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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1579

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1579 della Commissione del 31 luglio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sui prezzi agricoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il quadro tecnico e metodologico per la produzione e la trasmissione delle statistiche UE sui prezzi agricoli, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2379. Specifica i set di dati, le variabili, le unità di osservazione, i periodi di riferimento, le unità di misura e le regole di compilazione per indici dei prezzi agricoli, prezzi assoluti di alcuni input e prezzi/affitti dei terreni agricoli. Prevede inoltre criteri di comparabilità, soglie di esclusione o non obbligatorietà e obblighi di relazione metodologica verso Eurostat. L’applicazione decorre dal 1o gennaio 2025, con alcune regole di compilazione degli indici basate sui valori di ponderazione del 2020 fino al termine del ribasamento 2025 (31 dicembre 2028).

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 per la raccolta, trasmissione e armonizzazione delle statistiche sui prezzi agricoli nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, con obbligo di trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati statistici aggregati nel dominio delle statistiche sui prezzi agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379. Riguarda tre sotto-domini: indici dei prezzi agricoli, prezzi assoluti degli input e prezzi/affitti dei terreni agricoli, con invio a livello geografico nazionale e, per talune variabili, regionale (NUTS 2). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1o gennaio 2025; alcune regole metodologiche prevedono anche riferimenti a anni base, ribasamento quinquennale e una fase transitoria per il calcolo degli indici fino al 31 dicembre 2028.

Statistiche sui prezzi agricoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1579 detta le modalità operative per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/2379 in materia di statistiche sui prezzi agricoli. La finalità è assicurare dati comparabili e armonizzati tra Stati membri, definendo con precisione contenuti, variabili, unità di osservazione, termini di trasmissione e regole metodologiche.

Ambito e finalità

Il testo si colloca nel quadro integrato europeo per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli. I considerando sottolineano l’esigenza di specificare i requisiti di dati per ottenere comparabilità, di individuare le variabili per le quali serve la dimensione regionale, di precisare i periodi di riferimento e di stabilire un quadro metodologico comune. Viene inoltre evidenziato che gli indici dei prezzi agricoli sono dati di riferimento per i conti economici dell’agricoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 138/2004.

Requisiti in materia di dati e struttura dei flussi informativi

L’articolo 1 impone agli Stati membri di trasmettere i dati relativi al dominio delle statistiche sui prezzi agricoli sotto forma di set di dati aggregati, al livello geografico richiesto, verso Eurostat.

L’articolo 2 organizza il contenuto dei dati in tre grandi tematiche:

  • indici dei prezzi agricoli (allegato I), con stime preliminari, indici definitivi e provvisori, oltre a ponderazioni e indici ribasati;
  • prezzi assoluti degli input (allegato II), limitati a fertilizzanti, mangimi ed energia;
  • prezzi e affitti dei terreni agricoli (allegato III), distinti in prezzi di vendita e canoni di affitto.

Per ciascun set di dati, le sezioni I e II degli allegati specificano contenuto informativo, variabili da fornire a livello nazionale o regionale, termini di trasmissione, periodi di riferimento, unità di misura e requisiti tecnici.

Indici dei prezzi agricoli: struttura, aggregazione e ribasamento

L’allegato I prevede una ricca classificazione degli indici dei prezzi agricoli, con numerose categorie di prodotti agricoli e di input. I dati riguardano indici trimestrali e annuali, nonché valori di ponderazione annuali e trimestrali, con livello geografico nazionale.

Le unità di misura sono l’indice, fissato a 100 nell’anno base, e i valori di ponderazione espressi in milioni della valuta nazionale. È previsto che l’indice annuale di una categoria sia la media ponderata dei quattro indici trimestrali corrispondenti, utilizzando i valori di ponderazione trimestrali. Gli indici aggregati sono ottenuti mediante media ponderata degli indici più dettagliati del livello inferiore, e gli indici sono ribasati ogni cinque anni, riferendo il nuovo anno base agli anni che terminano con 0 o 5.

