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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1584

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1o agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman e a misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione

Normativa europea32023R1584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme di prevenzione, sorveglianza, eradicazione e contenimento per Popillia japonica Newman, organismo nocivo da quarantena già presente in parti del territorio dell’Unione. Impone indagini annuali basate sul rischio, piani di emergenza specifici, criteri per la definizione delle aree delimitate e misure tecniche nelle zone infestate e nelle zone cuscinetto. Prevede inoltre obblighi di comunicazione annuale alla Commissione e agli altri Stati membri e contiene due allegati sostanziali: l’elenco delle piante specificate e l’elenco delle aree delimitate per il contenimento già individuate. La disciplina è costruita in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2031 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Misure fitosanitarie per prevenire, eradicare o contenere Popillia japonica Newman nel territorio dell’Unione europea, con disciplina delle indagini, delle aree delimitate e delle misure operative nelle zone infestate e cuscinetto.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità competenti fitosanitarie e, indirettamente, agli operatori professionali e ai proprietari di aree private interessate dalle misure. Riguarda Popillia japonica Newman, qualificato come organismo nocivo specificato e prioritario, nonché le piante ospiti e le piante specificate elencate nell’allegato I, le aree delimitate per l’eradicazione o il contenimento e le relative zone infestate e cuscinetto. Le disposizioni coprono sia il territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate, sia le aree delimitate già istituite, con regole particolari per le aree in cui l’eradicazione non è più possibile; sono previste date di applicazione differenziate per talune obbligazioni (1 agosto 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026).

Misure per Popillia japonica Newman

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 disciplina un insieme organico di misure fitosanitarie per contrastare Popillia japonica Newman, organismo nocivo da quarantena già presente in alcune aree dell’Unione e qualificato anche come organismo nocivo prioritario. La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e dà attuazione, in particolare, agli obblighi relativi alle indagini, ai piani di emergenza, alle aree delimitate e alle misure di eradicazione/contenimento.

Ambito e struttura della disciplina

Il regolamento opera su tre piani: prevenzione dell’insediamento fuori dalle aree note, eradicazione nelle zone in cui la presenza è confermata e contenimento nelle aree in cui l’eradicazione non è più possibile. Il sistema ruota attorno alle "piante ospiti" e alle "piante specificate" elencate nell’allegato I, e alle aree delimitate per il contenimento elencate nell’allegato II, già individuate per Italia, Portogallo e relative articolazioni territoriali.

Indagini sul territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate

L’articolo 3 impone indagini annuali basate sul rischio nelle aree in cui l’organismo nocivo non è noto ma potrebbe insediarsi. Le indagini devono essere progettate secondo gli orientamenti EFSA su indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio e devono concentrarsi su ambienti agricoli, vivai, giardini, siti pubblici, aree sportive, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, serre e centri di giardinaggio, con attenzione alle direttrici di trasporto. La metodologia minima comprende trappole con esche e, se necessario, esami visivi delle piante specificate; il livello di dettaglio richiesto per il piano di indagine diventa applicabile dal 1 gennaio 2026.

Piani di emergenza

L’articolo 4 rafforza il contenuto minimo dei piani di emergenza nazionali già previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031. Oltre alle misure di eradicazione di cui all’articolo 9, i piani devono includere prescrizioni specifiche per l’introduzione e lo spostamento delle piante ospiti di cui agli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e procedure per individuare i proprietari di proprietà private interessate dalle misure. I piani vanno aggiornati, se necessario, entro il 31 dicembre di ogni anno; la norma si applica dal 1 agosto 2023.

Aree delimitate: eradicazione e contenimento

Quando la presenza è ufficialmente confermata, lo Stato membro deve definire senza indugio un’area delimitata. Questa comprende una zona infestata e una zona cuscinetto, la cui ampiezza minima varia a seconda dell’approccio: per l’eradicazione, almeno 1 km di zona infestata aggiuntiva e 5 km di zona cuscinetto; per il contenimento, almeno 3 km di zona infestata aggiuntiva e 15 km di zona cuscinetto. Se l’eradicazione risulta impossibile, lo Stato membro notifica immediatamente la Commissione per l’inclusione nell’elenco dell’allegato II. La delimitazione deve essere scientificamente motivata e riesaminata se l’infestazione supera i confini inizialmente fissati.

