Sentenza n. 131/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore della provincia di Monza Brianza di diniego di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo Cat. 6F/2022/-OMISSIS-Div. PAS, notificato o comunque conosciuto dalla ricorrente in data 09.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore della provincia di Monza e Brianza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego sostenendo: la tardività del provvedimento, adottato oltre il termine di 90 giorni e a circa un anno e mezzo dalla domanda; l'erroneità della valutazione sulle sue frequentazioni, spiegate con il lavoro saltuario presso un pubblico esercizio; la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso agli atti; l'inesistenza della convivenza con il padre e il fratello, indicata dall'amministrazione tra gli elementi ostativi. Il diniego era motivato da controlli di polizia svolti in compagnia di soggetti con precedenti, dalla situazione del nucleo familiare, comprendente persone destinatarie di divieti di detenzione di armi o gravate da precedenti, dalle frequentazioni della ricorrente e da episodi violenti e di spaccio collegati al pubblico esercizio presso il quale lavorava. In corso di giudizio la ricorrente ha inoltre dedotto di non abitare più con il padre, destinatario di un divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il mancato accesso agli atti determinasse l'illegittimità del diniego, rilevando che l'interessata avrebbe dovuto azionare autonomamente la tutela prevista per l'accesso dinanzi al giudice amministrativo; la carenza di atti o informazioni non acquisiti non costituisce, di per sé, motivo di annullamento del provvedimento. Nel merito, il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi è prognostico e ampiamente discrezionale: deve riguardare la possibilità di abuso delle armi e l'affidabilità del richiedente, sulla base di elementi concreti e di una valutazione probabilistica. Nel bilanciamento degli interessi prevalgono la sicurezza e l'incolumità pubblica, non sussistendo un diritto assoluto al porto d'armi. Il Collegio ha ritenuto non macroscopicamente irragionevole la valutazione della Questura, considerati l'operatività unitaria o coordinata del gruppo familiare, i divieti di detenzione di armi riguardanti il padre e il fratello, la condanna del padre per lesioni aggravate, il coinvolgimento del fratello e la presenza della ricorrente in un episodio violento, nonché le frequentazioni assidue di soggetti destinatari di analoghi divieti. Il successivo trasferimento di residenza è stato ritenuto irrilevante, perché posteriore al diniego e comunque non sufficiente, da solo, a dimostrare l'effettivo allontanamento dalla cerchia familiare e relazionale considerata pericolosa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
Richiamato nel provvedimento per indicare la chiusura iniziale del pubblico esercizio presso il quale lavorava la ricorrente, a seguito del rinvenimento di sostanze stupefacenti.
art. 39 TULPS
Richiamato in relazione al divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente notificato al padre della ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto; nell'esercizio del potere autorizzatorio l'autorità di pubblica sicurezza deve attribuire prevalenza alla sicurezza e all'incolumità pubblica rispetto all'interesse privato al conseguimento del titolo.
- La valutazione sull'affidabilità del richiedente il porto d'armi è un giudizio prognostico e ampiamente discrezionale, fondato su elementi concreti e su una prognosi probabilistica del rischio di abuso delle armi; non è necessario raggiungere il grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del più probabile che non.
- Nel giudizio di affidabilità per il rilascio del porto d'armi possono assumere rilievo, se adeguatamente valutati, i legami familiari, la convivenza, le frequentazioni assidue e l'inserimento in un contesto caratterizzato da condotte violente o da divieti di detenzione di armi, anche quando tali elementi non dimostrino di per sé un abuso già commesso dal richiedente.
- Il mancato accesso agli atti del procedimento non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale: l'interessato deve utilizzare l'autonoma azione di accesso dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la documentazione necessaria alla difesa.
- Il trasferimento di residenza intervenuto dopo l'adozione del diniego non incide, di per sé, sulla legittimità dell'atto e non dimostra automaticamente l'interruzione dei legami familiari o relazionali rilevanti ai fini della prognosi di affidabilità.
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