Prezzi assoluti degli input: fertilizzanti, mangimi ed energia

L’allegato II disciplina i prezzi medi di acquisto e i valori di ponderazione per taluni input agricoli. Per i fertilizzanti sono elencati, tra gli altri, solfato di ammonio, nitrato ammonico di calcio, nitrato ammonico, urea, UAN, perfosfati, cloruro di potassio e solfato di potassio; per i mangimi, una serie di mangimi semplici come frumento da foraggio, orzo da foraggio, avena, granturco, crusca di frumento, farina di soia e altri; per l’energia, elettricità, gasolio da riscaldamento, olio combustibile residuo, benzine per motori e gasolio.

Le regole specificano le unità di misura: prezzi in valuta nazionale per tonnellata metrica di contenuto di nutrienti per i fertilizzanti, per tonnellata metrica di mangime semplice per i mangimi, e per 1 000 kWh o 100 litri a seconda dell’energia considerata. Sono inoltre fissate condizioni tecniche sulle transazioni rilevanti: ad esempio, per fertilizzanti e mangimi i prezzi si riferiscono a transazioni di almeno 5 tonnellate consegnate franco azienda; per l’energia sono precisate le modalità di consegna e il quantitativo minimo per alcune categorie di prodotto.

Prezzi e affitti dei terreni agricoli

L’allegato III riguarda il prezzo medio di vendita dei terreni agricoli e il prezzo medio di affitto per anno civile. Per i prezzi di vendita, i dati devono coprire seminativi, seminativi irrigabili e non irrigabili, nonché prati permanenti, con livello geografico nazionale e regionale; per gli affitti, la copertura riguarda seminativi e prati permanenti, oltre alla combinazione dei due.

Le unità di misura sono espresse in valuta nazionale per ettaro. Il regolamento richiede controlli di qualità per evitare l’inclusione di transazioni per usi diversi da quello agricolo e prevede che i prezzi e gli affitti a livello NUTS 0 e NUTS 1 siano calcolati come medie ponderate dei dati regionali NUTS 2. Sono previste soglie e regole di non compilazione: ad esempio, un tipo di terreno non è compilato se copre meno del 5 % della superficie agricola utilizzata; la ripartizione dei seminativi non è compilata se i seminativi irrigabili coprono meno del 15 % della SAU; alcune ripartizioni non sono compilate quando le differenze di prezzo non sono significative secondo soglie indicate nel testo. Le transazioni tra persone della stessa famiglia sono escluse dalle transazioni ammissibili; se vi sono meno di dieci transazioni ammissibili, la qualità è considerata insufficiente e lo Stato membro deve informare la Commissione.

Unità di osservazione e fonti

Per gli indici dei prezzi agricoli e i prezzi assoluti degli input, le unità di osservazione sono le unità della branca di attività agricola che scambiano beni e servizi o le controparti nelle transazioni. La branca di attività agricola include le aziende agricole, i raggruppamenti di produttori di vino e olio di oliva e le unità specializzate che forniscono servizi e mezzi per lavori per conto terzi.

Per i prezzi e gli affitti dei terreni agricoli, le unità di osservazione sono principalmente i soggetti coinvolti nelle transazioni di vendita o affitto di terreni a uso agricolo, inclusi i prestatori di servizi.

Regole metodologiche: indice Laspeyres, comparabilità e soglie di esclusione

L’allegato IV stabilisce che gli indici dei prezzi agricoli sono indici di tipo Laspeyres. La compilazione degli indici dettagliati si basa sui prezzi assoluti, mentre gli indici aggregati sono costruiti a partire da indici già dettagliati o aggregati, usando i divisori della formula come ponderazioni.

Il regolamento disciplina anche l’uso di ponderazioni e la rappresentatività dei dati. In linea generale:

  • i prezzi assoluti raccolti per gli IPA devono essere rappresentativi a livello di Stato membro;
  • gli indici relativi a prodotti o input che rappresentano meno dell’1 % del totale del valore di ponderazione non sono richiesti, salvo eccezioni specifiche;
  • gli Stati membri possono non trasmettere taluni valori se i relativi acquisti restano sotto determinate soglie percentuali;
  • per i prezzi e gli affitti dei terreni agricoli, i dati devono essere rappresentativi a livello regionale (NUTS 2), con possibilità di aggregazione a livelli geografici più ampi in caso di scarsità di transazioni.

