Regolamento (UE) 2023/2772
Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato adotta gli standard ESRS che le imprese devono utilizzare per redigere la dichiarazione sulla sostenibilità prevista dalla direttiva contabile, articolandoli in principi trasversali, tematici e, in prospettiva, settoriali. La disciplina ruota attorno alla doppia rilevanza, alla catena del valore, alle caratteristiche qualitative dell’informazione e alla struttura della disclosure nella relazione sulla gestione. Sono poi fissati obblighi di informativa dettagliati per clima, inquinamento, acqua, biodiversità, economia circolare, forza lavoro, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e governance. Il testo contiene numerose disposizioni transitorie e rinvii a standard, regolamenti e direttive UE collegati, soprattutto in materia climatica, tassonomia, antiriciclaggio/trasparenza e diritti sociali.
Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che disciplinano contenuto, struttura e modalità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese tenute a redigere la dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, secondo il calendario di applicazione della direttiva (UE) 2022/2464, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente. Riguarda sia la rendicontazione individuale sia quella consolidata e si estende, quando rilevante, alla catena del valore a monte e a valle, nonché ai gruppi e alle imprese figlie esentate nei casi previsti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e contiene anche disposizioni transitorie, con semplificazioni iniziali per alcune imprese sotto i 750 dipendenti e per i primi anni di applicazione di specifici standard. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione talune informazioni classificate, sensibili o coperte da segreto commerciale in specifiche condizioni.
Regolamento delegato (UE) 2023/2772 - Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS)
Il regolamento adotta i primi standard europei comuni per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. La finalità è uniformare contenuto, struttura e livello di dettaglio della dichiarazione sulla sostenibilità, rafforzando comparabilità, verificabilità e coerenza con il bilancio e con il quadro normativo UE in materia climatica, ambientale, sociale e di governance.
Ambito soggettivo e logica del sistema
Gli ESRS si applicano alle imprese tenute a pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità, sia su base individuale sia consolidata, secondo il calendario fissato dalla direttiva (UE) 2022/2464. Il sistema ruota sulla doppia rilevanza: una questione va comunicata se rilevante per l'impatto sull'ambiente e sulle persone, oppure per gli effetti finanziari sull'impresa, o per entrambe le prospettive.
ESRS 1 - presupposti generali
ESRS 1 stabilisce l'architettura dell'intero impianto: categorie di principi, convenzioni redazionali, caratteristiche qualitative, catena del valore, orizzonti temporali, trattamento delle stime, rettifiche comparative, errori di periodi precedenti, esclusioni per informazioni classificate o sensibili e possibilità di includere informazioni mediante riferimento. La disclosure deve essere redatta in modo coerente con la relazione sulla gestione e collegata, quando necessario, al bilancio.
ESRS 2 - informazioni generali
ESRS 2 richiede informazioni trasversali su criteri di redazione, governance, strategia, processo di valutazione della rilevanza, politiche, azioni, metriche e obiettivi. Il regolamento pretende una mappatura chiara delle informative incluse, del perimetro di consolidamento, della copertura della catena del valore e dei collegamenti con altri atti legislativi UE rilevanti.
Standard ambientali: clima, inquinamento, acqua, biodiversità e circolarità
Gli ESRS E1-E5 definiscono contenuti molto dettagliati. L'ESRS E1 copre transizione climatica, piano di decarbonizzazione, emissioni di GES, energia, assorbimenti, crediti di carbonio, prezzo interno del carbonio ed effetti finanziari attesi dei rischi climatici. L'ESRS E2 disciplina l'inquinamento di aria, acqua e suolo, incluse microplastiche e sostanze preoccupanti. L'ESRS E3 riguarda consumi idrici, prelievi, scarichi e risorse marine. L'ESRS E4 impone la rendicontazione su biodiversità, ecosistemi, habitat sensibili, specie minacciate e impatti territoriali. L'ESRS E5 tratta uso delle risorse, flussi materiali, rifiuti ed economia circolare.
Standard sociali e governance
Gli ESRS S1-S4 coprono rispettivamente la forza lavoro propria, i lavoratori nella catena del valore, le comunità interessate e i consumatori/utilizzatori finali. Gli obblighi riguardano politiche, coinvolgimento dei portatori di interessi, rimedi, azioni, obiettivi e metriche, con attenzione a diritti umani, salute e sicurezza, salari adeguati, discriminazione, lavoro minorile e forzato, comunità indigene, privacy, sicurezza dei prodotti e accesso ai servizi. L'ESRS G1 disciplina cultura d'impresa, anticorruzione, whistleblowing, rapporti con i fornitori, lobbying, contributi politici e prassi di pagamento.
