Sentenza del 19/12/2016 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi riuniti della società contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004. L'Ufficio ha contestato una presunta omessa o insufficiente valutazione dei fatti e un travisamento della normativa, sostenendo inoltre di non essere obbligato ad allegare documenti già conosciuti dalla contribuente. Tuttavia, il Collegio ha rilevato d'ufficio che l'appello non era stato notificato al difensore costituito in primo grado, ma soltanto alla società presso il legale rappresentante.
La decisione
La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile per inesistenza o irregolarità della notificazione, in violazione dell'art. 330 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della regolarità e completezza della notifica. Di conseguenza, le questioni di merito sono rimaste assorbite e la sentenza di primo grado è rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché la resistente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 330 c.p.c.
luogo della notificazione
La notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata nel luogo e secondo le modalità previste dalla legge, normalmente presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio. La violazione di tali prescrizioni può determinare l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'atto di appello deve essere notificato correttamente al difensore costituito nel grado precedente, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- L'appellante deve dimostrare la regolarità e il perfezionamento della notificazione; in mancanza di tale prova, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- L'inammissibilità derivante da una notifica inesistente o radicalmente irregolare può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte destinataria non si costituisce.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi processuali, il giudice non esamina le contestazioni di merito.
- La mancata costituzione della parte resistente può comportare, in concreto, la compensazione o la non liquidazione delle spese, anche in caso di vittoria processuale della parte privata.
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