Cassazione Penale, Sentenza n. 23666/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo su cinque assegni bancari consegnati dalla persona offesa Giannaugusto Truschelli a D'Amato come garanzia di futuri pagamenti. L'imputazione provvisoria era di appropriazione indebita: D'Amato si sarebbe illegittimamente appropriato degli assegni consegnati alla società "Dieffe service srls". Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 321 c.p.p.) per mancata prova del fumus del reato, contestando che il provvedimento si fosse basato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e che non avesse considerato le allegazioni difensive, in particolare una missiva inviata dal legale del Truschelli che contestava la qualità dei lavori e attesterrebbe una controversia contrattuale e non un'appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i rimedi in cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo siano ammessi solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di motivazione. Sul primo profilo, il Collegio ha giudicato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la valutazione del fumus, compiendo una critica delle dichiarazioni della persona offesa. Quanto alla missiva del legale del Truschelli, la Corte ha osservato che quella produzione documentale non era stata depositata davanti al Tribunale del riesame ma introdotta soltanto in cassazione, con conseguente violazione della catena devolutiva; perciò tale elemento non poteva essere valutato e l'introduzione tardiva comporta inammissibilità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la verifica del fumus rei; la Corte valuta che la contestazione non coglie violazione di legge né una motivazione del provvedimento del tutto carente.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al procedimento davanti alla Corte (trattazione orale non richiesta), a conferma che il procedimento si è svolto per contraddittorio scritto senza udienza.
Applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 5876/2004 Bevilacqua; Sez. U., n.25932/2008 Ivanov e successive)
Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008
Richiamata per il principio secondo cui il ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge e che costituiscono motivi ammissibili anche gli errores in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali radicali; la Corte ha applicato e ribadito tale orientamento per dichiarare inammissibile il ricorso che non prospettava profili di diritto idonei.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo sono ammessi principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali estremi; non costituiscono motivo valido semplici contestazioni dei fatti se la motivazione del giudice è presente e coerente.
- Elementi probatori e documenti rilevanti devono essere prodotti e fatti valere nei termini e davanti ai giudici del merito (Tribunale del riesame); introdurre nuovi documenti direttamente in cassazione determina inammissibilità per violazione della catena devolutiva.
- La mera prevalenza della dichiarazione della persona offesa non determina automaticamente vizio di motivazione: il giudice deve essere ritenuto legittimato a valutarne la attendibilità purché espliciti le ragioni della sua valutazione.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare reale in cassazione conviene focalizzarsi su specifiche violazioni di legge o su difetti di motivazione tali da rendere il provvedimento incomprensibile, piuttosto che proporre ricostruzioni probatorie alternative.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende); quindi va valutato il rischio processuale prima di proporre impugnazioni evidentemente premature o documentate in modo insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →