Regolamento (UE) 2023/1580
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1580 della Commissione del 31 luglio 2023 recante trecentotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1580 attua un aggiornamento tecnico dell'elenco sanzionatorio dell'UE relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. In particolare, recepisce la decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 21 luglio 2023 e modifica due voci dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L'intervento riguarda esclusivamente i dati identificativi e le informazioni accessorie di due persone fisiche già elencate, senza alterare l'impianto generale delle misure restrittive.
Modifica puntuale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 con l'aggiornamento di due voci dell'elenco di persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione contro persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, limitatamente all'aggiornamento dei dati identificativi contenuti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo un regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Non introduce nuove categorie di soggetti destinatari, ma modifica le informazioni relative a due persone già incluse nell'elenco sanzionatorio.
Modifica dell'elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1580 costituisce una modifica tecnica e puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L'intervento recepisce l'aggiornamento deciso il 21 luglio 2023 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015).
Finalità e contesto
Il regolamento si limita ad allineare l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 alle modifiche intervenute a livello ONU. Il considerando rilevante evidenzia che nell'allegato I sono elencate le persone, i gruppi e le entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche e che, a seguito della decisione del comitato ONU, due voci devono essere aggiornate.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda esclusivamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè l'elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive. Non introduce nuove misure sostanziali, ma modifica i dati identificativi di due persone fisiche già incluse nell'elenco. La disciplina opera in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile.
Modifiche alla voce di Yazid Sufaat
La prima voce modificata è quella di Yazid Sufaat. La precedente formulazione è sostituita con dati più dettagliati su:
- alias, indicati come incerti;
- indirizzi in Malaysia, con precisazione dell'indirizzo precedente e del periodo di detenzione in carcere dal 2013 al 2019;
- ulteriori informazioni, tra cui il ruolo di membro fondatore di Jemaah Islamiyah (JI), la collaborazione al programma di armi biologiche di Al-Qaeda, il sostegno a persone implicate negli attentati dell'11 settembre 2001 e il coinvolgimento in operazioni dinamitarde di JI;
- vicende giudiziarie e detentive in Malaysia, incluse detenzione dal 2001 al 2008, arresto nel 2013, condanna a 7 anni nel gennaio 2016 per omessa segnalazione di informazioni relative ad atti terroristici, scarcerazione il 20 novembre 2019 e successiva detenzione domiciliare fino al 21 novembre 2021;
- presenza della foto nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Resta invariata la data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 9 settembre 2003.
Modifiche alla voce di Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani
La seconda voce aggiornata riguarda Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani. La modifica interessa:
- la qualificazione degli alias, distinguendo alias certi e incerti;
- la cittadinanza, indicata come saudita;
- i dati del passaporto e del numero di identificazione nazionale saudita;
- ulteriori informazioni, secondo cui il soggetto sarebbe deceduto e, a maggio 2015, avrebbe guidato la divisione petrolio e gas dell'ISIL per il governatorato di Al Barakah, nella Repubblica araba siriana. Resta immutata la data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 20 aprile 2016.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua natura di regolamento di esecuzione comporta applicazione immediata e uniforme in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica concerne l'elenco delle persone fisiche soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.
Modifica della voce relativa a Yazid Sufaat
Nell'allegato I, la voce relativa a Yazid Sufaat viene sostituita con una versione aggiornata dei dati identificativi. Sono rivisti alias, indirizzi, informazioni personali e ulteriori elementi descrittivi, inclusi riferimenti alla detenzione, alla condanna in Malaysia, alla scarcerazione nel 2019 e alla successiva detenzione domiciliare fino al 21 novembre 2021.
Modifica della voce relativa a Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani
Nell'allegato I, la voce relativa a Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani viene aggiornata con rettifiche su alias, cittadinanza, dati del passaporto e ulteriori informazioni, tra cui l'indicazione che sarebbe deceduto e il riferimento al suo ruolo nella divisione petrolio e gas dell'ISIL nel governatorato di Al Barakah nel maggio 2015.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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