Deroga per ritrovamenti isolati

L’articolo 6 introduce una deroga importante: l’area delimitata può non essere definita se vi è prova che l’organismo nocivo non si è moltiplicato e che il ritrovamento deriva da piante già infestate prima dell’introduzione nella zona, oppure si tratta di un ritrovamento isolato che presumibilmente non porterà a insediamento. La deroga non esonera però l’autorità competente da un’intensificazione immediata delle misure di controllo, incluse più trappole, esami visivi, ispezioni del suolo, indagini prolungate per almeno un ciclo vitale più un anno, ricerca dell’origine e sensibilizzazione del pubblico.

Indagini nelle aree delimitate e revoca

Nelle aree delimitate le autorità devono svolgere indagini annuali secondo l’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031. Il piano deve garantire la rilevazione di una presenza dell’1% con affidabilità almeno del 95%, e le indagini comprendono trappole, ispezioni visive delle piante specificate, campionamento e analisi del suolo per le larve. La revoca della delimitazione è possibile solo se, sulla base di tali indagini, l’organismo nocivo non viene rilevato per almeno tre anni consecutivi.

Misure di eradicazione e di contenimento

Per l’eradicazione, l’articolo 9 richiede nelle zone infestate almeno due misure tra quelle dirette contro gli adulti e almeno due contro le larve, oltre a misure speciali nei nodi di trasporto e restrizioni stringenti sul movimento di detriti vegetali, suolo e substrati di coltivazione. Per il contenimento, l’articolo 10 prevede un approccio integrato similare, finalizzato a controllare la presenza e impedirne la diffusione, con ulteriori limitazioni sul trasferimento di materiali potenzialmente contaminati fuori dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto.

Comunicazioni e allegati operativi

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere una relazione sulle misure adottate e sui risultati delle indagini fuori e dentro le aree delimitate. Gli allegati forniscono, da un lato, l’elenco tassativo delle piante specificate e, dall’altro, l’elenco delle aree delimitate per il contenimento già individuate, con dettaglio territoriale per Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta e, per il Portogallo, le Azzorre. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e, per alcune parti, prevede date di applicazione differite per consentire l’adeguamento amministrativo e tecnico.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 dispone misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio dell’Unione, nonché misure per la sua eradicazione quando la presenza è confermata e per il suo contenimento quando l’eradicazione non è più possibile.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, l’"organismo nocivo specificato" come Popillia japonica Newman, le "piante ospiti" e le "piante specificate" (queste ultime elencate nell’allegato I), nonché l’"area delimitata per il contenimento" come area dell’allegato II in cui l’organismo nocivo non può essere eradicato.

Indagini fuori dalle aree delimitate

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio nelle zone del territorio dell’Unione in cui la presenza non è nota ma l’organismo nocivo potrebbe insediarsi. Le indagini devono seguire gli orientamenti EFSA sulle indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio e devono concentrarsi su aree a rischio (campi, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, aree a prato, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, serre e centri per il giardinaggio), con particolare attenzione alle reti di trasporto; consistono in catture con esche e, se del caso, in esami visivi delle piante specificate. Il paragrafo 2 si applica dal 1 gennaio 2026.

Piani di emergenza

L’articolo 4 integra l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e richiede che i piani di emergenza includano: misure di eradicazione di cui all’articolo 9; prescrizioni particolari per introduzione e spostamento delle piante ospiti di cui agli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; procedure per identificare i proprietari di proprietà private dove applicare le misure. I piani vanno aggiornati, se necessario, entro il 31 dicembre di ogni anno; l’articolo 4 si applica dal 1 agosto 2023.

Definizione delle aree delimitate

L’articolo 5 prevede che, in caso di presenza ufficialmente confermata, lo Stato membro definisca senza indugio un’area delimitata per l’eradicazione. L’area delimitata comprende una zona infestata e una zona cuscinetto: almeno 1 km e 5 km, rispettivamente, per l’eradicazione; almeno 3 km e 15 km per il contenimento. Se il livello di infestazione rende impossibile l’eradicazione, le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione i dettagli dell’area delimitata per il contenimento da inserire nell’allegato II. La delimitazione deve considerare aspetti scientifici, biologia dell’organismo nocivo, livello di infestazione, distribuzione delle piante ospiti e prove di insediamento; se la presenza è confermata al di fuori della zona infestata, si adottano misure di eradicazione e si rivede la delimitazione. Le autorità devono inoltre sensibilizzare il pubblico e garantire che operatori professionali e pubblico conoscano la delimitazione.