Collegamenti con altri atti UE
Molte informative sono progettate per dialogare con la tassonomia UE, SFDR, regolamenti benchmark climatici, requisiti prudenziali, EMAS e altre discipline settoriali. In diversi punti il testo richiede riconciliazioni, riferimenti incrociati o una spiegazione della coerenza con i dati di bilancio e con gli altri obblighi informativi già esistenti.
Regime transitorio e prime applicazioni
Il regolamento introduce varie fasi di applicazione graduale. Nei primi anni alcune imprese, soprattutto quelle sotto i 750 dipendenti, possono omettere determinate informative o limitarsi a informazioni qualitative; per alcuni obblighi l'omissione è ammessa nel primo anno e poi superata progressivamente. Sono previste inoltre semplificazioni iniziali per la catena del valore, le comparative e taluni dati climatici e sociali.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e consulenti ESG, il regolamento impone di impostare la raccolta dati in modo integrato tra reporting di sostenibilità, controllo interno e bilancio, con forte attenzione alla materialità, alla documentazione delle assunzioni e al collegamento con la catena del valore. La struttura degli ESRS rende essenziale una governance interna chiara, capace di presidiare sia gli aspetti di compliance sia la coerenza tra disclosure non finanziaria, informativa finanziaria e obblighi settoriali UE.
Disposizioni principali
Adozione degli ESRS e allegati vincolanti
L'articolo 1 stabilisce che i principi di rendicontazione di sostenibilità da utilizzare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE sono contenuti negli allegati I e II. Gli ESRS 1 e 2 fissano le regole generali e le informazioni trasversali; gli ESRS E1-E5 riguardano i temi ambientali, S1-S4 i temi sociali e G1 la governance.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio in tale data o successivamente.
Principi generali ESRS 1
ESRS 1 definisce architettura, convenzioni redazionali, caratteristiche qualitative, doppia rilevanza, dovere di diligenza, catena del valore, orizzonti temporali, regole di redazione e presentazione, inclusione mediante riferimento, collegamento con il bilancio e disposizioni transitorie. Stabilisce inoltre che l'ESRS non esenta da altri obblighi del diritto UE.
Doppia rilevanza e criterio di selezione delle informative
La rilevanza si valuta sia dal punto di vista dell'impatto sia da quello finanziario. L'impresa comunica sempre ESRS 2 e gli obblighi richiesti per il processo di valutazione della rilevanza; per i temi rilevanti applica gli ESRS tematici pertinenti e, se necessario, informative specifiche per l'entità. Per i cambiamenti climatici è richiesta una spiegazione dettagliata se il tema è considerato non rilevante.
Catena del valore e stime
La disclosure deve coprire, quando necessario, informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, anche tramite stime basate su medie di settore o variabili proxy se non sono disponibili dati completi dopo ogni ragionevole sforzo. Nei primi tre anni di applicazione sono previste semplificazioni, soprattutto per le informazioni di catena del valore.
Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità
La dichiarazione sulla sostenibilità va inserita in una sezione separata della relazione sulla gestione e strutturata in quattro parti: informazioni generali, informazioni ambientali (inclusa la tassonomia UE), informazioni sociali e informazioni sulla governance. È ammessa l'inclusione mediante riferimento ad altri documenti alle condizioni dell'ESRS 1.
ESRS 2 - informazioni generali
ESRS 2 disciplina criteri di redazione, governance, strategia, gestione degli impatti/rischi/opportunità, politiche, azioni, metriche e obiettivi. Richiede informazioni su ambito di consolidamento, copertura della catena del valore, ruolo degli organi sociali, sistemi di incentivazione, mappatura del dovere di diligenza, controllo interno e gestione del rischio di reporting.
ESRS E1 - cambiamenti climatici
L'ESRS E1 richiede disclosure su piano di transizione climatica, politiche di mitigazione e adattamento, azioni e risorse, obiettivi climatici, consumo energetico, emissioni di GES di ambiti 1, 2 e 3, assorbimenti e crediti di carbonio, prezzo interno del carbonio ed effetti finanziari attesi di rischi fisici e di transizione. Prevede allineamento con l'obiettivo di 1,5 °C, neutralità climatica entro il 2050 e collegamento con la tassonomia UE.
ESRS E2 - inquinamento
L'ESRS E2 disciplina politiche, azioni, obiettivi, emissioni in aria/acqua/suolo, microplastiche, sostanze preoccupanti e sostanze estremamente preoccupanti, oltre agli effetti finanziari attesi. Introduce un approccio di valutazione della rilevanza che considera siti, attività, catena del valore e consultazione delle comunità interessate.
