Regolamento (UE) 2023/1583
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1583 della Commissione del 1o agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche del latto-N-neotetraosio di origine microbica già autorizzato nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La modifica riguarda soprattutto la descrizione dei ceppi di produzione, sostituendo il riferimento a ceppi specifici con una formulazione più generica e consentendo l’uso di Escherichia coli K-12 e/o Escherichia coli BL21(DE3). La Commissione ha ritenuto che la modifica non incida sulla sicurezza per la salute umana e che non sia necessaria una nuova valutazione dell’EFSA. Le nuove specifiche sostituiscono integralmente la voce corrispondente nella tabella delle specifiche del regolamento (UE) 2017/2470.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) nell’elenco اتح dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica al nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) già inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda gli operatori del settore alimentare che producono o immettono sul mercato tale sostanza nell’UE/SEE, consentendo l’uso di ceppi geneticamente modificati di Escherichia coli K-12 e/o Escherichia coli BL21(DE3), con eventuale ceppo degradatore opzionale di E. coli BL21(DE3). Non introduce un nuovo alimento, ma aggiorna le specifiche di un alimento già autorizzato.
Modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1583 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando le specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica). L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e mira a rendere più flessibile e precisa la descrizione dei ceppi microbici utilizzati nella produzione, senza modificare la valutazione di sicurezza già effettuata.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il latto-N-neotetraosio era già stato autorizzato in origine come nuovo ingrediente alimentare, prima per sintesi chimica e poi, per la variante di origine microbica, mediante notifiche e successive modifiche delle specifiche.
Domanda del richiedente e ragioni della modifica
Il 15 novembre 2022 Chr. Hansen A/S ha presentato una domanda di modifica delle specifiche ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La richiesta mirava a sostituire il riferimento ai ceppi specifici PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli BL21(DE3) con una formulazione generica che indichi i ceppi produttori e degradatori opzionali, e a consentire l’uso di ceppi derivati autorizzati di Escherichia coli K-12 e/o Escherichia coli BL21(DE3) nella produzione del nuovo alimento.
La Commissione prende atto della motivazione tecnica del richiedente: la nuova formulazione riflette meglio le funzioni dei ceppi nel processo produttivo e offre maggiore flessibilità agli operatori, mantenendo l’allineamento con altre specifiche autorizzate per nuovi alimenti ottenuti con analoghi ceppi di Escherichia coli.
Valutazione della Commissione e assenza di nuova valutazione EFSA
La Commissione ritiene che la modifica proposta non possa incidere sulla salute umana e che, per tale ragione, non sia necessaria una nuova valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. La decisione si fonda sul fatto che i ceppi parentali Escherichia coli BL21(DE3) e K-12, nonché i ceppi derivati impiegati nella produzione, erano già stati valutati favorevolmente in precedenti procedure. Di conseguenza, il loro impiego, con o senza il ceppo degradatore opzionale, resta compatibile con le specifiche autorizzate e non altera il profilo di sicurezza del nuovo alimento.
Modifica della voce nell’elenco dell’Unione
L’allegato del regolamento sostituisce integralmente la voce relativa al latto-N-neotetraosio (fonte microbica) nella tabella 2 del regolamento (UE) 2017/2470. La nuova definizione descrive il prodotto come una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante procedimento microbiologico con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 e/o Escherichia coli BL21(DE3). È espressamente ammesso anche l’uso di un ulteriore ceppo degradatore opzionale geneticamente modificato di Escherichia coli BL21(DE3) per rimuovere sottoprodotti carboidratici intermedi e substrati residui.
Specifiche tecniche e criteri di qualità
Le specifiche aggiornate fissano parametri puntuali di composizione, purezza e qualità microbiologica, tra cui:
- tenore in assenza di acqua almeno pari all’80 %;
- D-lattosio non superiore al 10,0 %;
- latto-N-trioso II non superiore al 3,0 %;
- para-latto-N-neoesoso non superiore al 5,0 %;
- isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio non superiore all’1,0 %;
- somma dei saccaridi non inferiore al 92 % (% p/p sostanza secca);
- pH compreso tra 4,0 e 7,0;
- acqua non superiore al 9,0 %;
- ceneri solfatate non superiori all’1,0 %;
- metanolo non superiore a 100 mg/kg;
- proteine residue non superiori allo 0,01 %;
- conta totale batteri aerobi mesofili non superiore a 500 CFU/g;
- lieviti e muffe non superiori a 50 CFU/g;
- endotossine residue non superiori a 10 EU/mg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori italiani, ciò comporta l’immediata rilevanza delle nuove specifiche ai fini della produzione, dell’eventuale controllo qualità e della conformità regolatoria del nuovo alimento autorizzato.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, sostituendo la voce relativa al latto-N-neotetraosio (fonte microbica) nella tabella 2 (Specifiche).
Motivazione e base giuridica
La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. Considera che la modifica delle specifiche non incide sulla salute umana e che non è necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché i ceppi parentali e i ceppi derivati sono già stati valutati positivamente in precedenti procedure.
Nuove specifiche del latto-N-neotetraosio
L’allegato sostituisce integralmente la definizione e le specifiche del nuovo alimento. Il latto-N-neotetraosio è descritto come polvere bianca o biancastra prodotta per via microbiologica mediante un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 e/o di Escherichia coli BL21(DE3); è ammesso anche un ceppo degradatore opzionale geneticamente modificato di Escherichia coli BL21(DE3) per degradare sottoprodotti e substrati residui.
Parametri di purezza e criteri microbiologici
Le nuove specifiche fissano, tra l’altro: tenore in assenza di acqua ≥ 80 %; D-lattosio ≤ 10,0 %; latto-N-trioso II ≤ 3,0 %; para-latto-N-neoesoso ≤ 5,0 %; isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio ≤ 1,0 %; somma dei saccaridi ≥ 92 % (% p/p sostanza secca); pH 4,0-7,0; acqua ≤ 9,0 %; ceneri solfatate ≤ 1,0 %; metanolo ≤ 100 mg/kg; proteine residue ≤ 0,01 %; carica batterica totale ≤ 500 CFU/g; lieviti e muffe ≤ 50 CFU/g; endotossine residue ≤ 10 EU/mg.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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