Sono inoltre previste regole di comparabilità: gli indici che si discostano dai concetti o dai metodi comuni sono considerati comparabili se differiscono sistematicamente fino a 0,5 punti percentuali in media su un anno.

Relazioni metodologiche e notifiche di modifiche

Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat relazioni metodologiche distinte per la tematica "Ponderazioni e indici ribasati", contenenti inventari delle fonti, definizioni e metodi utilizzati, nonché la descrizione della costruzione delle ponderazioni, della valutazione degli indici non integralmente rilevati e della stagionalità.

Se uno Stato membro intende modificare in modo significativo il metodo di produzione di un set di statistiche sui prezzi agricoli o di una sua parte, deve informare Eurostat almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore della modifica e quantificarne l’impatto atteso.

Regime transitorio e applicazione nel tempo

L’allegato IV prevede che gli indici siano compilati sulla base dei valori di ponderazione del 2020 fino al termine dell’esercizio di ribasamento del 2025, cioè fino al 31 dicembre 2028. L’articolo 6 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2025, confermando la sua applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.

Definizioni rilevanti

L’allegato V chiarisce numerose nozioni operative, tra cui:

  • produttore agricolo, prodotti agricoli e input agricolo;
  • seminativo, seminativo irrigabile, seminativo non irrigabile e prati permanenti;
  • terreno agricolo e proprietario di terreno agricolo;
  • prezzi dei prodotti agricoli e degli input agricoli, al netto o al lordo di IVA, sovvenzioni e imposte secondo le rispettive definizioni;
  • prezzo dei terreni agricoli e affitto dei terreni agricoli, con specificazione delle componenti incluse ed escluse;
  • IPA, IPA dettagliato e aggregato, stima preliminare, anno di base e valori di ponderazione;
  • volume, stagionalità, indice annuale e cambiamento significativo del metodo di produzione.

Queste definizioni sono essenziali per l’applicazione uniforme del regolamento e per la corretta lettura dei set di dati e delle soglie metodologiche previste dagli allegati.

Disposizioni principali

Requisiti in materia di dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati del dominio "statistiche sui prezzi agricoli" sotto forma di set di dati aggregati e al livello geografico richiesto (art. 1).

Struttura dei set di dati

Il contenuto è articolato in tre allegati: allegato I per gli indici dei prezzi agricoli (stime preliminari e indici definitivi/provvisori; ponderazioni e indici ribasati), allegato II per i prezzi assoluti degli input (fertilizzanti, mangimi, energia) e allegato III per prezzi e affitti dei terreni agricoli. Per ciascun set di dati sono indicati contenuto, variabili nazionali e, se necessario, regionali, termini di trasmissione e periodi di riferimento; in una sezione separata sono indicate unità di misura e requisiti tecnici (art. 2).

Specifiche metodologiche

Le regole metodologiche di compilazione sono contenute nell’allegato IV e si applicano ai tre insiemi di dati (art. 3).

Unità di osservazione

Per indici dei prezzi agricoli e prezzi assoluti degli input, le unità di osservazione sono le unità della branca di attività agricola che scambiano beni e servizi, o le controparti nelle transazioni; per prezzi e affitti dei terreni agricoli, sono principalmente le persone o imprese coinvolte nelle transazioni di vendita o affitto di terreni a uso agricolo, inclusi i prestatori di servizi (art. 4).

Definizioni

Le definizioni operative sono rinviate all’allegato V, che chiarisce tra l’altro produttore agricolo, prodotti agricoli, input agricolo, terreno agricolo, prezzo dei prodotti/input, prezzo e affitto dei terreni agricoli, IPA, anno di base, valori di ponderazione, stagionalità, indice annuale e cambiamento significativo del metodo di produzione (art. 5 e allegato V).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 6).

Come è indicizzato

Materiestatisticaagricolturaraccolta e trasmissione datimetodologia statisticaprezzi agricoli

Testo integrale

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