Sentenza del 19/12/2016 n. 360 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Pubblicita' - Mancata presentazione della dichiarazione di variazione - Variazione di consistenza rilevabile ictu oculi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. Il giudicante ha ritenuto che la variazione fosse di tale evidenza da non richiedere specifici accertamenti e ha valorizzato il fatto che la sua materialità non fosse stata contestata dall'Ente. Pertanto, la mancata formalizzazione tempestiva della dichiarazione non ha impedito di riconoscere la variazione in diminuzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la mancata presentazione della dichiarazione di variazione relativa alla consistenza della pubblicità. La ricorrente affermava di aver dato incarico a una propria dipendente di formalizzare la variazione in diminuzione, ma che l'adempimento non era stato completato perché la dipendente era stata rimandata da un ufficio all'altro. A sostegno produceva la corrispondenza con l'Ente impositore e documentazione fotografica, non contestata. Sebbene le variazioni debbano normalmente essere dichiarate tempestivamente per consentire i controlli amministrativi, la ricorrente sosteneva che, nel caso concreto, la riduzione della consistenza fosse immediatamente visibile.
Norme richiamate
Principio dell'obbligo di presentazione tempestiva della dichiarazione di variazione
eventuali variazioni devono essere oggetto di apposite, tempestive dichiarazioni, anche per consentire all'amministrazione di verificarne la consistenza
La regola generale impone al contribuente di comunicare tempestivamente ogni variazione, così da permettere all'amministrazione di effettuare i necessari controlli. Tuttavia, il principio è stato applicato considerando le peculiarità del caso concreto e l'immediata rilevabilità della variazione.
Principio della rilevabilità ictu oculi della variazione
le variazioni stesse erano di tale evidenza che non necessitavano di particolari accertamenti
Quando la variazione della consistenza pubblicitaria è immediatamente percepibile e documentata, e non è contestata nella sua materialità, la mancata dichiarazione tempestiva può non impedire il riconoscimento della riduzione, perché l'amministrazione non necessita di particolari attività istruttorie per verificarla.
Massime di principio
- L'obbligo di presentare tempestivamente una dichiarazione di variazione resta la regola generale e non dovrebbe essere omesso.
- In presenza di una variazione oggettivamente evidente, documentata e non contestata, il contribuente può ottenere il riconoscimento della variazione anche se la formalizzazione amministrativa non è avvenuta tempestivamente.
- La documentazione fotografica, la corrispondenza con l'ente e la prova dei tentativi di adempiere possono essere decisive per dimostrare sia l'effettiva variazione sia l'assenza di inerzia colpevole.
- La mancata dichiarazione non può essere valutata in modo meramente formale quando l'amministrazione era comunque in grado di verificare facilmente la situazione reale e non contesta la consistenza della variazione.
- La prova dell'incarico conferito a un dipendente o a un intermediario non sostituisce automaticamente la dichiarazione richiesta, ma può contribuire a dimostrare la diligenza del contribuente e le ragioni del mancato perfezionamento dell'adempimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 291 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 362 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 707 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 1178 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 dic 2016Sentenza del 19/12/2016 n. 1610 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →