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Regolamento

R.R. Puglia 11/2006

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in via generale - Art. 9, D.M. Ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Ora decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - Attività di pulitura a secco

Normativa regionaleR.R. Puglia 11/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento pugliese attiva l’autorizzazione in via generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Stabilisce modelli di domanda, requisiti tecnici e gestionali, obblighi di comunicazione, casi di ricorso ad autorizzazione specifica e regole in caso di inosservanza. Oggi è in pratica superato dal quadro del d.lgs. 152/2006 e riferito a una disciplina autorizzatoria ormai datata.

Autorizzazione in via generale per le attività di pulitura a secco e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Autorizzazione in via generale per la pulitura a secco in Puglia

Il regolamento disciplina, per il territorio della Regione Puglia, il rilascio dell’autorizzazione in via generale per specifiche attività di pulitura a secco e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. La disciplina recepisce il quadro allora vigente del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44, richiamato come ora sostituito nel contesto del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione in via generale è attivata per:

  • impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce;
  • pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

La disciplina riguarda solo tali impianti e opera entro il territorio pugliese.

Domanda e requisiti tecnici

Le imprese che intendono avvalersi del regime semplificato devono presentare la domanda utilizzando i modelli indicati negli allegati 1A o 1B. Devono inoltre rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali contenuti nel suballegato 2.

Trasmissione della domanda e soggetti destinatari

La copia della domanda inviata all’autorità competente deve essere contestualmente trasmessa anche a:

  • Ministero dell’ambiente;
  • Sindaco competente per territorio;
  • Dipartimento provinciale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Puglia competente per territorio.

Revoca e controlli sull’autorizzazione

L’autorizzazione in via generale può essere revocata sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco territorialmente competente, formulati in relazione alla domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente procede secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 203/1988.

Quando serve l’autorizzazione specifica

Le imprese che eserciscono o intendano installare, modificare o trasferire impianti con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle del suballegato 2 non possono utilizzare l’autorizzazione generale e devono presentare domanda di autorizzazione specifica secondo le ordinarie procedure del D.P.R. n. 203/1988.

Comunicazioni obbligatorie delle imprese autorizzate

Le imprese che operano in regime di autorizzazione generale devono comunicare alle amministrazioni e agli enti territorialmente competenti:

  • ogni variazione di ragione sociale, ai fini della volturazione degli atti;
  • la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati;
  • la data prevista per l’eventuale smantellamento degli impianti.

In caso di trasferimento degli impianti da altra località, devono inoltre trasmettere, con riferimento alla precedente sede:

  • la richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 se il trasferimento riguarda tutti gli impianti installati;
  • gli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti, se il trasferimento riguarda solo parte degli impianti.

Salvezza di altri titoli e interventi sanitari

Restano fermi gli ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Sono altresì salvi eventuali interventi specifici e motivati dell’autorità sanitaria ai sensi dell’art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/1934.

Abrogazione di precedente scheda tecnica

Per effetto della disciplina introdotta, è abrogata la scheda tecnica n. 1 di 31 contenuta negli allegati tecnici della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497.

Allegati

Il regolamento è corredato dagli allegati tecnici e informativi indicati come:

  • suballegato 1A;
  • suballegato 1B;
  • scheda informativa;
  • suballegato 2.

Nota sull’attualità della disciplina

Il regolamento risulta oggi sostanzialmente superato dal mutato quadro normativo statale richiamato nel testo e, per l’uso professionale attuale, ha rilievo pratico limitato.

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