R.R. Puglia 12/2006
L.R. 22.02.2005, n. 3 Disposizioni regionaliin materia di espropriazioni per pubblica utilità - Regolamento di attuazione dell'art. 17, recante norme per il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni Provinciali Espropri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento attuativo della l.r. Puglia n. 3/2005 sull’espropriazione per pubblica utilità. Disciplina composizione, durata, deleghe, sostituzioni, eventuali esperti e sottocommissioni, nonché uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali Espropri. Vigente dal 21 agosto 2006 nel territorio pugliese.
Organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri in Puglia
Organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri in Puglia
Il regolamento attua l’art. 17 della l.r. Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 e disciplina l’assetto organizzativo delle Commissioni Provinciali Espropri operanti nel territorio regionale. Definisce composizione, durata, deleghe, integrazioni straordinarie, sottocommissioni e uffici di segreteria.
Composizione, istituzione e durata delle Commissioni
Le Commissioni Provinciali Espropri sono istituite in ogni provincia pugliese con decreto del Presidente della Regione e sono composte, in via ordinaria, dai membri individuati dalla legge regionale. La loro attività dura per l’intero mandato del Presidente della Regione e prosegue fino al rinnovo da parte del Presidente subentrante.
Quando il Presidente della Provincia abbia formalizzato la delega prevista dalla legge regionale, il decreto istitutivo indica il Presidente delegato della Commissione. Se il Presidente della Provincia decade dalla carica, decade automaticamente anche il Presidente delegato; il nuovo Presidente provinciale può confermare la delega del predecessore o conferirne una nuova, mentre il Presidente della Regione provvede con decreto a indicare il nuovo Presidente della Commissione.
Deleghe, sostituzioni e integrazioni dei componenti
Le deleghe dei componenti della Commissione possono avere carattere formale e durata temporanea, anche limitata a una singola seduta, oppure durata indeterminata. In caso di assenza ingiustificata di un componente per almeno tre sedute consecutive, il Presidente della Commissione lo diffida a partecipare alla seduta successiva; se anche questa viene disertata senza giustificazione, chiede al Presidente della Regione la sostituzione del componente.
La Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, individua i casi in cui i Presidenti delle Commissioni possono integrare in via straordinaria la composizione con esperti di categorie professionali, produttive e sociali normalmente non rappresentate. La stessa Giunta definisce le modalità di integrazione.
Sottocommissioni
Nei casi previsti dalla legge regionale, la Giunta regionale individua le ipotesi in cui il Presidente della Regione, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri, può costituire eventuali sottocommissioni. Anche le modalità di formazione di tali organi sono demandate alla deliberazione della Giunta regionale.
Uffici di segreteria: funzioni e composizione
Ogni Commissione si avvale di un ufficio di segreteria per organizzare efficacemente la propria attività. L’ufficio cura la predisposizione delle attività previste dalla legge regionale e svolge la ricezione e l’istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze presentate, oltre a tutte le attività necessarie per la convocazione e il funzionamento della Commissione e delle eventuali sottocommissioni.
La Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, determina con propria deliberazione la sede e la composizione dell’ufficio di segreteria di ciascuna Commissione. Al momento della costituzione, il numero dei componenti non può superare quello fissato dalla deliberazione regionale.
Il personale dell’ufficio deve appartenere a una o più amministrazioni, istituti o uffici pubblici rappresentati in Commissione e deve possedere comprovata esperienza in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Un componente può essere scelto tra il personale dell’Agenzia delle Entrate, con esperienza in materia, qualora la competente Agenzia del Territorio non metta a disposizione personale oppure non abbia personale idoneo nel proprio organico.
L’ufficio è costituito dal Presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei responsabili delle amministrazioni, istituti e uffici pubblici interessati.
Aumento dei componenti dell’ufficio di segreteria
Su istanza dei Presidenti delle Commissioni, trasmessa tramite l’Ufficio Regionale Espropri e non prima di un anno dalla costituzione dell’ufficio, la Giunta regionale può autorizzare l’aumento dei componenti dell’ufficio di segreteria. In ogni caso il numero complessivo non può superare quattro unità.
L’accoglimento dell’istanza, corredata da apposita relazione, è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio Regionale Espropri, tenendo conto dell’entità delle attività svolte nel precedente anno dalla Commissione e dalle eventuali sottocommissioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Ambito temporale ed efficacia
Il regolamento è stato adottato il 21 agosto 2006 e si applica alle Commissioni Provinciali Espropri della Regione Puglia. Il testo fornito non contiene un termine finale di efficacia né elementi che ne rendano oggi cessata l’utilità applicativa; pertanto non è qualificabile come atto deprecato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 22 ago 2006R.R. Puglia 13/2006
- Legge · 9 ago 2006L.R. Puglia 26/2006
- Legge · 3 ago 2006L.R. Puglia 24/2006
- Legge · 3 ago 2006L.R. Puglia 25/2006
- Regolamento · 1 ago 2006R.R. Puglia 11/2006
- Legge · 1 ago 2006L.R. Puglia 23/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →