Cassazione Penale, Sentenza n. 7531/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per violazione dell'art. 6, commi 1, 2 e 6 della L. 401/1989 per aver assistito all'incontro di calcio Cavese 1999 vs Audace sporgendosi dal balcone di un'abitazione privata adiacente allo stadio, in violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le partite e alle aree di rispetto. Hanno contestato la sentenza sostenendo di non essere mai entrati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nelle aree di transito/ sosta connesse allo stadio, che la loro presenza era esclusivamente in una proprietà privata contigua e che non è stata data prova di alcun rischio concreto di contatti personali con la tifoseria avversa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando precedente giurisprudenziale, ha stabilito che la mera visione della partita da una casa privata adiacente non integra il divieto di cui all'art. 6 L. 401/1989 se non sussiste anche il concreto pericolo di contatti personali con gli spettatori. Dalla sentenza impugnata risultava che i ricorrenti si trovavano alla finestra di un'abitazione privata e non vi erano elementi che dimostrassero la possibilità di contatti fisici; la sola vicinanza materiale e l'eventuale percezione di esternazioni verbali non sono sufficienti. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1, 2 e 6
art. 6, commi 1, 2 e 6 L. 401/1989
La norma vieta la presenza nei luoghi delle manifestazioni sportive e nelle aree di rispetto e serve a prevenire contatti con tifoseria avversa; tuttavia, secondo la Corte, la violazione richiede la sussistenza del concreto pericolo di "contatti personali" derivante dalla condotta contestata, non la sola visione della partita da una proprietà privata.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. III, n. 43575 del 02/10/2018 (Rv.275390)
principio secondo cui non costituisce violazione del divieto la mera visione della competizione da una casa privata adiacente allo stadio, ove non si accerti il concreto pericolo di contatti personali
Principio richiamato e applicato: per integrare la fattispecie sanzionata dall'art. 6 è necessario dimostrare il pericolo concreto che la presenza del prevenuto comporti contatti personali con gli spettatori; la mera posizione in proprietà privata e la possibilità di espressioni verbali non bastano.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall'art. 6 L.401/1989 riguarda la presenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico collegata al rischio di contatti con tifosi avversi; la permanenza in una proprietà privata contigua non ricade automaticamente nella fattispecie sanzionata.
- Per condannare è necessario provare il concreto pericolo di contatti personali tra il soggetto sottoposto al divieto e gli spettatori: la semplice vicinanza materiale o la percezione di urla/esternazioni non sono sufficienti.
- La prova fotografica che attesta la presenza su un balcone o alla finestra di un'abitazione privata può essere insufficiente se non dimostra la possibilità effettiva di contatti fisici o di interferenze nella sicurezza pubblica.
- In assenza di nuovi elementi probatori rilevanti, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio dichiarando che il fatto non sussiste.
- Nelle fattispecie con elementi fattuali semplici e accertati, l'onere probatorio grava sul pubblico ministero e la valutazione deve concentrarsi sulla esistenza del pericolo concreto, non sulla sola vicinanza.
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