Cassazione Penale, Sentenza n. 25101/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un giudizio di rinvio davanti alla Corte di appello di Firenze, all’esito di precedente annullamento della Cassazione, relativo a reati tributari commessi in un arco temporale compreso tra il 15 aprile 2000 e il 16 settembre 2011. Il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per un ulteriore reato tributario indicato nel testo come capo D), con rideterminazione della pena in anni due di reclusione. Con il ricorso per cassazione censurava: 1) la commisurazione della pena base per eccesso e sproporzione rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., lamentando motivazione meramente apparente, mancata considerazione della minima entità degli importi, del progressivo ridimensionamento delle contestazioni e dell’incensuratezza; denunciava inoltre l’aumento per continuazione come immotivato e sproporzionato, con omessa indicazione del reato più grave e mancata spiegazione degli aumenti per i reati satellite, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione, rilevando che tali benefici erano stati espressamente richiesti in memoria nel giudizio di appello e che, a suo dire, ne ricorrevano i presupposti oggettivi e soggettivi; con motivi aggiunti deduceva anche violazione dell’art. 129 c.p.p., dell’art. 2 c.p. e dell’art. 131-bis c.p., travalicamento dei limiti del rinvio ex art. 597 c.p.p. e motivazione apparente sul trattamento sanzionatorio e sui benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi sul trattamento sanzionatorio: per la pena base, perché irrogata in misura prossima al minimo edittale e quindi sufficientemente motivata con il richiamo alle circostanze del fatto e alla personalità dell’imputato; per la continuazione, perché il ricorrente non aveva specificato il concreto interesse e il beneficio pratico che avrebbe potuto ottenere dall’eventuale accoglimento. Ha invece accolto il motivo relativo ai benefici di legge, rilevando che la sospensione condizionale e la non menzione erano state espressamente richieste in appello e che la sentenza impugnata non conteneva alcuna motivazione sul punto; applicando in via speculare il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di motivare il mancato riconoscimento dei benefici quando ne sia stata fatta richiesta, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, accordando tali benefici. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per mancata correlazione con i motivi originari, salvo quanto già assorbito o trattato sul profilo della motivazione relativa ai benefici.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
norma sulla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, da esercitare nel rispetto dei criteri legali e della proporzionalità
art. 133 c.p.
criteri di valutazione della gravità del reato e della personalità dell’imputato ai fini della pena; motivazione non particolarmente analitica richiesta quando la pena è prossima al minimo edittale
art. 81, comma 2, c.p.
disciplina del reato continuato e dell’aumento di pena per i reati satellite
art. 163 c.p.
presupposti della sospensione condizionale della pena
art. 164 c.p.
condizioni e cause ostative al beneficio della sospensione condizionale
art. 175 c.p.
presupposti della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
art. 606, lett. b) c.p.p.
motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 606, lett. e) c.p.p.
motivo di ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
art. 597 c.p.p.
limiti del giudizio di rinvio e dell’ambito devoluto all’impugnazione
art. 611, comma 1, c.p.p.
procedimento camerale non partecipato, svolto in forma cartolare
art. 568, comma 4, c.p.p.
richiede interesse ad impugnare
art. 129 c.p.p.
dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, evocato nei motivi aggiunti
art. 131-bis c.p.
particolare tenuità del fatto, invocata nei motivi aggiunti
art. 111, comma 6, Cost.
obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 3 Cost.
richiamato in tema di proporzionalità della pena
art. 25, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno del principio di legalità e di proporzione della pena
art. 27, commi 1 e 3, Cost.
richiamato a sostegno della funzione rieducativa e della personalizzazione della pena
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestata al capo C)
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
in tema di sospensione condizionale, se l’imputato non ne ha fatto richiesta in appello non può dolersi della mancata concessione; per identità di ratio, se la richiesta è stata formulata, il giudice ha obbligo di motivare sul beneficio
Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025
Licciardi, Rv. 288953 - 01
il criterio di calcolo della media edittale consiste nel dividere per due il numero di mesi che separano il minimo dal massimo edittale, non nel dimezzare il massimo
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Del Papa, Rv. 276288 - 01
non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale
Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026
inammissibile il ricorso che contesti la mancata motivazione sugli aumenti per continuazione senza indicare il concreto beneficio derivante dall’accoglimento
Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019
per impugnare la quantificazione della pena occorre allegare l’interesse concreto al ricorso
Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018
i motivi nuovi devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall’impugnazione originaria
Massime di principio
- Quando la pena base è determinata in misura prossima al minimo edittale o comunque al di sotto della media edittale, la motivazione può essere sintetica e il richiamo alle circostanze del fatto e alla personalità dell’imputato può essere sufficiente, salvo un sensibile scostamento verso l’alto.
- Nel controllo di legittimità sulla quantificazione della pena, la sola denuncia dell’omessa o insufficiente motivazione sugli aumenti per continuazione non basta: il ricorrente deve indicare un concreto interesse e il beneficio pratico che deriverebbe dall’eventuale accoglimento.
- Ai fini della sospensione condizionale della pena e della non menzione, se il beneficio è stato espressamente richiesto in appello, il giudice deve pronunciarsi e motivare in modo espresso sull’accoglimento o sul diniego; la totale omissione integra vizio censurabile in cassazione.
- Il principio elaborato per la mancata richiesta dei benefici di legge opera in modo speculare quando la richiesta sia stata tempestivamente formulata: in questo caso il dovere motivazionale del giudice di merito si rafforza.
- I motivi nuovi di ricorso devono essere correlati ai capi o punti già investiti dall’atto originario; deduzioni sganciate dall’oggetto iniziale dell’impugnazione sono inammissibili.
- Nel giudizio cartolare non partecipato ex art. 611 c.p.p. l’adesione all’astensione dei difensori dalle udienze non comporta rinvio, perché manca un’udienza partecipata alla quale il difensore abbia titolo a comparire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →