Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1582

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1582 della Commissione del 1o agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per modificare le condizioni d’uso del sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3). L’intervento deriva da una domanda della società Chr. Hansen A/S e introduce, in particolare, un aumento dei livelli massimi consentiti nelle formule per lattanti e l’allineamento delle condizioni d’uso per taluni alimenti a fini medici speciali. Il regolamento conferma inoltre specifici requisiti di etichettatura e mantiene la tutela dei dati fino al 6 febbraio 2028. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica le condizioni d’uso del nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3), aggiornando l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione il sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3), nonché ai prodotti alimentari che lo contengono. Incide in particolare su formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali destinati o meno a lattanti e bambini nella prima infanzia, e integratori alimentari destinati alla popolazione generale. Non riguarda gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, che sono stati ritirati dalla domanda. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1582 della Commissione modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le condizioni d’uso del sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e interviene a seguito di una domanda presentata da Chr. Hansen A/S per ampliare e precisare gli impieghi autorizzati del prodotto.

La Commissione richiama, nei considerando, che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione e che tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Viene inoltre ricordato che il nuovo alimento era già stato autorizzato nel 2023 per specifiche condizioni d’uso e che la modifica richiesta riguarda essenzialmente l’aumento dei livelli massimi nelle formule per lattanti e l’adeguamento delle condizioni per alcuni alimenti a fini medici speciali.

Domanda, valutazione e ragioni dell’aggiornamento

Il 8 febbraio 2023 Chr. Hansen A/S ha chiesto di modificare le condizioni d’uso del 3’-SL ottenuto mediante fermentazione microbica con ceppi derivati geneticamente modificati di E. coli BL21(DE3). In origine la domanda includeva anche l’estensione agli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, ma tale parte è stata successivamente ritirata il 23 marzo 2023.

La Commissione ritiene che la modifica non possa avere effetti sulla salute umana e che non sia necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Il lieve aumento dell’assunzione derivante dal nuovo limite nelle formule per lattanti resta, secondo la Commissione, inferiore alle assunzioni dal latte materno considerate non preoccupanti nel parere EFSA del 2022. La Commissione osserva inoltre che l’aumento nelle formule per lattanti deve riflettersi anche negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, poiché i livelli massimi in tali prodotti sono correlati a quelli delle formule per lattanti.

Condizioni d’uso aggiornate

La modifica principale riguarda i livelli massimi consentiti per il 3’-SL nei diversi alimenti autorizzati:

  • formule per lattanti: 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo;
  • formule di proseguimento: 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo;
  • alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia: 0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo;
  • alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia: secondo le particolari esigenze nutrizionali, ma in ogni caso non oltre 0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo;
  • alimenti a fini medici speciali diversi da quelli destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati;
  • integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia: 0,7 g/giorno.

Obblighi di etichettatura

Il regolamento conferma che la denominazione da utilizzare in etichetta per i prodotti contenenti il nuovo alimento è "sale sodico di 3’-sialil-lattosio". Per gli integratori alimentari sono previsti due avvertimenti obbligatori:

  • non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni;
  • non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio.

Tutela dei dati

L’iscrizione del nuovo alimento si basa su prove e dati scientifici protetti in base all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Durante il periodo di tutela dei dati, solo Chr. Hansen A/S può immettere il nuovo alimento sul mercato dell’Unione, salvo che un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione senza fare riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. La tutela dei dati termina il 6 febbraio 2028.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato sostituendo la voce relativa al sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3), così da aggiornare le condizioni autorizzate di impiego nel mercato dell’Unione.

Nuovi livelli massimi nelle formule per lattanti e altri prodotti per la prima infanzia

I livelli massimi sono fissati a 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo per le formule per lattanti e per le formule di proseguimento. Per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia il limite è 0,28 g/l o 0,28 g/kg, a seconda del prodotto. Per le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia il limite è 0,28 g/l.

Alimenti a fini medici speciali

Per gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, l’uso è consentito secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari, ma in ogni caso non oltre 0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo. Per gli alimenti a fini medici speciali diversi da quelli destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, l’uso è consentito secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati.

Integratori alimentari e limiti quantitativi

Gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione generale con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia, possono contenere fino a 0,7 g/giorno di sale sodico di 3’-sialil-lattosio. La domanda originaria relativa agli integratori per lattanti e bambini nella prima infanzia è stata ritirata.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è "sale sodico di 3’-sialil-lattosio". Gli integratori alimentari che contengono il nuovo alimento devono indicare che non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e che non devono essere usati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio.

Tutela dei dati e titolarità dell’autorizzazione

L’iscrizione è basata su prove e dati scientifici protetti ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Durante il periodo di tutela dei dati, solo Chr. Hansen A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con il consenso della società. La data finale di tutela dei dati è il 6 febbraio 2028.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentarealimenti per lattanti e bambiniintegratori alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.