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Regolamento

R.R. Puglia 13/2006

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

Normativa regionaleR.R. Puglia 13/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Puglia n. 15/2005 fissando criteri per nuovi impianti e adeguamento di quelli esistenti, ruoli di Regione, Province, Comuni, osservatori e operatori del settore, oltre a prescrizioni tecniche e documentali. Prevede obblighi di pianificazione e controlli entro termini già maturati (in particolare 2 anni per l’adeguamento di impianti esistenti e 4 anni per i piani comunali dalla L.R. 15/2005).

Misure contro l’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico in Puglia

Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

Il regolamento regionale della Puglia attua la L.R. 23 novembre 2005, n. 15, disciplinando criteri tecnici, pianificazione e controlli per ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi energetici degli impianti di illuminazione esterna. La disciplina opera nel solo territorio regionale pugliese e riguarda impianti pubblici e privati, inclusi quelli pubblicitari.

Finalità e obiettivi della disciplina

Il provvedimento mira a contenere la dispersione luminosa e a promuovere un uso razionale dell’illuminazione esterna, con finalità di tutela ambientale, risparmio energetico e protezione del cielo notturno. La normativa valorizza anche la sicurezza della circolazione stradale, la tutela delle aree naturali protette, la protezione della fauna e della flora, la salvaguardia della salute e la promozione della cultura del paesaggio. È inoltre prevista la tutela della ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici e astrofisici.

Definizioni rilevanti

La nozione di inquinamento luminoso comprende qualsiasi irradiazione artificiale che si disperda oltre le aree funzionalmente dedicate e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte. L’illuminazione molesta o luce intrusiva è la luce diretta verso aree o soggetti non destinati a essere illuminati. Il piano dell’illuminazione è lo strumento comunale di censimento, disciplina delle nuove installazioni e programmazione degli adeguamenti degli impianti esistenti. Sono inoltre definiti osservatori/siti astronomici, fasce di rispetto e aree naturali protette.

Compiti della Regione

La Regione, tramite l’ufficio competente in materia ambientale e un comitato tecnico di esperti, coordina e indirizza le politiche di risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso. Definisce ambiti territoriali rilevanti, criteri per la pianificazione provinciale e comunale, incentiva l’adeguamento degli impianti esistenti e sostiene i Comuni che adottano piani a più basso impatto ambientale. Vigila sull’applicazione della legge, promuove formazione professionale, forma l’elenco degli osservatori e definisce le fasce di rispetto. Redige e pubblica il piano di recupero regionale e il rapporto annuale sull’andamento dell’inquinamento luminoso e sul risparmio energetico.

Compiti delle Province

Le Province inseriscono nei PTCP i piani energetici e di illuminazione comunali, esercitano vigilanza e controllo sull’uso dell’energia per illuminazione esterna e diffondono i principi della disciplina anche mediante accordi di programma con i Comuni. Coordinano e verificano i piani di risanamento comunali, assegnano priorità agli interventi, collaborano alla copianificazione e alla formazione, redigono il piano di recupero provinciale e il relativo rapporto annuale, pubblicandoli sul proprio sito.

Compiti dei Comuni

I Comuni devono dotarsi di piani per l’illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico entro quattro anni dall’entrata in vigore della L.R. 15/2005; fino ad allora devono rispettare il regolamento. Devono inserire tali piani negli strumenti urbanistici, dotarsi di contabilità e bilancio ambientale, vigilare sull’applicazione della legge da parte dei privati, rilasciare autorizzazioni per i nuovi impianti previa presentazione di progetto e programmare annualmente gli interventi per il contenimento dei consumi elettrici. Sono previsti anche obblighi di pubblicazione del piano di recupero comunale e del rapporto annuale.

Osservatori astronomici e associazioni di settore

Gli osservatori astronomici e le associazioni che si occupano di contenimento dell’inquinamento luminoso possono segnalare impianti non conformi, collaborare con gli enti territoriali e chiedere l’inserimento nell’elenco regionale. Per tale inserimento devono trasmettere una documentazione tecnica e scientifica dettagliata, tra cui planimetria, relazione illustrativa, programma di attività, regolamento per i visitatori, relazione storica, documentazione fotografica e piano di divulgazione.

Obblighi per produttori, importatori e fornitori

Le imprese che producono, importano o forniscono apparecchi di illuminazione devono corredare i prodotti con certificato di conformità alla L.R. 15/2005, misurazioni fotometriche in formato tabellare e file normalizzato, con indicazioni su laboratorio, lampada, posizione di misura, strumentazione e incertezza, oltre alle istruzioni di installazione e uso corretto.

Obblighi per progettisti e installatori

Il progetto illuminotecnico deve essere redatto da professionista abilitato, con competenza specifica o formazione adeguata, e deve evidenziare il rispetto dei requisiti tecnici. I progettisti richiedono la documentazione di conformità dei prodotti, rilasciano la dichiarazione di conformità del progetto e possono redigere i piani di illuminazione. Gli installatori devono eseguire gli impianti in conformità ai criteri e al progetto e rilasciare la dichiarazione di conformità dell’installazione.

Disposizioni generali su nuovi impianti ed esistenti

Dal 22 agosto 2006, i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare i criteri antinquinamento luminoso e di ridotto consumo energetico. Bandi, capitolati e atti di manutenzione devono essere conformi alla legge e al regolamento. Gli impianti in corso di realizzazione devono essere, per quanto possibile, subito dotati di accorgimenti contro la dispersione verso l’alto.

Adeguamento degli impianti esistenti

Per gli impianti esistenti, quando strutturalmente possibile e senza compromettere la sicurezza elettrica, è richiesto entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento l’adeguamento dell’inclinazione degli apparecchi verso posizioni più prossime all’orizzontale oppure l’installazione di schermi paraluce per limitare l’emissione oltre i 90 gradi.

Regime transitorio e integrazione della pianificazione già adottata

Gli enti che alla data di entrata in vigore del regolamento avevano già adottato DPP, PTCP o PUG devono integrarli con i piani ambientali previsti, applicando la copianificazione e il principio di sussidiarietà. Se l’integrazione non è possibile per vizi o inadempienze emerse nella copianificazione, gli enti possono revocare gli atti in autotutela. Gli atti tecnici o amministrativi redatti da soggetti non abilitati secondo il regolamento sono considerati annullabili.

Obsolescenza pratica

La disciplina, pur non risultando formalmente abrogata nel testo fornito, contiene termini ormai scaduti e obblighi collegati a piani e adeguamenti da attuarsi entro anni successivi al 2005; perciò, nella pratica applicativa odierna, ha un rilievo limitato e risulta in larga parte superata.

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