Deroga alla definizione di area delimitata

L’articolo 6 consente di non definire un’area delimitata se vi sono prove che l’organismo nocivo non si è moltiplicato e che: o è stato introdotto con le piante su cui è stato trovato, già infestate prima dell’introduzione nella zona, oppure si tratta di un ritrovamento isolato che presumibilmente non porterà a insediamento. In tal caso l’autorità competente deve comunque adottare misure di rapida eradicazione, aumentare trappole e controlli, intensificare esami visivi e ispezioni del suolo, effettuare indagini per almeno un ciclo vitale più un anno in un raggio di almeno 1 km, individuare l’origine dell’infestazione, sensibilizzare il pubblico e adottare ogni altra misura utile all’eradicazione.

Indagini annuali nelle aree delimitate

L’articolo 7 impone indagini annuali nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Il piano di indagine deve essere conforme agli orientamenti EFSA e garantire la rilevazione di un livello di presenza dell’1% con affidabilità almeno del 95%. Le indagini si svolgono nelle zone infestate e/o cuscinetto secondo il tipo di area, in siti a rischio analoghi a quelli previsti all’articolo 3, e in periodi opportuni dell’anno; comprendono cattura con esche, esami visivi delle piante specificate, campionamento e analisi del suolo per larve. Il paragrafo 2 si applica dal 1 gennaio 2025.

Revoca della delimitazione

L’articolo 8 prevede che la delimitazione possa essere revocata se, sulla base delle indagini annuali di cui all’articolo 7, la presenza dell’organismo nocivo non è stata rilevata nell’area delimitata per almeno tre anni consecutivi.

Misure di eradicazione

L’articolo 9 stabilisce le misure obbligatorie nelle zone infestate per l’eradicazione: contro gli adulti, almeno due misure tra cattura massale con esche, attrazione e abbattimento, cattura manuale, trattamenti chimici, controllo biologico o altre misure scientificamente dimostrate efficaci; contro le larve, almeno due misure tra trattamenti del suolo, controllo biologico, divieto di irrigazione dei prati nel periodo di emergenza/volo, lavorazione meccanica, distruzione locale dei prati fortemente infestati. Sono inoltre previste misure specifiche in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie e il divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati fuori dalla zona infestata salvo trasporto in veicoli chiusi e compostaggio/immagazzinamento in struttura chiusa esterna; analogo divieto è previsto per lo strato superficiale del suolo e i substrati di coltivazione, salvo trattamenti adeguati o smaltimento in discarica sotto controllo in veicoli chiusi. Nelle zone cuscinetto, tali materiali possono essere spostati fuori solo se nella zona non è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo.

Misure di contenimento

L’articolo 10 prevede, nelle zone infestate ove si procede al contenimento, un approccio integrato per controllare la presenza e prevenire l’ulteriore diffusione, mediante una o più misure tra cattura massale o manuale con distruzione, attrazione e abbattimento, controllo biologico, trattamenti chimici delle piante e/o del suolo, lavorazione meccanica delle larve e distruzione meccanica della vegetazione nei siti a rischio. Restano previste misure specifiche in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie e il divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati, nonché restrizioni per suolo e substrati di coltivazione; nelle zone cuscinetto vale il divieto di spostamento al di fuori della zona se la presenza dell’organismo nocivo è stata rilevata.

Comunicazione annuale

L’articolo 11 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 5 a 10, nonché i risultati delle indagini fuori dalle aree delimitate ai sensi dell’articolo 3 e nelle aree delimitate ai sensi dell’articolo 7, utilizzando i modelli degli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 e del presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 12 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 si applica dal 1 agosto 2023; l’articolo 7, paragrafo 2, dal 1 gennaio 2025; l’articolo 3, paragrafo 2, dal 1 gennaio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturasorveglianza ufficialebiosicurezzamercato interno

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