Cassazione Penale, Sentenza n. 40684/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui disponeva la comunicazione alla Camera di Commercio per l'attivazione della procedura di cessazione della ditta e la chiusura della partita IVA. La ricorrente denunciava violazione di legge e abnormità del provvedimento (art. 34-bis d.lgs. n.159/2011), sostenendo che il Tribunale aveva assunto una decisione lesiva e irreversibile contraria alla relazione positiva dell'amministratore giudiziario e ai precedenti atti che avevano riconosciuto un percorso di emendamento dell'impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia disposto né attivato direttamente la cessazione dell'azienda né la chiusura della partita IVA, ma abbia solamente ordinato la comunicazione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.P.R. n.247/2004. La Corte ha chiarito che tale segnalazione non equivale all'attivazione automatica della procedura di cancellazione: spetta all'ufficio del registro delle imprese verificare le condizioni previste dall'art. 2 e, se accertate, avviare la procedura con i previsti avvisi. Per questi motivi l'ordinanza impugnata non è stata dichiarata abnorme e il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 34-bis, comma 6
Norma richiamata quale titolo del controllo giudiziario sulla ditta; la revoca del controllo operata dal Tribunale non era oggetto del giudizio in Cassazione nella parte impugnata.
d.P.R. n.247/2004, art. 2, commi 1-3 (in particolare comma 2)
La segnalazione all'ufficio del registro delle imprese della prolungata inattività o perdita di titoli abilitativi da parte di un pubblico ufficio è consentita; tale segnalazione non costituisce l'attivazione automatica della procedura di cancellazione ma induce l'ufficio a verificare e, solo se accerta le condizioni, ad avviare la procedura con gli avvisi previsti.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Fondamento procedurale per il ricorso per Cassazione quando si denuncia violazione di legge; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato nella parte relativa alla presunta abnormità.
Massime di principio
- Una comunicazione del giudice alla Camera di Commercio o al registro delle imprese, ai sensi del d.P.R. 247/2004, è una segnalazione e non costituisce di per sé l'avvio automatico della cancellazione d'ufficio dell'impresa.
- Solo l'ufficio del registro delle imprese può accertare le condizioni previste dalla legge per avviare la procedura di cancellazione; prima di cancellare deve comunque seguire il procedimento previsto, con avvisi alla ditta interessata.
- Il giudice della prevenzione non ha poteri per disporre direttamente la cessazione giuridica di una ditta o la chiusura immediata della partita IVA; può segnalare la situazione agli enti competenti ma non sostituirsi a essi.
- L'inoperatività protratta dell'azienda può giustificare una valutazione neutra circa la definitiva cessazione dei collegamenti con contesti criminali, ma non legittima automaticamente provvedimenti di cancellazione senza i necessari accertamenti amministrativi.
- Per impugnare efficacemente una segnalazione del giudice alla Camera di Commercio occorre dimostrare un concreto vizio di competenza o di forma o che il provvedimento abbia contenuto operativo diretto e illegittimo; la mera previsione di effetti sfavorevoli non è sufficiente se l'atto è soltanto una comunicazione prevista dalla legge.
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