ESRS E3 - acque e risorse marine
L'ESRS E3 richiede informazioni su politiche, azioni, obiettivi, consumo idrico, prelievi e scarichi, risorse marine ed effetti finanziari attesi. La valutazione della rilevanza si concentra su zone a rischio idrico e sulle interazioni con le risorse marine lungo la catena del valore.
ESRS E4 - biodiversità ed ecosistemi
L'ESRS E4 impone disclosure su piano di transizione, rilevanza degli impatti, politiche, azioni, obiettivi, metriche di impatto e effetti finanziari attesi relativi a biodiversità, ecosistemi, specie, habitat sensibili, aree protette e principali aree di biodiversità. Valorizza l'allineamento con la strategia UE biodiversità 2030, le direttive Uccelli e Habitat e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.
ESRS E5 - uso delle risorse ed economia circolare
L'ESRS E5 disciplina politiche, azioni, obiettivi, flussi di risorse in entrata e in uscita, rifiuti ed effetti finanziari attesi. Mira a rendere visibili circolarità, uso di materie prime secondarie, prevenzione dei rifiuti e allineamento ai principi dell'economia circolare e alla gerarchia dei rifiuti.
ESRS S1 - forza lavoro propria
L'ESRS S1 richiede informazioni su politiche, coinvolgimento, rimedi, azioni, obiettivi e metriche relative ai lavoratori propri, inclusi dipendenti e non dipendenti. Copre condizioni di lavoro, pari trattamento e opportunità, diritti connessi al lavoro, salute e sicurezza, salario adeguato, protezione sociale, formazione, diversità, disabilità, equilibrio vita-lavoro, divario retributivo e incidenti/gravi violazioni dei diritti umani.
ESRS S2 - lavoratori nella catena del valore
L'ESRS S2 disciplina impatti, rischi e opportunità sui lavoratori a monte e a valle, con obblighi su politiche, coinvolgimento, rimedi, azioni e obiettivi. Rilevano in particolare lavoro minorile, lavoro forzato, condizioni di lavoro, salari, salute e sicurezza, dialogo sociale e diritti umani lungo la catena del valore.
ESRS S3 - comunità interessate
L'ESRS S3 richiede disclosure sugli impatti su comunità locali e più ampie, inclusi popoli indigeni, con riferimento a diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, processi di consultazione, rimedi, canali di reclamo, azioni e obiettivi. È centrale il consenso libero, previo e informato per i popoli indigeni quando applicabile.
ESRS S4 - consumatori e utilizzatori finali
L'ESRS S4 copre impatti sui consumatori e utilizzatori finali, con attenzione a informazioni, riservatezza, sicurezza personale, non discriminazione, accesso a prodotti e servizi, pratiche commerciali responsabili, coinvolgimento, rimedi, canali di reclamo, azioni e obiettivi. Include profili di vulnerabilità e rischi reputazionali/legali connessi ai prodotti e servizi.
ESRS G1 - condotta delle imprese
L'ESRS G1 disciplina cultura d'impresa, condotta, gestione fornitori, prevenzione e individuazione della corruzione, influenza politica e lobbying, prassi di pagamento e, in generale, il governo dell'etica aziendale. Richiede dati su formazione, canali di whistleblowing, casi di corruzione, contributi politici, lobbying e ritardi di pagamento, specialmente verso le PMI.
Integrazione con altri atti UE
Numerose informative richiamano la tassonomia UE, SFDR, regolamento benchmark climatici, regolamento sui requisiti prudenziali, EMAS, direttive su salute e sicurezza, emissioni industriali, rifiuti, acque, biodiversità, diritti dei lavoratori e protezione degli informatori. L'allegato B degli ESRS 1 e dell'ESRS 2 mappa gli elementi informativi derivanti da altri atti legislativi dell'UE.
Disposizioni transitorie
Sono previste introduzioni graduali per diversi obblighi: ad esempio, alcune informative su catena del valore, emissioni di ambito 3, effetti finanziari attesi e interi standard per imprese sotto 750 dipendenti per i primi anni. Per il primo anno di applicazione è spesso consentita l'omissione delle comparative.
Esenzioni e segreti commerciali
L'impresa non è tenuta a divulgare informazioni classificate o sensibili, né talune informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione se segrete, di valore commerciale e protette da misure ragionevoli di riservatezza. Devono comunque essere fornite le altre informazioni richieste, evitando di compromettere la pertinenza complessiva.
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