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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1590

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione del 1o agosto 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, tenendo conto dei nuovi focolai in diversi Stati membri e dell’evoluzione del rischio epidemiologico. Sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con ridistribuzione delle aree in zone I, II e III e con l’inserimento di nuove zone infette o di protezione/sorveglianza. Inoltre abroga una decisione di esecuzione provvisoria relativa alla Croazia, ormai sostituita dalla disciplina aggiornata del regolamento. Le modifiche si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE interessati dalla peste suina africana e, per le parti geografiche elencate, agli allevamenti, ai suini detenuti e selvatici, nonché ai relativi movimenti di animali e prodotti. Incide in particolare sulle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e sulle aree infette o soggette a restrizioni di cui all’allegato II, parte A e parte B, dello stesso regolamento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; il regolamento è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni generali, ma ricalibra territorialmente le zone in base all’evoluzione epidemiologica e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 per la Croazia.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per la gestione della peste suina africana. La finalità è adeguare rapidamente le zone soggette a restrizioni e le aree infette alla situazione epidemiologica più recente, in linea con i criteri scientifici e con il quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/687.

Contesto normativo e criteri di delimitazione

La Commissione richiama il carattere dinamico della diffusione della malattia e la necessità di adattare la zonizzazione alla situazione epidemiologica nelle aree colpite e negli Stati membri interessati. La delimitazione delle zone tiene conto del rischio di ulteriore diffusione, dei principi scientifici per la regionalizzazione, degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Ambito materiale: misure di controllo e restrizioni ai movimenti

Il regolamento si colloca nell’ambito delle misure speciali di controllo delle malattie applicabili alla peste suina africana. Il regolamento (UE) 2023/594 prevede, per gli Stati membri interessati, zone soggette a restrizioni I, II e III e misure di gestione del rischio che incidono sui movimenti di suini detenuti, suini selvatici e prodotti di origine animale. Il presente atto non disciplina in dettaglio tali misure, ma aggiorna la base geografica su cui esse si applicano.

Aggiornamento dell’allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I viene interamente sostituito. In Germania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia sono ridefinite le aree classificate nelle tre categorie di restrizione. Il testo mostra numerose variazioni territoriali dovute a nuovi focolai e all’evoluzione del rischio: alcune aree vengono riclassificate da zona I a zona II, altre da zona II a zona III, mentre in Grecia vengono aggiunte nuove aree in zona I in relazione ai focolai in Macedonia del Nord e al maggiore rischio di diffusione verso il territorio greco.

Aggiornamento dell’allegato II: aree infette e zone di protezione/sorveglianza

L’allegato II è anch’esso sostituito e disciplina aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza. Per l’Italia sono elencate aree infette in Campania e Basilicata, con scadenza di applicazione al 22 agosto 2023. Per la Croazia sono elencate sia aree infette sia zone di protezione e sorveglianza con scadenze differenziate, rispettivamente 12 ottobre 2023 e 26 settembre 2023. Per la Grecia è prevista una zona di protezione nella Florina e una zona di sorveglianza in aree della Florina, della Pella e di altre unità territoriali, con termine ultimo 5 ottobre 2023.

Abrogazione della decisione provvisoria per la Croazia

Poiché la zona interessata in Croazia viene ora ricompresa nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/594, la decisione di esecuzione (UE) 2023/1554, adottata come misura d’urgenza provvisoria, viene abrogata. In questo modo si evita la sovrapposizione tra una disciplina provvisoria e la nuova disciplina aggiornata di carattere regolamentare.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La previsione dell’entrata in vigore immediata riflette l’urgenza legata alla gestione dei nuovi focolai e alla necessità di mantenere aggiornato il quadro delle restrizioni territoriali.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Ne consegue l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree infette o soggette a restrizioni istituite a livello UE.

Rimodulazione delle zone soggette a restrizioni sulla base del rischio epidemiologico

Il regolamento recepisce l’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Bulgaria, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Polonia e altri Stati membri, spostando talune aree da una categoria di restrizione all’altra. In particolare, diverse aree passano da zona II a zona III, talune aree di confine greche sono inserite come zona I, e la parte tedesca del Brandeburgo viene rideterminata; per la Croazia è inserita l’area infetta nella regione di Karlovac.

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1554

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/1554 della Commissione, adottata per misure provvisorie in Croazia a seguito del focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Karlovac, poiché la stessa materia è ora disciplinata nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/594 come modificato.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aree infette e zone di protezione/sorveglianza nell’allegato II

L’allegato II, parte A, include aree infette a seguito di focolai in suini selvatici: per l’Italia, aree in Campania e Basilicata con termine ultimo di applicazione 22.8.2023; per la Croazia, aree nella Karlovačka, Ličko-senjska e Sisačko-moslavačka županija con termine ultimo 12.10.2023. La parte B include zone di protezione e sorveglianza per la Croazia con termine ultimo 26.9.2023 e per la Grecia con termine ultimo 5.10.2023.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure di controllo delle malattiemovimentazione di animali e prodotti animaliregionalizzazione sanitaria

Testo integrale

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