L.R. Puglia 25/2006
Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce i principi del Servizio sanitario regionale della Puglia e ne disciplina programmazione, organi di partecipazione e rapporti tra Regione, ASL e Comuni. I contenuti rilevanti riguardano il Piano regionale di salute, i piani attuativi locali e il ruolo della Conferenza permanente e delle Conferenze dei sindaci.
Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale pugliese
Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale pugliese
La legge regionale disciplina i principi ispiratori, la programmazione sanitaria e socio-sanitaria e alcuni organismi di raccordo del Servizio sanitario regionale della Puglia. L’impianto è orientato alla tutela della salute come diritto fondamentale, alla partecipazione dei cittadini e al coordinamento tra politiche sanitarie, sociali e territoriali.
Principi generali del sistema sanitario regionale
La Regione assume la salute come bene individuale e collettivo da tutelare e promuovere, garantendo uguaglianza di accesso agli interventi sanitari e socio-sanitari, indipendentemente da convinzioni personali e condizioni socio-economiche. Il sistema si fonda su universalismo, solidarietà, equità, pari opportunità, sussidiarietà orizzontale e verticale, omogeneità, adeguatezza ai bisogni e partecipazione attiva dei cittadini.
La programmazione regionale integra le politiche sanitarie e socio-sanitarie con quelle di sviluppo economico, ambiente, urbanistica, trasporti, agricoltura, sport e tempo libero, riconoscendo l’impatto di tali settori sullo stato di salute. Anche il sistema delle autonomie locali concorre al perseguimento degli obiettivi di salute.
Programmazione sanitaria e socio-sanitaria: Piano regionale di salute
La programmazione regionale si ispira al d.lgs. 502/1992, alla legge 328/2000, alla legge regionale 19/2006, al Piano sanitario nazionale e si concreta nel documento di indirizzo del Piano regionale di salute (PRS).
Il PRS:
- individua obiettivi di salute, strategie e azioni prioritarie del SSR per il triennio di riferimento;
- definisce la missione dei sistemi operativi del SSR e la distinzione tra funzioni di governo e di gestione;
- stabilisce criteri di adeguatezza e appropriatezza nell’allocazione delle risorse;
- prevede integrazione e coordinamento tra politiche della salute, sociali, ambientali, di bilancio e di programmazione economica;
- detta indirizzi per i protocolli d’intesa Regione-Università, anche per l’integrazione di didattica, ricerca e assistenza, e per la partecipazione di aziende e istituti del SSR alle attività formative e di ricerca;
- può consentire alle Aziende sanitarie di finanziare borse di studio per Università con sede esclusiva nel territorio regionale, solo per discipline specialistiche previste nei protocolli d’intesa e a condizione che vi sia corrispondente riduzione di costi non sanitari e garanzia della frequenza degli specializzandi nelle strutture sanitarie coinvolte;
- disciplina il processo di attivazione dell’accreditamento istituzionale.
Il PRS orienta inoltre il sistema verso la centralità del cittadino, che deve poter partecipare attivamente alle scelte sulla propria salute, e verso una valutazione continua della qualità dei servizi erogati. Le politiche di prevenzione sono qualificate come prioritarie. Il PRS deve anche prevedere iniziative di screening per il monitoraggio della salute dei giovani tra 15 e 19 anni, potendo utilizzare a tale fine personale della continuità assistenziale mediante estensione dell’orario di lavoro.
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale
È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
Ne fanno parte:
- gli Assessori regionali competenti per politiche della salute, politiche sociali, trasparenza e cittadinanza attiva, ambiente, bilancio e politiche agroalimentari;
- i Presidenti delle Conferenze dei sindaci;
- i Sindaci delle città sedi di Aziende ospedaliero-universitarie;
- rappresentanti di ANCI, UPI e UNCEM;
- tre consiglieri regionali, di cui due di maggioranza e uno di minoranza.
I membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il funzionamento è demandato a un regolamento adottato dalla Giunta regionale. La Conferenza si avvale di un Comitato tecnico composto da rappresentanti di A.Re.S., ARPA, Osservatorio epidemiologico regionale, del dirigente del settore competente degli assessorati salute e politiche sociali, di due tecnici nominati dalla Giunta regionale e di un rappresentante della Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria.
Alla Conferenza è trasmesso, per l’esame, il documento annuale sullo stato di salute della popolazione.
Piano attuativo locale e programmazione aziendale
Il direttore generale della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale il Piano attuativo locale (PAL) sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di salute. Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica dell’azienda e ha la stessa durata del PRS.
La Giunta regionale approva il PAL secondo le procedure previste dalla normativa regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente. Il direttore generale adotta poi il piano annuale delle attività in coerenza con il PAL approvato e nel rispetto delle risorse assegnate, la cui disponibilità deve essere certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei revisori dei conti.
Conferenza dei sindaci e partecipazione degli enti locali
La Conferenza dei sindaci è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dell’AUSL. Il funzionamento è demandato a un regolamento approvato dalla Giunta regionale; in via transitoria si applica il regolamento tipo regionale finché non venga approvato quello definitivo.
La Conferenza dei sindaci e, tramite il Comitato dei sindaci di distretto, il Piano attuativo territoriale (PAT) esprimono parere obbligatorio sui rispettivi strumenti di programmazione. Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti, decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole.
La Conferenza esamina anche il bilancio pluriennale di previsione e l’atto aziendale dell’AUSL. Inoltre svolge la verifica sulla gestione del PAL e sui risultati conseguiti. Il testo originario prevedeva anche il parere sulla nomina e la proposta di revoca del direttore generale dell’AUSL, ma tali riferimenti risultano soppressi.
Per le AUSL interessate da modifiche dell’ambito territoriale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge il Sindaco del Comune sede dell’AUSL, con il Segretario comunale, convoca i sindaci dei Comuni dell’AUSL e istituisce la Conferenza dei sindaci.
Regime transitorio e rinvii
La disciplina richiama alcuni rinvii a regolamenti regionali e ad altre leggi regionali per la definizione operativa di Conferenza permanente e Conferenza dei sindaci, nonché per l’integrazione con il sistema sanitario e socio-sanitario regionale. L’atto, per il contenuto fornito, mantiene una struttura ancora comprensibile come disciplina di organizzazione del SSR pugliese, ma alcune disposizioni risultano coordinate con successive modifiche normative.
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