto destinatario dell'accertamento, che non può essere presunta.
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