Sentenza n. 1068/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici che escludeva la possibilità di procedere alla valutazione dell'incarico commissariale ai fini della quantificazione e liquidazione dell'indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente regionale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già nominato commissario regionale e titolare dell'incarico dal 9 gennaio 2020 al 22 settembre 2020, chiedeva alla Regione l'avvio del procedimento previsto dall'art. 9 del contratto di lavoro per la valutazione dell'attività svolta e la conseguente quantificazione e liquidazione dell'indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione. L'istanza era rivolta all'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, quale organo politico competente per indirizzo, controllo e vigilanza. In via principale è stata proposta l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.; in via subordinata è stata impugnata la nota del 6 marzo 2026, con la quale l'Assessore aveva negato corso alla richiesta ritenendo temporalmente impossibile la valutazione, poiché l'incarico era stato svolto prima dell'insediamento dell'assessore in carica e mancavano gli elementi necessari. Il ricorrente ha contestato l'illegittimità del diniego e l'omessa conclusione del procedimento.
La decisione
La domanda proposta ai sensi dell'art. 31 c.p.a. è stata dichiarata inammissibile, poiché la Regione aveva già fornito un riscontro espresso all'istanza con la nota del 6 marzo 2026, sebbene di contenuto negativo; non sussisteva quindi più un silenzio-inadempimento. È stata invece accolta la domanda di annullamento della nota assessoriale. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione non aveva contestato l'astratta applicabilità dell'art. 9 del contratto di lavoro, relativo all'indennità di funzione e al compenso di risultato spettanti al commissario. L'unica ragione ostativa indicata, ossia l'impossibilità per l'assessore in carica di valutare un'attività svolta prima del suo insediamento, è stata ritenuta incompatibile con il principio di continuità dell'azione amministrativa. L'organo politico competente al momento della liquidazione deve pertanto svolgere la valutazione anche se non era in carica durante lo svolgimento dell'incarico, utilizzando la documentazione amministrativa disponibile, quali bilanci, atti di spesa, atti programmatici e dati relativi al conseguimento degli obiettivi. L'Assessore dovrà rendere la valutazione di competenza nel termine di legge decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza, potendo avvalersi degli uffici per l'istruttoria. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
istanza ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990
La disposizione fonda l'istanza volta a ottenere la conclusione espressa del procedimento; una volta intervenuto un provvedimento espresso, anche negativo, non è più configurabile il silenzio-inadempimento.
art. 31 c.p.a.
condanna della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., a provvedere
L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima della decisione, l'amministrazione abbia adottato un riscontro espresso sull'istanza, anche se il riscontro è negativo e illegittimo.
art. 9 del Contratto di lavoro
art. 9 del relativo Contratto di lavoro
La disposizione è ritenuta astrattamente applicabile e prevede la quantificazione e liquidazione dell'indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione previa valutazione dell'organo di direzione politica competente.
legge regionale Sardegna n. 14/1995
ai sensi della legge regionale n. 14/1995
Attribuisce all'Assessore regionale competente poteri di indirizzo, controllo e vigilanza rilevanti ai fini della valutazione dell'attività del commissario.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando l'amministrazione abbia adottato, prima della decisione giudiziale, un provvedimento espresso sull'istanza, anche se tale provvedimento ha contenuto negativo e può essere autonomamente impugnato.
- In applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, l'organo politico competente al momento della valutazione e della liquidazione di un compenso può e deve valutare l'attività svolta durante un precedente mandato, anche se il titolare dell'organo non era in carica all'epoca dei fatti.
- La valutazione dell'attività dirigenziale o commissariale ai fini del compenso di risultato deve fondarsi su elementi oggettivi desumibili dalla documentazione amministrativa, quali bilanci, atti di spesa, atti programmatici e risultati conseguiti, e non su una conoscenza personale dell'attività da parte dell'organo valutatore.
- Il mutamento della persona fisica titolare dell'organo competente non determina l'impossibilità giuridica di concludere il procedimento di valutazione relativo ad attività amministrative svolte sotto una precedente titolarità.
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